Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 luglio 2010
Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della societa' Aeroporti di Roma SpA. (Decreto n. 53043).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Visto l'accordo governativo del 23 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la Aeroporti di ROMA SpA, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 130 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a partire da non oltre il 15 aprile 2009;
Vista la nota della societa' Aeroporti di ROMA SpA, datata 21 aprile 2009, con la quale la societa' dichiara che la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni sara' il 1º giugno 2009, ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo del 23 marzo 2009;
Visto il decreto n. 49282, del 12 gennaio 2010, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 99 unita' lavorative, della societa' Aeroporti di ROMA SpA, per il periodo dal 1º dicembre 2009 al 31 maggio 2010;
Vista l'istanza con la quale la societa' Aeroporti di ROMA SpA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 99 unita' lavorative per il periodo dal 1º giugno 2010 al 30 novembre 2010;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 99 unita' lavorative, per il periodo dal 1º giugno 2010 al 30 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 99 unita' lavorative, della societa' Aeroporti di ROMA SpA, per il periodo dal 1º giugno 2010 al 30 novembre 2010.
Unita': Fiumicino (Roma).
Matricola INPS: 7016347787.
Pagamento diretto: NO.
 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 4

La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone