Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 luglio 2010
Rideterminazione della disciplina delle comunicazioni delle manifestazioni a premio, in attuazione dell'articolo 12, comma 1 lett. o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni della legge 24 giugno 2009, n. 77.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico

Visto il Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1938, n. 1933 ed in particolare l'art. 124 che sanziona lo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio vietati;
Visto l'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente la previsione dell'emanazione di apposito regolamento di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonche' delle manifestazioni di sorte locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, concernente il regolamento per la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio;
Visto l'art. 39, commi 13-ter e 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che attribuisce all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato compiti di controllo in materia di elusione del monopolio statale dei giochi sui concorsi ed operazioni a premio;
Visto l'art. 23, commi 4 e 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato dall'art. 16, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 che prevede a tutti gli effetti di legge la formazione e la validita' di copie documentali su supporto informatico, riferite a qualsiasi tipologia di documento analogico originale;
Visto l'art. 12, comma 1, lett. o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente la rideterminazione delle forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio nonche' l'indicazione di sanzioni amministrative per lo svolgimento di concorsi a premio vietati;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Esperita la procedura di informazione prevista dalla suddetta direttiva;
Considerato che lo stesso art. 12, comma 1,lett. o), del decreto-legge 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, prescrive principi specifici per la rideterminazione delle forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendo che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne devono dare comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita' telematiche;
Considerato che il suddetto art. 12, comma 1, del decreto-legge 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, prevede che, per la summenzionata rideterminazione delle forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, sia emanato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, apposito decreto interdirigenziale;

Decreta:

1. Sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio delle manifestazioni a premio secondo le seguenti modalita':
a) i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), predisposto dallo stesso Ministero, attraverso il servizio telematico accessibile dall'indirizzo internet http://www.impresa.gov.it/, a cui si accede attraverso un apposito sistema di autenticazione digitale, fornendo altresi' il regolamento del concorso nonche' la documentazione comprovante l'avvenuta prestazione della cauzione; eventuali successive modifiche della denominazione dell'indirizzo internet da utilizzare sono preventivamente comunicate sui siti internet istituzionali delle due amministrazioni interessate;
b) per consentire meccanismi di gradualita', il termine relativo all'obbligo di cui alla lettera a), quanto alla presentazione della comunicazione esclusivamente in modalita' telematica, e' differito di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e, quanto all'anticipo della comunicazione ad almeno quindici giorni prima dell'inizio del concorso a premio, si applica alle manifestazioni che hanno inizio a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'obbligo di comunicazione esclusivamente con modalita' telematiche, fermo restando in questo caso il vigente termine di comunicazione, si applica anche per le operazioni a premio con la medesima decorrenza differita di sei mesi;
c) nel periodo di sei mesi intercorrenti tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione telematica e' prevista una fase di sperimentazione alla quale possono accedere tutte le imprese che vogliano utilizzare il servizio; la trasmissione della comunicazione e dei documenti ad essa allegati, effettuata con il sistema telematico di cui alla lettera d), equivale ad adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 430/2001; fino all'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione telematica e' consentito alle imprese di utilizzare le forme tradizionali di trasmissione;
d) attraverso il servizio telematico le comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio, corredate dai relativi regolamenti, sono immediatamente consultabili da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'adempimento dei compiti istituzionali ad essi demandati, anche ai sensi dell'art. 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
e) le comunicazioni ulteriori rispetto a quelle di avvio delle manifestazioni a premio, di cui alle lettere precedenti, sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico prima che esse esplichino i loro effetti attraverso il medesimo sistema telematico, avvalendosi dei moduli elettronici (form) utilizzabili mediante l'accesso al sito http://www.impresa.gov.it/ e sulla base delle eventuali indicazioni fornite dallo stesso Ministero, anche su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; quando tali ulteriori comunicazioni siano riferite ad aspetti del concorso o del suo regolamento che modificano le caratteristiche sostanziali del concorso, esse sono trasmesse almeno 15 giorni prima dei loro effetti;
f) i soggetti che intendono svolgere un'operazione a premio ne danno comunicazione al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), dallo stesso predisposto, fornendo altresi' la documentazione comprovante l'avvenuta prestazione della cauzione;
g) costituisce inadempimento dell'obbligo di comunicazione la trasmissione degli atti di cui alle lettere a), e) e f) attraverso forme diverse dal servizio telematico attivo presso il Ministero dello sviluppo economico. Esclusivamente nel caso in cui tale servizio sia inattivo e cio' risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico, le comunicazioni devono pervenire mediante posta elettronica con trasmissione dei documenti in firma digitale agli indirizzi di posta elettronica che saranno a tal fine comunicati sui propri siti internet dalle due amministrazioni interessate;
h) la violazione degli obblighi di cui alle lettere a) ed e) del presente decreto equivale a mancato invio sanzionato ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 124 del R.D.L. 1933/1938, come in ultimo sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della legge n. 449/1997; per le manifestazioni a premio di cui e' dichiarato vietato lo svolgimento si applica la previsione sanzionatoria di cui all'art. 12, comma 1 lettera o), del decreto-legge 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009.
Il presente decreto, dopo la registrazione della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2010

Il direttore generale
dell'amministrazione autonoma
Monopoli di Stato:
Ferrara
Il direttore generale per il per il mercato,
la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico:
Vecchio
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze foglio n. 24.
 
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