Gazzetta n. 174 del 28 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 maggio 2010
Riparto delle risorse per l'annualita' 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 890, della legge finanziaria 2007.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007, che, inserendo i commi 371-bis e 371-ter all'art. 1 della legge n. 266 del 2005, legge finanziaria 2006, ha previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto, e ha altresi' previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio e i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale;
Ritenuta prioritaria l'esigenza di destinare la dotazione finanziaria prevista per il 2008 a favore dei progetti regionali, in considerazione delle positive ricadute registrate con la precedente annualita' di competenza 2007;
Vista la legge di bilancio 24 dicembre 2007, n. 245, di previsione per l'anno 2008 che ha previsto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro a valere sul capitolo 7410 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni;
Tenuto conto del ruolo assegnato al Ministero dello sviluppo economico relativamente alle politiche nazionali per sostenere la competitivita' dei distretti industriali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, recante criteri di ripartizione tra le regioni, per gli anni 2004 e seguenti, delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/1998 in materia di agevolazioni alle imprese;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009, con il quale e' stata disposta la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010;
Ritenuto di dover individuare i progetti regionali ed eventuali progetti a carattere nazionale da ammettere al beneficio di cui al citato art. 1, comma 890, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007, a valere sulle risorse stanziate nel 2008, nel rispetto dell'onere massimo a carico del bilancio dello stato pari a euro 50 milioni;
Vista la nota in data 11 giugno 2009, n. 16672, con la quale e' stato trasmesso lo schema di decreto per acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la nota della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 18 giugno 2009, n. 2866, con la quale e' stato chiesto il formale concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 5 marzo 2010, n. 5213, con la quale e' stato dato il concerto, previe modifiche formali al testo;
Vista la nota della conferenza in data 12 marzo 2010, con la quale e' stata convocata una riunione tecnica per il giorno 24 marzo 2010;
Vista la nota della regione Abruzzo 23 marzo 2010, n. 5066/DI, con la quale e' stato chiesto l'esonero dal vincolo del cofinanziamento, stante il contesto economico regionale, gia' fortemente provato dalla crisi ed ulteriormente aggravato dal sisma del 6 aprile 2009;
Visti gli esiti della riunione tecnica svoltasi presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 24 marzo 2010, nella quale sono state accolte talune delle richieste dei rappresentanti delle regioni, con riguardo alla possibilita' di finanziare progetti approvati nel 2007 non ammessi al contributo per esaurimento di fondi, nonche' con riguardo alla esclusione della regione Abruzzo dal vincolo del cofinanziamento;
Vista la nota in data 13 aprile 2010, n. 9301, con la quale e' stato formalizzato il recepimento delle suddette richieste;
Preso atto della esigenza, manifestata dai rappresentanti delle regioni, di procedere rapidamente alla acquisizione delle risorse per poter avviare proficuamente i procedimenti di selezione delle iniziative ed il relativo finanziamento;
Ritenuto necessario procedere in via d'urgenza pur in mancanza del parere formale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare il comma 6, il quale prevede che, quando il parere concerne provvedimenti gia' adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni puo' chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale riforma dei provvedimenti stessi;

Decreta:

Art. 1
Obiettivi e caratteristiche dei progetti regionali

1. I progetti regionali ammissibili al cofinanziamento di cui al presente decreto devono riguardare interventi a favore dei distretti produttivi, che ne rafforzino il sistema organizzativo, anche attraverso nuovi modelli di integrazione per filiera, nei seguenti ambiti:
a) attivita' di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico;
b) interventi di promozione e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), con particolare riferimento alle infrastrutture di banda larga a servizio dei distretti produttivi;
c) interventi mirati al risparmio energetico e all'utilizzo di energia rinnovabile;
d) forme di collaborazione tra aziende appartenenti a distretti diversi, integrate per filiera, al fine di sostenere il rilancio produttivo, con particolare riguardo ai settori abbigliamento-moda, arredo-casa e nautica;
e) forme di collaborazione tra distretti appartenenti a regioni diverse, anche al fine di rafforzarne la presenza sui mercati internazionali;
f) azioni per lo sviluppo del modello di «rete di impresa», attraverso il «contratto di rete», introdotto dall'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi e integrato dall'art. 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese.
2. Qualora, nell'attuazione dei progetti siano previsti interventi costituiti da regimi di aiuto in favore delle imprese, questi devono rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
 
Art. 2
Modalita' e termini di presentazione dei progetti

1. Ai fini dell'ammissibilita' al cofinanziamento, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presentano al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per la politica industriale e la competitivita', i progetti che intendono attuare.
2. I progetti regionali di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere:
a) descrizione del contesto programmatico nel quale saranno realizzati;
b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici;
c) la descrizione delle singole azioni proposte;
d) la forma dell'intervento e dei soggetti beneficiari;
e) i risultati attesi e i tempi di attuazione;
f) gli aspetti finanziari, con il piano di copertura di ciascun intervento proposto.
3. Nell'ambito dei progetti regionali di cui al comma 1 possono essere oggetto di cofinanziamento gli interventi la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Nel caso in cui gli interventi siano costituiti da regimi di aiuto in favore delle imprese, sono ammissibili a cofinanziamento solamente gli oneri connessi a domande presentate a partire dalla predetta data nonche' quelle gia' presentate e approvate, ma non ammesse a contributo per esaurimento dei fondi, nell'ambito dei progetti regionali cofinanziati con le risorse del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, nel rispetto dell'art. 1 del presente decreto e in misura non superiore al 30% del totale di risorse pubbliche complessivamente impiegate.
 
Art. 3
Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento

1. Il Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto del fabbisogno finanziario relativo a ciascun progetto, assegna con successivo e specifico provvedimento di impegno a favore di ogni singola regione e provincia autonoma - e nel limite delle risorse a disposizione per ciascuna secondo la ripartizione di cui al successivo art. 4 - il cofinaniamento statale ai progetti regionali in misura non superiore al 50% della quota pubblica complessiva di finanziamento degli interventi previsti.
I progetti che non prevedono il cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome non sono presi in considerazione.
2. Le eventuali risorse finanziarie disponibili a seguito della mancata presentazione di progetti da parte di una o piu' regioni o province autonome, ovvero a seguito di un fabbisogno di cofinanziamento inferiore all'importo assegnato, sono ripartite fra le restanti regioni e province autonome, con fabbisogno di cofinanziamento superiore a quello assegnato, con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 citato in premessa.
3. Entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse ai progetti regionali, che decorrono dalla data di apposizione del visto di regolarita' contabile da parte degli organi di controllo preposti sul provvedimento di impegno, il Ministero dello sviluppo economico dispone l'accreditamento alla regione o provincia autonoma di un'anticipazione pari al 50% del cofinanziamento dovuto per la realizzazione del progetto medesimo.
4. A seguito di utilizzo da parte della regione o della provincia autonoma del 90% dell'acconto di cui al comma 2, sulla base di richiesta formulata dalla regione o provincia autonoma utilizzando uno specifico schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, il Ministero stesso provvede ad accreditare un secondo acconto pari ad un ulteriore 30% del cofinanziamento dovuto.
5. L'importo dell'acconto erogato e non utilizzato, in tutto o in parte, dalle regioni o province autonome sara' restituito al Ministero dello sviluppo economico che, nel rispetto delle norme di contabilita', provvede a ripartirlo fra le altre regioni o province autonome, secondo le modalita' di cui al comma 2.
6. Tenuto conto degli interventi effettivamente realizzati, le regioni e le province autonome procedono alla verifica finale dei progetti e predispongono, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, una relazione finale che evidenzia anche i risultati ottenuti, con la quale richiedono al Ministero medesimo l'eventuale saldo del cofinanziamento spettante.
7. Il Ministero dello sviluppo economico sulla base delle relazioni di cui al comma precedente provvede all'accreditamento del saldo del cofinanziamento, qualora spettante, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione finale.
8. Nel caso in cui l'onere complessivamente sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma per la realizzazione degli interventi determini un importo del cofinanziamento inferiore a quello gia' trasferito a titolo di acconto, la regione o la provincia autonoma e' tenuta a restituire al Ministero la quota non spettante.
9. I progetti devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie, di cui all'art. 3, comma 1.
 
Art. 4
Ripartizione risorse finanziarie

1. Gli oneri finanziari per il cofinanziamento dei progetti di cui all'art. 1 ammontano ad euro 50.000.000,00 e gravano sul capitolo 7410 «Missione 11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese - Programma 11.5 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica - U.P.B. 1.1.6 Investimenti» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico in conto residui dell'esercizio 2008.
2. Ai fini del cofinanziamento dei progetti di cui all'art. 1, le risorse complessivamente disponibili, pari a 50 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel modo seguente:
a) 45 milioni di euro, secondo le percentuali di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 citato in premessa che di seguito si riporta:
Parte di provvedimento in formato grafico


b) 5 milioni di euro, per il finanziamento di un progetto straordinario di carattere nazionale a sostegno dello sviluppo produttivo dei distretti della regione Abruzzo, da realizzare tramite un apposito accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la regione, in considerazione dei danni provocati al tessuto produttivo dal sisma del 6 aprile 2009.
 
Art. 5
Disposizioni particolari per la regione Abruzzo

1. In considerazione dei danni provocati al tessuto produttivo del sisma del 6 aprile 2009, oltre all'importo previsto per il progetto speciale di cui al precedente art. 4, lettera b), la regione Abruzzo potra' usufruire delle seguenti disposizioni particolari:
a) per quanto attiene al precedente art. 3, punti 3 e 4, l'accreditamento alla regione delle prime due anticipazioni del cofinanziamento dovuto per la realizzazione del progetto medesimo sono erogate in un'unica soluzione, pari all' 80%;
b) per quanto attiene al precedente art. 3, punto 9, il termine per il completamento dei progetti, pari a trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie, puo' essere prorogato, su richiesta della regione, di ulteriori dodici mesi.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2010

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive Registro n. 3, foglio n. 135.
 
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