Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 maggio 2010 |
Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con il
MINISTRO DELL'INTERNO
e con il
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559; Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti; Visto l'art. 7-vicies ter, lettera c), della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004; Visto l'art. 7-vicies quater della medesima legge n. 43/2005, come modificato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, tra l'altro: pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi; prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014, recante «Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico»; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 marzo 2010, n. 303/13, recante disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del nuovo passaporto ordinario elettronico; Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunita' europee» che all'art. 20-ter ha, tra l'altro, stabilito che «per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' del passaporto e' di tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre e diciotto anni, la validita' del passaporto e' di cinque anni» e che «in caso di urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, puo' essere emesso un passaporto temporaneo, di validita' pari o inferiore a dodici mesi»; Vista la legge 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 11 marzo 1997, n. 159; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e' stato trasformato in S.p.A.; Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni; Visto il verbale n. 10 del 5 maggio 2010 con cui la Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001, in merito alla determinazione del prezzo del nuovo passaporto elettronico, ha rilevato che, «puo' essere ritenuto congruo il costo unitario pari a € 35,00 (IVA esclusa) di cui € 9,03 per costi di produzione ed € 25,97 per la quota di ammortamento delle spese fisse per l'infrastrutturazione»; Considerato che, il menzionato importo e' stato ritenuto congruo per la copertura dei costi per la produzione dei passaporti elettronici e per la fornitura delle infrastrutture delle attrezzature e dei servizi per la loro personalizzazione presso le questure e le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonche' di quelli necessari per il controllo e la consegna presso i commissariati di Polizia e dei posti di frontiera; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Poste Italiane S.p.A. in data 25 marzo 2009, approvata con decreto n. 43650 del 27 maggio 2009, per la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei passaporti elettronici; Considerato che, in attuazione dell'art. 7-vicies quater, sesto comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43, e' escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste Italiane S.p.A. deve fornire in base alla menzionata convenzione non deve gravare sull'erario; Vista la lettera del Ministro degli affari esteri del 21 aprile 2010, n. 141611 e del Ministero degli affari esteri n. 162889 del 7 maggio 2010, concernenti il nuovo passaporto elettronico ordinario e il passaporto temporaneo;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dall'entrata in esercizio del nuovo passaporto ordinario elettronico, di cui alle premesse, l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti e' determinato in euro 42,50, comprensivo di IVA (20%). |
| Art. 2
L'importo di cui al precedente articolo e' riscosso all'atto della presentazione della richiesta del passaporto mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, con causale «Importo per il rilascio del passaporto elettronico». Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 maggio 2010
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro dell'interno Maroni Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 180 |
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