Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 luglio 2010
Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle societa' Ocean Airlines SpA. (Decreto n. 53040).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
Visto l'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;
Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;
Visto il decreto n. 48303, del 25 novembre 2009, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 luglio 2008, in favore di 63 lavoratori dipendenti della societa' Ocean Airlines S.p.A. in fallimento, unita' in Montichiari (Brescia), per il periodo dal 9 novembre 2009 all'8 maggio 2010;
Visto l'accordo in data 10 marzo 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Ocean Airlines S.p.A. in fallimento, nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per 24 mesi, dal 9 maggio 2010 all'8 maggio 2012, in favore di un numero massimo di 43 unita', dipendenti dalla societa' di cui trattasi;
Vista l'istanza con la quale la societa' Ocean Airlines S.p.A. in fallimento, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il periodo dal 9 maggio 2010 all'8 novembre 2010, in favore di 43 lavoratori dipendenti della predetta societa';
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 9 maggio 2010 all'8 novembre 2010, in favore di 43 lavoratori dipendenti dalla societa' Ocean Airlines S.p.A. in fallimento, ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 marzo 2010, in favore di 43 lavoratori dipendenti della societa' Ocean Airlines S.p.A. in fallimento, unita' in Montichiari (Brescia), per il periodo dal 9 maggio 2010 all'8 novembre 2010.
Matricola INPS: 151380888/1513487733.
Pagamento diretto: SI.
 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 4

Le societa' Ocean Airlines S.p.A. in fallimento e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato accordo governativo del 10 marzo 2010, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010
p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
 
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