Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 2 luglio 2010, n. 28 |
Previsioni di bilancio per l'anno 2011 e per il triennio 2011 - 2013. Budget per il triennio 2011 - 2013. |
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A tutti i Ministeri A tutte le Amministrazioni autonome A tutti gli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri All'Ufficio di Ragioneria presso i Monopoli di Stato E, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alla Corte dei conti All'Istituto nazionale di statistica Alle Ragionerie territoriali dello Stato
1. Finanza pubblica e obiettivi della politica di bilancio.
La crisi finanziaria globale si e' propagata progressivamente all'economia reale e per tutti i paesi dell'Unione Europea, nei primi mesi del 2010, si sono presentate condizioni economiche avverse che hanno attenuato i piu' recenti segnali positivi del superamento della fase di crisi. In sede europea, quindi, e' stato adottato un piano volto a fornire indirizzi comuni ai Paesi UE, per l'adozione di misure che, tenuto conto dell'evoluzione attesa del quadro macroeconomico, consentissero di contrastare gli effetti della crisi. Anche in relazione al generale contesto europeo, resta confermata l'esigenza di una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, azione che e' gia' stata avviata con il decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. Il citato decreto - legge, tra l'altro, contiene infatti norme che producono effetti sul bilancio di previsione per il prossimo triennio 2011-2013 e costituiscono una anticipazione della manovra triennale di finanza pubblica, come delineata dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilita' e finanza pubblica, prevedendo aumenti di entrate, definanziamento di leggi, riduzioni e flessibilita' di stanziamenti. Tale azione, al di la' dell'indispensabile contenimento della spesa pubblica, e' indirizzata altresi' a liberare risorse per il sostegno dei settori dell'economia maggiormente sofferenti per la crisi. Il disegno di legge di bilancio per l'anno 2011 e per il triennio 2011- 2013, pertanto, deve essere predisposto alla stregua dei predetti presupposti e volto a completare l'opera intrapresa con il citato decreto-legge, per il conseguimento degli obiettivi che il nostro Paese si e' impegnato a raggiungere in sede europea. Il disegno di legge di bilancio per il prossimo anno, costituisce, inoltre, uno dei principali strumenti per realizzare le potenzialita' delle innovazioni introdotte con la citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilita' e finanza pubblica. Quest'ultimo provvedimento, in particolare, rafforza il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione delle politiche e dei conti pubblici, rende piu' evidente la programmazione di medio-termine e aumenta la significativita' della decisione dell'allocazione delle risorse pubbliche, attraverso un piu' immediato collegamento tra la finalizzazione degli stanziamenti di bilancio e gli obiettivi perseguiti con le politiche adottate. La legge n. 196 del 2009 rafforza, inoltre, l'importanza della misurazione e valutazione dei risultati perseguiti con la spesa pubblica e dell'efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
2. Il processo di riforma del bilancio dello Stato e la formazione a legislazione vigente.
A fine dicembre 2009 e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 245/4) la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "legge di contabilita' e finanza pubblica" che, sostituendo la precedente legge di contabilita' n. 468 del 1978, e' intervenuta organicamente sul complesso delle regole e delle norme che presiedono alla definizione degli strumenti di governo dei conti pubblici e del bilancio dello Stato. La legge n. 196 conferma e rafforza (artt. 21 e 25) la struttura del bilancio per Missioni e Programmi gia' adottata a partire dal 2008. Tale impostazione del bilancio sposta l'ottica dell'esposizione dei dati contabili dall'aspetto della responsabilita' (centri amministrativi di responsabilita') a quello della finalita' delle politiche sottostanti. La classificazione risponde all'esigenza di porre in risalto gli aspetti funzionali della spesa, rendendo maggiormente informati il Governo, il Parlamento ed i cittadini circa l'insieme complessivo delle risorse disponibili per perseguire le specifiche finalita' istituzionali. Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa; i Programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni e rappresentano le nuove unita' di voto parlamentare. In relazione alla richiamata struttura, il disegno di legge del bilancio annuale di previsione continua ad essere formato, sulla base della legislazione vigente, con riferimento al contenuto di ciascun Programma e quindi vengono in evidenza le spese non rimodulabili e le spese rimodulabili; per tali classificazioni si rinvia ai concetti ed alle specificazioni riportati nell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. Il disegno di legge di bilancio, considerato strumento di programmazione (art. 7, legge 196/2009) deve essere presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno. Lo slittamento del termine di presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio rappresenta una novita' di rilievo introdotta dalla legge n. 196 e consente di disporre di una maggiore stabilita' dei quadri previsivi. Nel ciclo di programmazione economico-finanziaria, il disegno di legge di bilancio rappresenta lo strumento con cui finalizzare l'allocazione delle risorse e assume, nel testo della riforma, un carattere non meramente formale. Con esso, infatti, possono essere proposte rimodulazioni di spese previste da leggi vigenti (fattori legislativi), nonche' possono essere quantificati gli importi degli stanziamenti destinati al funzionamento degli Enti pubblici (aventi natura obbligatoria e in precedenza determinati dalla tabella C della legge finanziaria). La riforma attribuisce al bilancio una effettiva funzione programmatoria di medio periodo, sulla cui base il bilancio stesso assume un carattere di effettiva triennalita'. Le Amministrazioni dovranno infatti fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa. La presente circolare fornisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 196, indirizzi e chiarimenti per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013. 2.1 Criteri per la revisione della struttura del bilancio in Programmi di spesa sono stati forniti con la Circolare n. 14 del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha messo in evidenza la necessita' di una corrispondenza tendenzialmente univoca dei Programmi ai centri di responsabilita' amministrativa dei Ministeri e ha fornito alcune indicazioni per omogeneizzare e migliorare la formulazione delle finalita' di pertinenza delle singole Amministrazioni. 2.2 In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministeri devono indicare, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, gli obiettivi di ciascun Ministero e quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento fornendo anche proposte, rispetto alla legislazione vigente, di rimodulazione delle stesse, come previsto dal citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Infatti, l'art. 2, comma 1, del predetto provvedimento di manovra, tra l'altro, al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle Missioni di ciascuno stato di previsione, dispone, limitatamente al triennio 2011-2013, l'ampliamento dei margini di flessibilita' previsti dall'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il decreto-legge n. 78 introduce infatti la possibilita', nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, di rimodulare con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, le dotazioni finanziarie delle spese considerate rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009, tra le Missioni di ciascuno stato di previsione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziarie spese correnti. Occorre precisare che le Missioni di spesa di ciascun Ministero, come rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, a decorrere dall'anno 2011 (riduzione del 10 per cento), costituiscono la legislazione vigente a cui fare riferimento, ai fini delle possibili rimodulazioni previste, in materia di flessibilita' di bilancio, dal medesimo articolo 2, comma 1, per il triennio 2011-2013. Per quanto riguarda le risorse "non rimodulabili" le Amministrazioni potranno formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione. E' consentito, in esito all'attivita' di revisione dei programmi, in relazione a quanto stabilito con la circolare n. 14 del 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, proporre la ricollocazione tra i programmi di una Missione delle predette risorse. Resta ferma la revisione delle proposte da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica della loro compatibilita' con gli obiettivi di finanza pubblica. Si conferma la necessita' che le Amministrazioni formulino le proposte articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2011-2013, in coerenza con il disposto normativo relativo al bilancio pluriennale previsto dall'articolo 22 della ripetuta legge n. 196 del 2009. Per i puntuali ragguagli sulle procedure da seguire per la formulazione delle proposte di previsione, si rimanda alle specifiche indicazioni fornite nell'allegata Nota Tecnica n. 1. 2.3 La nuova legge di contabilita' prevede che il bilancio pluriennale sia redatto, in base alla legislazione vigente, per Missioni e Programmi, in termini di competenza e "di cassa" (art. 22 legge n. 196 del 2009). Le previsioni in termini di cassa dovranno rispecchiare le reali necessita' di pagamento delle Amministrazioni nel corso degli esercizi di riferimento e tenere conto della concreta capacita' di spesa delle stesse. Il rilievo e, nello stesso tempo, la delicatezza che assumono le previsioni di cassa per il triennio 2011-2013, sono rafforzati dalla stessa legge n. 196 del 2009 che, all'art. 42, prevede il futuro passaggio da un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e cassa ad uno redatto in termini di sola cassa; a tal fine e' stabilito un periodo di sperimentazione di due esercizi. La sperimentazione, che inizialmente interessa solo alcuni Ministeri, dall'anno 2012 verra' prevedibilmente estesa a tutte le Amministrazioni centrali. Cio' al fine di introdurre, unitamente ad un sistema di controlli preventivi sulla legittimita' contabile ed amministrativa delle obbligazioni assunte, l'obbligo per i responsabili della spesa di predisporre, per ciascun capitolo e piano di gestione, un piano finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordinare e pagare le spese. Il controllo e quindi il monitoraggio della spesa e' volto ad assicurare la definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile, in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e tenuto conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa. Anche per la formulazione delle proposte delle autorizzazioni di cassa, si rinvia alle indicazioni di cui alla Nota Tecnica n. 1. 2.4 Per quanto riguarda le spese per il personale si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota Tecnica n. 1. 2.5 Nell'ambito degli adempimenti richiesti per la definizione del progetto di bilancio per l'anno 2011 e per il triennio 2011 - 2013, assumono particolare rilevanza le note integrative, disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge di riforma della contabilita' e finanza pubblica n. 196 del 2009. Queste ultime sostituiscono le note preliminari previste dall'articolo 2, comma 4-quater, della abrogata legge n. 468 del 1978, integrandone i contenuti. Nelle note integrative, le Amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai Programmi di spesa e i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a disposizione sui Programmi di pertinenza. Le note integrative rafforzano il loro ruolo di strumento di collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica e, come stabilisce il citato art. 21, comma 11, lettera a), devono porsi in relazione diretta con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati dalle Amministrazioni per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi (D.leg.vo n. 150 del 2009). Per la compilazione delle note integrative si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'allegato A alla presente circolare. Le note integrative, per la prima volta redatte su base triennale, sono elaborate e trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per via informatica ed aggiornate a cura di ciascuna Amministrazione alle scadenze e con le modalita' indicate nel richiamato allegato A.
3. Budget economico
Un ulteriore elemento innovativo introdotto dalla legge n. 196 del 2009 e' costituito dalla presentazione in allegato agli stati di previsione, del budget dei costi di ciascuna Amministrazione. L'art. 21, comma 11, lettera f ) della nuova norma contabile sancisce, infatti, che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del budget dei costi della relativa amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie. Nell'ottica di una sempre maggiore integrazione tra i sistemi di contabilita' economica e finanziaria, le Amministrazioni centrali dello Stato, per la prima volta, sono tenute anche alla formulazione delle previsioni economiche avendo come periodo temporale di riferimento il triennio. Come per gli anni passati, le previsioni economiche saranno predisposte secondo le tre ottiche della contabilita' economica analitica: per natura, in ordine alle caratteristiche fisico-economiche dei costi rilevabili con riferimento al Piano unico dei conti; per struttura organizzativa in relazione ai centri di costo; per finalita' o destinazione in base alla nuova classificazione per Missioni e Programmi. Per procedere alla formulazione delle suddette previsioni economiche, i referenti delle Amministrazioni centrali dello Stato terranno conto, delle indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 2, allegata alla presente circolare, che riporta le novita' rispetto alle precedenti fasi di rilevazione ed il calendario degli adempimenti.
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Le Amministrazioni dovranno far pervenire le loro proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato nello specifico punto delle Note tecniche n. 1 e n. 2. Come di consueto, le Amministrazioni medesime potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio - e, opportunamente, della Conferenza Permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, - per una puntuale applicazione delle presenti direttive e di quelle di cui alle allegate note tecniche.
Roma, 2 luglio 2010
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 E PER IL TRIENNIO 2011 - 2013
NOTA TECNICA N°1 N.B. : Gli Uffici Centrali del Bilancio sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive.
1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI
1.1 - La nuova "legge di contabilita' e finanza pubblica", legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che il bilancio annuale e pluriennale dello Stato e' redatto, per Missioni e Programmi, sulla base della legislazione vigente. L'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, infatti, conferma la classificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione: le Missioni, che rappresentano le "funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa", e i Programmi, che sono "aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni" determinati con riferimento ad "aree omogenee di attivita'", raccordati con la nomenclatura COFOG (Classification of functions of government) di secondo livello, e costituiscono, nel nuovo ordinamento, "unita' di voto parlamentare" (superando l'approccio per macroaggregati - UPB). Lo stesso articolo 21, al comma 2, stabilisce che "la realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", richiedendo, in sostanza, che il coordinamento delle attivita' per la realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico responsabile. Con la Circolare n. 14 del 2010, la Ragioneria Generale dello Stato ha condotto, in condivisione con le Amministrazioni centrali dello Stato, una azione diretta alla razionalizzazione e revisione dei programmi di spesa per l'anno 2011 al fine, tra l'altro, di renderli coerenti con le indicazioni di cui al citato comma 2 dell' articolo 21 della legge n. 196 del 2009. I Programmi risultanti dalla revisione effettuata secondo le indicazioni contenute nella citata circolare costituiscono la base per le previsioni per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013. La legge di riforma, all'articolo 40, prevede che entro due anni dall'entrata in vigore della legge sia completata la riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei Programmi di spesa e delle Missioni. Tale revisione, gia' avviata con la predisposizione e l'applicazione della citata circolare n. 14 del 2010, risponde alla necessita' di rendere i Programmi di spesa piu' omogenei rispetto ai risultati da perseguire nonche' di stabilire, per quanto possibile, una corrispondenza univoca tra ciascun Programma di spesa e ciascun centro di responsabilita' amministrativa. Cio', oltre che facilitare la gestione del Programma, consente di individuare un responsabile della gestione del Programma medesimo. 1.2 - La programmazione finanziaria e di bilancio, con la nuova legge di contabilita', e' orientata al medio termine, attraverso una effettiva programmazione triennale delle politiche, degli obiettivi e delle risorse, nonche' una maggiore attenzione alle grandezze strutturali del bilancio. Il nuovo ciclo della programmazione prevede, tra l'altro, la razionalizzazione dei documenti di finanza pubblica, dei loro contenuti e dei relativi termini di presentazione, il coinvolgimento di tutti i livelli di governo nella individuazione delle politiche di bilancio e un piu' articolato raccordo tra queste e gli obiettivi assunti in sede comunitaria. Si e', inoltre, arricchito il contenuto informativo del bilancio attraverso la nota integrativa che contiene gli obiettivi, definiti da ciascuna amministrazione con riferimento alle priorita' politiche e nell'ambito dei programmi di bilancio, la predisposizione di una scheda illustrativa degli stessi (scheda programma) e con la presentazione all'interno dei documenti di bilancio del budget dei costi, che finora ha costituito un documento a se' stante. 1.3 - Ai fini della considerazione della legislazione vigente, rileva, in particolare, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "misure urgenti in materie di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica". L'articolo 2 di tale provvedimento, tra l'altro, dispone a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 7, della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'allegato 1 al decreto-legge medesimo. Lo stesso articolo 2 indica le risorse escluse dalla cennata riduzione. Per la formulazione delle proposte di previsione, si ribadisce, come anche precisato nella circolare al punto 2.2, che le Amministrazioni, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle Missioni di ciascuno stato di previsione, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e per motivate esigenze, limitatamente al triennio 2011-2013, possono proporre rimodulazioni delle dotazioni finanziarie tra le Missioni con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della ripetuta legge n. 196 del 2009, restando precluso l'utilizzo di stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Per quanto riguarda le risorse "non rimodulabili" (articolo 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009) le Amministrazioni possono formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione. In esito all'attivita' di revisione dei programmi, in relazione a quanto stabilito con la Circolare n. 14 del 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' consentito proporre la riallocazione delle risorse finanziarie tra i Programmi di ciascuna Missione. Va, ribadito che le proposte di revisione devono essere formulate dalle Amministrazioni specificamente per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, in armonia con l'istituita triennalita' del bilancio medesimo che, con la nuova legge di contabilita', assume un vero e proprio carattere programmatorio.
2. - FLESSIBILITA' DI BILANCIO
Come gia' accennato in precedenza, l'articolo 2, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 78 del 2010, consente alle Amministrazioni, in sede di formazione delle previsioni, una maggiore flessibilita' rispetto a quella prevista dalla nuova normativa contabile, al fine di rendere possibile una piu' idonea collocazione all'interno del proprio bilancio delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 7, della legge n. 196 del 2009. La norma limita tale possibilita' al triennio 2011-2013, nel rispetto, comunque, dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Si evidenzia che, in base alla norma medesima, le Amministrazioni dovranno predisporre appositi allegati agli stati di previsione della spesa nei quali indicare le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Va da se' che l'indicata flessibilita' si aggiunge a quella concessa dalle disposizioni di analogo contenuto inserite nella legge annuale di approvazione del bilancio di previsione.
3. - BILANCIO DI COMPETENZA
3.1 - L'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente 2011-2013 si basa sulla nuova struttura del bilancio di previsione dello Stato ed, in linea con la normativa contabile, e' improntata all'utilizzo ottimale delle risorse in funzione dei risultati. Per la formulazione delle proposte le Amministrazioni riceveranno in via telematica un prospetto riepilogativo delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle Missioni di spesa, per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, con specifica evidenziazione della componente rimodulabile relativa alle dotazioni medesime. Viene altresi' fornita evidenza della scomposizione delle suddette dotazioni per Programmi. Nello stesso prospetto riepilogativo viene anche fornita indicazione delle spese predeterminate per legge. Il prospetto riepilogativo dovra' essere utilizzato dalle Amministrazioni per effettuare la necessaria attivita' preliminare di attribuzione della componente rimodulabile delle dotazioni delle Missioni di spesa, tra i vari Programmi, nonche', nell'ambito di questi, tra i centri di responsabilita' cui e' affidato lo svolgimento delle attivita' per la realizzazione dei Programmi. Con la definizione di tale attivita' propedeutica, potra' essere consentito ai titolari delle indicate strutture di effettuare le proposte con riferimento ai pertinenti capitoli/piani gestionali (articoli). Per lo svolgimento di quest'ultima attivita' verranno messe a disposizione delle Amministrazioni, in via telematica attraverso il sistema informativo di contabilita' gestionale (SI.CO.GE.), apposite schede capitolo per la formazione del bilancio triennale 2011 - 2013. Tali schede, aggiornate per permettere la formulazione delle proposte su base triennale, come quelle dell'anno passato forniscono, per ogni capitolo, una indicazione dell'appartenenza o meno alla componente delle risorse per le quali e' possibile effettuare la rimodulazione. Nel caso di capitoli rimodulabili, le schede per le proposte per capitolo saranno identificate dalla lettera R (erre) e non recheranno indicazioni relative agli stanziamenti. Questi ultimi saranno inseriti dalle Amministrazioni a seguito dell'attivita' di rimodulazione. Fanno eccezione le spese predeterminate per legge le cui schede riporteranno gli stanziamenti della legislazione vigente per i quali si potra' proporre come detto in precedenza (punto 2) la rimodulazione. Nel caso di capitoli non rimodulabili, le schede non recheranno sigle identificative, ma riporteranno le dotazioni finanziarie a legislazione vigente che, secondo le indicazioni sopra formulate, con esclusione di quelle predeterminate per legge, potranno formare oggetto di eventuali proposte di diversa quantificazione da parte delle Amministrazioni. Uno specifico dettaglio, a legislazione vigente delle risorse predeterminate per legge, verra' posto a disposizione relativamente alla componente rimodulabile. 3.2 - Cedolino unico La legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) all'articolo 2, comma 197, dispone che, allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento. Per la realizzazione del suddetto pagamento congiunto delle competenze fisse e accessorie ai dipendenti delle amministrazioni statali (ad eccezione delle Forze Armate e delle Forze di Polizia), a partire dall'esercizio 2011, mediante il cosi' detto "cedolino unico", tali competenze saranno gestite su nuovi capitoli di bilancio, unici nell'ambito di ogni Centro di responsabilita'/Programma, che avranno la seguente denominazione, uguale per tutte le Amministrazioni: "Competenze fisse ed accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive". Ogni nuovo capitolo sara' ripartito in piani gestionali (articoli) secondo il seguente dettaglio: - piano gestionale 01: "Stipendi ed assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" (spese obbligatorie); - piano gestionale 02: "Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze fisse" (spese obbligatorie); - piano gestionale 03: "Compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore"; - piano gestionale 04: "Quota del Fondo Unico d'Amministra- zione al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore"; - piano gestionale 05: "Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze accessorie"; - piano gestionale 50: "Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine". Ferma restando la struttura appena descritta, ogni Amministrazione potra' istituire, nell'ambito del medesimo capitolo, ulteriori piani gestionali per competenze accessorie specifiche. Le novita' strutturali sul bilancio gestionale derivanti dal "cedolino unico" saranno realizzate direttamente dall'Ispettorato Generale del Bilancio che disporra' gli accorpamenti in capitoli unici, articolati in piani gestionali, dei capitoli esistenti con gli stanziamenti proposti a legislazione vigente da ciascuna Amministrazione. 3.3 - Criteri di definizione delle proposte di entrate Per le entrate, anch'esse interessate dal processo di ristrutturazione le schede previsionali, impostate su base triennale, rimangono immutate rispetto a quelle adottate per gli esercizi precedenti e si riferiscono al capitolo ed al capitolo/articolo, quali unita' elementari del bilancio. Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle piu' aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito e' collegato, nonche' delle eventuali modifiche normative intervenute in materia. Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili ed i parametri o coefficienti di elasticita' utilizzati per valutare l'effetto sul gettito dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificati in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Dipartimento delle finanze da inviare contestualmente alle proposte. Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Regioni, e' necessario che detta nota illustrativa contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna, nonche' della quota riferibile ad introiti della Regione Friuli-V.G. ancorche' siano da versare presso la tesoreria statale, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata. Per le entrate non tributarie la valutazione dovra' fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite. Anche in questo caso, le ipotesi ed i parametri utilizzati per la previsione dovranno essere dettagliatamente specificati in apposta nota illustrativa.
4. - BILANCIO DI CASSA
Appare doveroso, innanzitutto, richiamare l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in termini di cassa, nella considerazione che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale. Va peraltro sottolineato che la nuova normativa contabile dispone, simmetricamente alla competenza, la predisposizione delle previsioni di cassa su base triennale (articolo 22 della legge n. 196 del 2009). La previsione stessa deve essere indicata distintamente per competenza e residui, cioe' per l'intera massa acquisibile o spendibile e per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013. Le Amministrazioni, per determinare la cassa triennale in relazione alla massa spendibile risultante per ciascun anno, dovranno procedere ad una corretta valutazione dei residui presunti sulla base dei prevedibili pagamenti da disporre in coerenza con la programmazione delle spese. In particolare, dovranno essere considerate con attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica, ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilita' speciali, sui quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio. In via generale, poi, le Amministrazioni, fatte salve le esigenze aventi carattere di obbligatorieta' e di indifferibilita', dovranno considerare che le autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre piu' puntuale corrispondenza tra autorizzazioni di cassa ed effettivo fabbisogno di spesa. Tutto cio' anche in considerazione del passaggio al bilancio in termini di sola cassa previsto dall'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, di cui si e' gia' detto nella circolare.
5 - ADEMPIMENTI PARTICOLARI
5.1 - Particolari adempimenti del Ministero della difesa. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovra' essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali. Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello volontario, nonche' sullo stato di attuazione dei programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica. 5.2 - Spese di personale a) Criteri generali per la determinazione degli stanziamenti delle spese di personale per l'esercizio 2011 Nel formulare le previsioni dovra' tenersi conto sia delle disposizioni attualmente vigenti in materia di assunzioni sia di quelle concernenti le riduzioni di organico. In particolare, in materia di assunzioni, si rammentano (in relazione al personale a tempo indeterminato) i seguenti articoli della legge 6 agosto 2008, n. 133: - l'articolo 64 in materia di riduzione del personale scolastico; - l'articolo 65 relativo al personale delle forze armate; - l'articolo 66 in materia di turn-over. Le disposizioni vigenti in materia di revisione degli assetti organizzativi e di riduzione degli organici sono recate sia dall'articolo 74 della legge n. 133/2008 sia dall'articolo 2, commi 8-bis e seguenti della legge n. 25/2010. Per quanto riguarda, in particolare, le Amministrazioni dello Stato (ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli Enti Pubblici non Economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del D.Lgs 165/2001, si rammenta che le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 66, comma 7, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, sono consentite, per il quadriennio 2010-2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Inoltre, viene specificato che il numero delle unita' di personale da assumere non viene riferito al solo parametro della spesa, ma viene rapportato anche alle unita' cessate nell'anno precedente. Ai sensi del comma 10 del predetto articolo 66 della legge n. 133, le assunzioni di cui al comma 7 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs n. 165/2001 (DPCM su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze) previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate con analitica dimostrazione delle unita' cessate, delle relative economie, delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo delle amministrazioni. Come specificato nel successivo comma 11 le limitazioni innanzi descritte si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, mentre le stesse non si applicano alle assunzioni relative alle categorie protette. Relativamente all'impiego di personale con contratti di lavoro flessibile, si precisa che l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni ivi previste possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Analogo limite viene stabilito in relazione all'impiego di personale con contratti di formazione-lavoro, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 276/2003. Per la professionalizzazione delle Forze Armate si applica la speciale disciplina di settore, che deve tener conto delle riduzioni operate dall'articolo 65 della citata legge n. 133 del 2008. Per quanto concerne la Scuola, si dovra' tener conto delle riduzioni di personale docente ed ATA previste per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 a seguito delle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 64, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferme restando le riduzioni gia' disposte dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Infine, in materia di revisione degli assetti organizzativi e riduzione degli organici, per le amministrazioni dello Stato, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le agenzie, comprese le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici, per gli enti di ricerca e per gli enti di cui all'art. 70 del dlgs n. 165/2001, si rammentano gli adempimenti previsti dall'articolo 74 della legge n. 133/2008, (gia' richiamati nella circolare 5 giugno 2009, n. 21) e gli ulteriori interventi recati dall'art. 2, commi 8 bis e seguenti, della legge 26 febbraio 2010, n. 25. Tale ultima disposizione ha previsto, per le amministrazioni sopra citate, l'obbligo di procedere ad un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74 nonche' alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del ripetuto articolo 74. Fino all'adozione dei provvedimenti in esame, la dotazione organica delle amministrazioni interessate resta determinata, in via provvisoria, in misura pari al numero dei presenti in servizio alla data del 28 febbraio 2010, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del d. lgs. N. 165/2001. La mancata adozione dei predetti provvedimenti di riordino entro il 30 giugno 2010, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. b) - Criteri per la compilazione degli "Allegati delle spese di personale" La quantificazione degli stanziamenti relativi alle competenze fisse e ricorrenti delle spese di personale avviene, come di consueto, tramite la predisposizione degli "Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione dello Stato" nel sistema SICO per singola qualifica. Per l'anno 2011, come disposto dall'art. 9, comma 17, del d.l. n. 78, si considera l'importo dell'indennita' di vacanza contrattuale nella misura prevista dal 1° luglio 2010. Per il personale in regime di diritto pubblico (magistrati, dirigenti dei Corpi di polizia e delle forze armate, docenti e ricercatori universitari), i parametri retributivi sono aggiornati con gli incrementi previsti per l'anno 2010. Tali spese saranno calcolate automaticamente moltiplicando i parametri retributivi (precaricati nel sistema SICO) per gli anni persona acquisiti tramite il processo integrato di rilevazione quantitativa del personale. In particolare si precisa che le informazioni sugli anni persona per l'anno 2011 saranno trasferite in SICO dal sistema CONTECO come piu' dettagliatamente specificato nel paragrafo 3 della Nota tecnica n. 2 allegata alla presente circolare. Continuano ad essere acquisite, a livello aggregato, le informazioni sui corrispondenti oneri sociali a carico dell'amministrazione ed IRAP. Inoltre, il sistema SICO acquisira', direttamente dalle amministrazioni, informazioni relative agli anni persona per gli anni 2012 e 2013 al fine di effettuare la quantificazione degli stanziamenti del bilancio triennale. Maggiori informazioni di dettaglio e relative istruzioni operative saranno fornite nel successivo "Allegato 2 - Spese di personale" cui si rinvia anche per la tempistica, per le specifiche tecniche relative alle modalita' di acquisizione dei dati e per la descrizione dei modelli di rilevazione. c) - Criteri per la determinazione del Fondo unico di amministrazione Relativamente alla determinazione del fondo unico di amministrazione destinato al finanziamento della contrattazione integrativa del personale non dirigente ed ai Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia si fa presente, che per l'anno nulla e' innovato rispetto a quanto comunicato con la circolare di questo Dipartimento n. 21 del 5 giugno 2009. Si riserva di comunicare eventuali ulteriori istruzioni in occasione della nota con la quale verranno emanate le indicazioni in ordine alla composizione dei Fondi Unici di Amministrazioni. 5.3 - Articoli del disegno di legge. Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovra' far pervenire anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione. Le norme dovranno tenere conto, eventualmente, della riclassificazione del bilancio e comunque non potranno essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge. 5.4 - Elenco da allegare alla Tabella n. 2 (Economia e Finanze). Gli Uffici centrali del bilancio sono invitati a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli sottostanti ai vari programmi di pertinenza delle Amministrazioni centrali da includere nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le spese obbligatorie (Elenco n. 1);
6 - CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
Le proposte di previsione andranno riportate nelle piu' volte richiamate schede per la formazione del bilancio triennale 2011 - 2013. Dette schede verranno messe a disposizione, in via telematica, delle competenti Amministrazioni il 5 luglio p.v.. Le richiamate schede per la formazione, debitamente compilate, dovranno essere trasmesse ai coesistenti Uffici centrali del bilancio inderogabilmente entro il giorno 2 del mese di settembre 2010, i quali dovranno validare le proposte entro il 10 settembre 2010. Entro quest'ultima data gli Uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato Generale del Bilancio le schede cartacee e eventuali documenti giustificativi delle proposte. Per le entrate in gestione alle singole Amministrazioni le proposte dovranno essere effettuate, come predetto, utilizzando le specifiche schede e dovranno, comunque, essere seguite le stesse tempistiche previste per le spese. Per gli allegati relativi alle spese di personale, ogni Amministrazione avra' accesso a SICO solo nel momento in cui avra' completato l'inserimento dei dati degli anni persona nel sistema di contabilita' economica; le attivita' per la compilazione degli allegati medesimi andranno effettuate dal 19 al 28 luglio c.a.. Si precisa, infine, che le Amministrazioni medesime dovranno inoltrare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGB le Note integrative secondo la tempistica indicata nell'allegato A.
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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