Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2010 (vai al sommario)
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entita' tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in
condizioni di non efficienza e di omessa revisione)

1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente:
«e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».
2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli» sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entita' tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.
5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti».
6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» e' sostituita dalle seguenti: «Ad esclusionedei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».




Note all'articolo 1:
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della
strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992,
n. 114, S.O, come modificato dalla presente legge:
4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza
di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumita' pubblica
ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di
essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione
alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate
categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a
veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano
a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali
idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di
strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia,
rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non
meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri
mezzi appropriati.
- Si riporta il comma 1, dell'articolo 59 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro
specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli
definiti nel presente capo.
- Si riporta l'articolo 77 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge:
77. Controlli di conformita' al tipo omologato
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
facolta' di procedere, in qualsiasi momento,
all'accertamento della conformita' al tipo omologato dei
veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i
quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di
conformita'. Ha facolta', inoltre, di sospendere
l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei
dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformita' al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti
i criteri e le modalita' per gli accertamenti e gli
eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi
oneri sono a carico del titolare dell'omologazione .
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non
conforme al tipo omologato e' soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
3-bis. Chiunque importa, produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale ovvero
commercializza sistemi, componenti ed entita' tecniche
senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi
dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a
euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque
commetta le violazioni di cui al periodo precedente
relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta
ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di
cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli,
sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
- l' articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, S.O, cosi' recita:
8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87)
deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a
partire dal punto di impianto del segnale, con catene da
neve o con pneumatici da neve. Il segnale puo' essere
inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITA'
mantenendo il proprio valore prescrittivo.
- l'articolo 237 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, S.O, cosi' recita:
237. (Art. 79 Cod. Str.) Efficienza dei veicoli a motore
e loro rimorchi in circolazione.
1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli
in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al
presente titolo.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla
suddetta appendice VIII sono sostituite dalle
corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle
direttive comunitarie.
3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza
dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il
Ministro dei trasporti puo' stabilire prescrizioni tecniche
in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta
appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della
sicurezza, della rumorosita' e delle emissioni inquinanti
prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le
prescrizioni tecniche relative alla rumorosita' ed alle
emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori
limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59
con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri dei trasporti e della sanita'.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 79, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti
alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali
prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati,
ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80,
comma 1 del presente codice e all'articolo 238 del
regolamento non funzionanti, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro
311. La misura della sanzione e' da euro 1.088 a euro
10.878 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni
previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
- Si riporta il testo del comma 14, dell'articolo 80, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
14. Ad esclusione dei cosi previsti dall'articolo 176,
comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
155 a euro 624. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di
revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle
cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il
veicolo e' sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della revisione. E' consentita la
circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici per la prescritta
revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a
euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al
periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.



 
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e
ibrida)

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e' inserito il seguente:
«13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresi' le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non puo' superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilita'».
3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.




Note all'articolo 2
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
7.Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del
sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti
di strade, ovvero in una determinata intersezione, in
relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando
la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano,
prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una
determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili
del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di quelli
adibiti al servizio di persone con limitata o impedita
capacita' motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero
a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti
a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la
mobilita' urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati
nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi
di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o
per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano
stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di
carattere temporaneo o permanente, possono essere
accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata
vietata o limitata la sosta, possono essere accordati
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai
veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli
utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate
fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli
parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad
interventi per migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonche' per
quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le
modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei
veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante
appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle
altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali
sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
78 a euro 311.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 38 a euro 155. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 299.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 23 a
euro 92 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo
per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre
persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 709 a euro 2.850. Se
nell'attivita' sono impiegati minori la somma e'
raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione
accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
62. Massa limite.
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un
veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2,
3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa
del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo
carico, non puo' eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t
per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o piu' assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti
di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso
all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8
daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non puo'
eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unita'
posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a
tre o piu' assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104,
per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali
che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta
sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se
trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due
assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non puo'
eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se
si tratta di veicoli a tre o piu' assi; 26 t e 32 t,
rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro
o piu' assi quando l'asse motore e' munito di pneumatici
accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due
assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e
suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve
eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2,
3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non
puo' superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un
autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un
autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non
puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o
piu' assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante
sull'asse piu' caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle
masse non deve superare 12 t se la distanza assiale e'
inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia
pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non
puo' superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o
superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non puo'
eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il
carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di
massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento e'
soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.
7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita'
con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e
caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su
strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL,
elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione della
massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione
esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle
bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel
caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla
massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo
altresi' le modifiche alle procedure relative alle
verifiche tecniche di omologazione derivanti
dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la
riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non
puo' superare il valore minimo tra il 10 per cento della
massa complessiva a pieno carico del veicolo e una
tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in
cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della
stabilita'.



 
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di competizioni sportive su strada)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78».




Note all'art. 3
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
9. Competizioni sportive su strada.
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le
competizioni sportive con veicoli o animali e quelle
atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione e'
rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare
atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli
a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla regione e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare
atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con
veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Per
le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e'
rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive
competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita'
di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per le strade che
costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione
per le strade regionali; dalle province per le strade
provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le
gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della
manifestazione per quelle di competenza del sindaco e
almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere
concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni
motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta
per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, allegando il preventivo parere del
C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si
creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare
le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e'
richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purche' la
velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40
km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita'
alle norme tecnico sportive della federazione di
competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle
competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve
essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data
fissata per la competizione, ed e' subordinata al rispetto
delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando,
anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di
regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita'
media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocita' superiori ai detti limiti.
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193,
i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche
sportive di cui al presente articolo possono circolare,
limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso
della competizione e per il tempo strettamente necessario
per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 78.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba
inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al
comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla stipula, da
parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e
integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresi' la
responsabilita' dell'organizzazione degli altri obbligati
per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla
normativa vigente .
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12,
comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta
tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
fissandone le modalita' ed imponendo le relative
prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con
provvedimento dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad
eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta nonche' le relative modalita' di
svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero
dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche,
ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si
svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni
limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta
puo' essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata,
se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai fini della predisposizione del programma per
l'anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla
autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al
numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della
strada, la validita' dell'autorizzazione e' subordinata,
ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma
1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7,
comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque
organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155 a euro 624, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una
somma da euro 779 a euro 3.119, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso
l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
8.bis (soppresso)
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o
limitazioni a cui il presente articolo subordina
l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro
311, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 155 a
euro 624, se si tratta di competizione sportiva con veicoli
a motore.



 
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalita')

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 9 e' sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal regolamento»;
b) il terzo periodo del comma 9 e' sostituito dal seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa
a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalita' stabilite nel regolamento»;
c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;
d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica».




Note all'articolo 4
- Si riporta il testo dei commi 9, 17 e 18, dell'articolo
10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificati dalla presente legge:
9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o per
piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti
della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel
provvedimento di autorizzazione possono essere imposti
percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica,
secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal regolamento.
Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto
in condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale
della strada con l'approntamento di itinerari alternativi,
la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi
di polizia stradale competenti per territorio che, se le
circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale
della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di
polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le
necessarie operazioni, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento
17. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per il
rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei
trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali
tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di
trasporto eccezionale per massa, i criteri per
l'imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni
periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di
carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione,
ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite
nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti,
fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e
funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi
gia' autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di
scorta tecnica, nonche' superando anche uno solo dei limiti
massimi dimensionali o di massa indicati
nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti
eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con
uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 715 a euro 2.886.



 
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonche' abrogazione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicita' sulle strade e sui
veicoli e di pertinenze delle strade)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera f) le parole: «gettare o» sono soppresse;
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400»;
c) al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».
2. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;
b) al comma 7, nel terzo periodo, la parola: «cartelli» e' sostituita dalla seguente: «segnali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono inoltre consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente»;
c) al comma 13-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo pubblicitario»;
d) dopo il comma 13-quater e' aggiunto il seguente:
«13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo' liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater».
3. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicita' non luminosa per conto di terzi e' consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicita' a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresi' verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».
6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' abrogato.




Note all'art. 5
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
15. Atti vietati.
1. Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni
e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma
ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o
creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la
segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa
attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi
laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si
scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle
locali con l'osservanza delle norme previste sulla
conduzione degli animali;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue
pertinenze;
«f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando
rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo
delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e
diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e
nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o
incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1,
lettere a), b) e g), e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro
155.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1,
lettere c), d), e), f), h) ed i), e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro
92.
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1,
lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100 a euro 400»;
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3 bis
consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
23.Pubblicita' sulle strade e sui veicoli.
1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato
collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di
pubblicita' o propaganda, segni orizzontali reclamistici,
sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle
strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e
ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione
o ridurne la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare
disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne
l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza
della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla
circolazione delle persone invalide. Sono, altresi',
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita' luminose
che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di
qualunque installazione diversa dalla prescritta
segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne
pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di
scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e
alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia
escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri
veicoli.
3. (soppresso).
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi
pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente
proprietario se la strada e' statale, regionale o
provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
collocati su una strada sono visibili da un'altra strada
appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e'
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono
soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato,
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni,
le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari
lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di
servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei
centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma
1, i comuni hanno la facolta' di concedere deroghe alle
norme relative alle distanze minime per il posizionamento
dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto
delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in
vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e
delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su
dette strade e' consentita la pubblicita' nelle aree di
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente
proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse.
Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni
agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario
delle strade. Sono altresi' consentite le insegne di
esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne
pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purche'
autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i
limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre
consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario
della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il
decreto di cui al periodo precedente, cartelli di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti
d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti
servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al
quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di
pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni
del periodo precedente.
8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai
veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto,
significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice. La pubblicita'
fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e
nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati,
per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono
limitarla a determinate ore od a particolari periodi
dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di
pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore del
presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
impartire agli enti proprietari delle strade direttive per
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e
di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre, a
mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro 1.559.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 155 a euro 624.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva
competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del
presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine
l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore,
che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al
competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di
esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di
autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida
l'autore della violazione e il proprietario o il possessore
del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni
dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto
termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la
rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia
ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della
violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o
possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad
accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo
pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al
presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.351 a
euro 17.405; nel caso in cui non sia possibile individuare
l'autore della violazione, alla stessa sanzione
amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi
pubblicitari privi di autorizzazione.
13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli,
le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono
rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono
individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione le strade di interesse
panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne
di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano
deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal
provvedimento di individuazione delle strade di interesse
panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni
ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli,
delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari
sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel
patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso
in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di
pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in
quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel
regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la
rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla
stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese
sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione
di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo
ai sensi di legge
.13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo'
liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in
conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso
il termine di sessanta giorni senza che l'autore della
violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne
abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione
effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di
effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal
comma 13-quater.
13-quinquies. (soppresso).
-l'articolo 57 del Decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, S.O, cosi' recita:
57.(Art. 23 Cod. Str.) Pubblicita' sui veicoli.
1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa
e' consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4,
unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo
oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm
rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono
applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61
del codice. Sulle autovetture ad uso privato e' consentita
unicamente l'apposizione del marchio e della ragione
sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e'
consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non
di linea alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata,
rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre
la visibilita' e la percettibilita' degli stessi;
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli
stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie
sulla quale sono applicati.
3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e'
consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente
se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici,
abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori
condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare
piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra
dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela
al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni
esterne di 75x35 cm e la pubblicita' non deve essere
realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata
tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo
di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia
realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle
superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le
esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono
alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi
sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo
a) non possono circolare sulle autostrade.
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari
rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti
condizioni:
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di
rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi
piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non
sia superiore a 3 m²;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non
superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a
distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di
segnalazione visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili .
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la
combinazione dei colori non devono generare confusione con
i segnali stradali e, in particolare, non devono avere
forme di disco o di triangolo, ne' disegni confondibili con
i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo,
prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli e' proibita ogni scritta o
insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile,
direttamente o indirettamente, dal conducente o che
comunque possa determinare abbagliamento o motivo di
confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive
autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.
- l'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
Legge-quadro sul volontariato, pbblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196,cosi' recita:
6. Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano
l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per
accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le
convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali,
secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di
cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
5. (soppresso)
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti.
- Si riporta il testo dell'articolo 24, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
24.Pertinenze delle strade.
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada
destinate in modo permanente al servizio o all'arredo
funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti
norme e da quelle del regolamento e si distinguono in
pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono
parte integrante della strada o ineriscono permanentemente
alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i
relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli
utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per
la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente
proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo
al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze
di servizio sono determinate, secondo le modalita' fissate
nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in
modo che non intralcino la circolazione o limitino la
visibilita'.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree
di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono
appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario
ovvero essere affidate dall'ente proprietario in
concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal
regolamento
5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione
stradale connesse alla congruenza del progetto
autostradale, le pertinenze di servizio relative alle
strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente
proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e
approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni
in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di
carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e
ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al
comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le
regioni, esclusivamente per i profili di competenza
regionale.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od
opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico
provvedimento dell'autorita' pubblica previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li
trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 779 a euro 3.119.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel
provvedimento di cui sopra e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro 1.559.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e
delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore
della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma
7 importa la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attivita' esercitata fino all'attuazione
delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non
esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.
- l'articolo 34 bis del del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, abrogato dalla presente legge cosi' recitava:
1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti
od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta e' punito
con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000



 
Art. 6.
(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di segnaletica stradale)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessita'» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di emergenza, urgenza e necessita', ivi comprese le attivita' di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»;
b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559».




Note all'articolo 6
- Si riporta il testo dei commi 3 e 13 dell'articolo 38
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dalla presente legge:
3. E' ammessa la collocazione temporanea di segnali
stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza,
urgenza e necessita', ivi comprese le attivita' di
ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al
di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto
disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada
devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali
segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole
della circolazione.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano
le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 389 a euro 1.559.



 
Art. 7.
(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di segnali
luminosi)
1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocita' in tempo reale dei veicoli in transito;».




Note all'articolo 7
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 41 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
41. Segnali luminosi.
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti
categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocita' in
tempo reale dei veicoli in transito;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.



 
Art. 8.
(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore».
2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «riservate ai pedoni» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».




Note all'articolo 8
- Si riporta il comma 1, dell'articolo 46 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
46. Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono
per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che
circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano
nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche
non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli
ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie,
anche se asservite da motore.
- Si riporta il comma 7, dell'articolo 190 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
190. Comportamento dei pedoni.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide,
anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui
all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada
riservate ai pedoni , secondo le modalita' stabilite dagli
enti proprietari delle strade ai sensi degli articolo 6 e
7.



 
Art. 9.
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale».




Note all'articolo 9
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 85 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.



 
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di
estratto dei documenti di circolazione o di guida)

1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».
2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;
b) il comma 2 e' abrogato.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.




Note all'articolo 10
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 92 del decreto n.
285 del 1992, come modificato dalla presente legge:
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991,
n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il
documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al
comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data
di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel
registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste
devono porre a disposizione dell'interessato, entro i
predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del
presente articolo ovvero il documento conseguente
all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta
non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida per la
circolazione nella misura in cui ne sussistano le
condizioni.
- Si riporta l'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n.
264, recante Disciplina dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n.
195, come modificato dalla presente legge:
7. Ricevute di consegna del documento di circolazione del
mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla
guida.
1. L'impresa o la societa' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, procede al ritiro del
documento di circolazione del mezzo di trasporto o del
documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di
competenza e rilascia all'interessato una ricevuta conforme
a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.



 
Art. 11.
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di
solidarieta' nel pagamento delle sanzioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta 'di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione».
2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione»;
b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;
c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12».
3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono soppresse.
4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».
5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).
6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E' fatta salva la possibilita' di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.
9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.




Note all'articolo 11
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 94 del
decreto n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su
richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui
al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una
nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti
di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di
residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica,
l'ufficio di cui al periodo precedente procede
all'aggiornamento della carta di circolazione.
- Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa
posteriore contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali,
non possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un
veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di
trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto,
stipulazione di locazione con facolta' di acquisto,
esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla
circolazione.
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa
ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice
stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. (soppresso)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di
definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
di riconoscimento .
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
regolamento, l'intestatario della carta di circolazione
puo' chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai
costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma
1, e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, una specifica combinazione
alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, dopo avere verificato che la
combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata,
immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal
rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo
e' consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102,
comma 3
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al
presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione;
b) la collocazione e le modalita' di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i
requisiti di idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato
apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare
equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e
9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 78 a euro 311
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
propria o contraffatta e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a
euro 7.369
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 23 a euro 92
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate e' punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa
non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di
cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo
amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale
sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della
targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
- Si riporta il comma 1 dell'articolo 103 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
103. Obblighi conseguenti alla cessazione della
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare
al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la
definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso,
restituendo il certificato di proprieta' e la carta di
circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata
comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri provvedendo altresi' alla restituzione
al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il
regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita' per
lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il
Dipartimento per i trasporti terrestri
- Si riporta il testo dell'articolo 196, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
196. Principio di solidarieta'.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione
amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo
ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o,
in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di
riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, e' obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se
non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta
contro la sua volonta'. Nelle ipotesi di cui all'art. 84
risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori,
l'intestatario del contrassegno di identificazione.
- l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, S.O, cosi' recita:
17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo
di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.
- Gli articoli 225 e 226, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cosi' recitano:
225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere
possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle
strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi
mutamenti, sono istituiti:
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un
archivio nazionale dei veicoli;
226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).



 
Art. 12.
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di
intestazione fittizia dei veicoli)

1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversida quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3»;
b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».
2. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:
«Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprieta' di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione' di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilita' del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma e' soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione e' disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento e' divenuto definitivo.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalita' di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1».
3. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».




Note all'articolo 12
- Si riporta il testo dell'articolo 94, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
94. Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento
di residenza dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprieta' degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di
costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione
con facolta' di acquisto, il competente ufficio del PRA, su
richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni
dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata
autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla
trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti
indicati, nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo
certificato di proprieta'.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri su richiesta avanzata dall'acquirente entro il
termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o
all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga
conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente
procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e'
stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2,
l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e
del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a
euro 1.633
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93,
comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al
comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici al fine della annotazione sulla
carta di circolazione, nonche' della registrazione
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la
sanzione prevista dal comma 3.
5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da
chi accerta le violazioni previste nei comma 4 e 4 bis ed
e' inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprieta' degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
e' consentito entro novanta giorni procedere, senza
l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle
tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori
derivanti dalla titolarita' di beni mobili iscritti al
Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di
sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e'
sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza del presupposto
giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di
titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle
procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse
e accessori.
- l'articolo 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, cosi' recita:
93. Formalita' necessarie per la circolazione degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per
circolare devono essere muniti di una carta di circolazione
e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta
di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata se
non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il
trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione
occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta
di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi,
le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il
traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, da'
immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al
Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai
sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre
la carta di circolazione, e' previsto il certificato di
proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione. Della consegna e' data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri tempi e le modalita'
di tale comunicazione sono definiti nel regolamento.
Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A.
rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
389 a euro 1.559. Alla medesima sanzione e' sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con
patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
78 a euro 311.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini
stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155 a euro 624. La carta di circolazione e'
ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata
all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli
degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e'
destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi
previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico
gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici
compatibili. La determinazione delle modalita' di
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il
cittadino e' disciplinata dal regolamento.
- l'articolo 97, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
cosi' recita:
97. Circolazione dei ciclomotori.
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di
identificazione e costruttivi del veicolo, nonche' quelli
della targa e dell'intestatario, rilasciato dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le
modalita' stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di
aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del
certificato di circolazione.
2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il
titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione
e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che
puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento ai
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da
una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il
nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di
identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il
titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per
i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il
rilascio del certificato di circolazione e per la
produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo criteri di economicita' e di massima
semplificazione
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende
ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella
prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro
311. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui
ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita'
oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad
una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate
nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che
sviluppi una velocita' superiore a quella prevista dallo
stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
e' stato rilasciato il certificato di circolazione, quando
previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 143 a euro 570
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di
targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa
non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una
targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 23 a euro 92.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche
difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola
con un ciclomotore munito delle suddette targhe e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.685 a euro 6.741.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di
circolazione per trasferimento della proprieta' secondo le
modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
356 a euro 1.426. Alla medesima sanzione e' sottoposto chi
non comunica la cessazione della circolazione. Il
certificato di circolazione e' ritirato immediatamente da
chi accerta la violazione ed e' inviato al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne
denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
285. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a
chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro
tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede
alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta'
degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale
che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo
ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo
l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di
reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il
fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta
giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle
violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
- Si riporta il testo dell'art. 96 del decreto n. 285 del
1992, come modificato dalla presente legge:
96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della
tassa automobilistica.
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi
dovuti per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora
accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno
tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo
la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia
dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla
data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio
del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne da'
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri per il ritiro d'ufficio delle targhe e
della carta di circolazione tramite gli organi di polizia,
con le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione e' ammesso
ricorso entro trenta giorni al Ministro dell'economia e
delle finanze.
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si
applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7
dell'articolo 93.



 
Art. 13.
(Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di duplicato della carta di circolazione)

1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «carta di circolazione,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell' originale,».




Note all'articolo 13.
- Si riporta il testo dell'articolo 95, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, come modificato dalla presente
legge:
95. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed
estratto della carta di circolazione
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non
possa avvenire contestualmente al rilascio della targa,
l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri all'atto della immatricolazione del veicolo,
rilascia la carta provvisoria di circolazione della
validita' massima di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il
rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del
duplicato delle carte di circolazione, anche con
riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o
distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 .
2. (soppresso)
3. (soppresso)
4. (soppresso)
5. (soppresso)
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 78 a euro 311. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo
del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.



 
Art. 14.
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in
materia di circolazione dei ciclomotori)

1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 e' soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»;
c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».
2. I ciclomotori gia' in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalita' conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
4. Le disposizioni dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.




Note all'articolo 14
- Si riporta il testo dell'articolo 97, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, come modificato dalla presente
legge:
97. Circolazione dei ciclomotori.
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di
identificazione e costruttivi del veicolo, nonche' quelli
della targa e dell'intestatario, rilasciato dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le
modalita' stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di
aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del
certificato di circolazione;
2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il
titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione
e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che
puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento ai
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da
una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il
nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di
identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il
titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per
i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il
rilascio del certificato di circolazione e per la
produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo criteri di economicita' e di massima
semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende
ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella
prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a
euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 e'
soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad
aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti
dall'articolo 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad
una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate
nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che
sviluppi una velocita' superiore a quella prevista dallo
stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
e' stato rilasciato il certificato di circolazione, quando
previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 143 a euro 570
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di
targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 70 a euro 285
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa
non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una
targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 78 a euro 311.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche
difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola
con un ciclomotore munito delle suddette targhe e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.685 a euro 6.741
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di
circolazione per trasferimento della proprieta' secondo le
modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
356 a euro 1.426. Alla medesima sanzione e' sottoposto chi
non comunica la cessazione della circolazione. Il
certificato di circolazione e' ritirato immediatamente da
chi accerta la violazione ed e' inviato al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse
13. L'intestatario che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne
denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
285. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a
chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro
tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede
alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta'
degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale
che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo
ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo
l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di
reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il
fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta
giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle
violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI



 
Art. 15.
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)

1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.
3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista e' valida per un anno e rinnovabile».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attivita' di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalita'.




Note all'art. 15.
- Si riporta il comma 8 dell'articolo 104 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
8. Le macchine agricole che per necessita' funzionali
hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi
dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di
tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti
stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole
eccezionali e devono essere munite, per circolare su
strada, dell'autorizzazione valida per due anni e
rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di
partenza per le strade statali e dalla regione di partenza
per la rimanente rete stradale.
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 114 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette altresi' alla disciplina prevista dagli articoli
99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che
per necessita' funzionali hanno sagome e massa eccedenti
quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate
macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che
l'autorizzazione per circolare ivi prevista e' valida per
un anno e rinnovabile.
- Il testo dell'articolo 206 del decreto del Presidente
della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, S.O, cosi' recita:
Art. 206. (Art. 57 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine
agricole.
1. Le attrezzature delle macchine agricole sono
apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle
attivita' agricole e forestali di cui all'articolo 57,
comma 1, del codice.
2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di
cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e
semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono
agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina
agricola.
3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene
integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina
agricola.
4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa
viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle
ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli
appositi attacchi devono consentire una oscillazione
dell'attrezzatura sul piano verticale.
5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e
successive modificazioni.



 
Art. 16.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei
veicoli)

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente diguida e' consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purche' accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non puo' conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento»;
2) alla lettera b) le parole: «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto» e dopo le parole: «a seguito di visita medica specialistica annuale,» sono inserite le seguenti: «con oneri a carico del richiedente,»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti».
2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione puo' essere richiesta e alle modalita' di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attivita' di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalita' di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonche' alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come rispettivamente modificato e introdotto dalle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e psichici prescritti nell'ambito degli accertamenti di cui al comma 2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi di cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge.




Note all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'articolo 115 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione
di animali.
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo
per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione
animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella,
ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purche' non
trasporti altre persone oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine agricole o loro complessi che non
superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la
cui guida sia consentita con patente di categoria A,
sempreche' non trasportino altre persone oltre al
conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli
per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli
per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole
diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che
trasportino altre persone oltre al conducente; macchine
operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici,
autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva
a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei
semirimorchi, superi 7,5 t, purche' munito di un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3)
della lettera d), quando il conducente non sia munito del
certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette
ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con
conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati,
adibiti al trasporto di persone, nonche' i mezzi adibiti ai
servizi di emergenza.
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e
che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini
di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con
esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e
comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica
riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis,
purche' accompagnati da un conducente titolare di patente
di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni,
previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su
istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal
legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis
puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti
indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno
dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno
quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in
condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con
istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente,
un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo
adibito a tale guida deve essere munito di un apposito
contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque
viola le disposizioni del presente comma e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9
dell'articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis
si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo
articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il
genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il
tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del
citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
se il minore autorizzato commette violazioni per le quali,
ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono
previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli
articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca
dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca
dell'autorizzazione si applicano le disposizioni
dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di
cui al presente comma il minore non puo' conseguire di
nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato
nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e
secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni del
comma 1-sexies del presente articolo.
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha
superato ottanta anni puo' continuare a condurre
ciclomotori e veicoli per i quali e' richiesta la patente
di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico
attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui
al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica
specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente,
rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e
psichici richiesti.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si
trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e'
soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
78 a euro 311. Qualora trattasi di motoveicoli e
autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
155 a euro 624.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di
categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore
a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di
cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro
155. La stessa sanzione si applica al conducente di
ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto
gli anni diciotto
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di
veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 se si
tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 se si tratta di
animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando
commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' riportato nelle nota all'art. 11



 
Art. 17.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori)

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «finale» e' soppressa;
b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;
c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e' svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attivita' di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonche' della relativa attivita' di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.




Note all'art. 17.
- Si riporta il testo dell'articolo 116, comma 11-bis,
del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla presente legge:
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di
cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
certificato e' subordinato ad un esame svolto da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e
non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche
possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed
associazioni pubbliche e private impegnate in attivita'
collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova di verifica dei corsi organizzati in ambito
scolastico e' espletata da un funzionario esaminatore del
Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore
responsabile della gestione dei corsi. Nell'ambito dei
corsi di cui al primo e al terzo periodo e' svolta una
lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di
elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in
caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del
certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno
superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di
cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea
attivita' di formazione, una prova pratica di guida del
ciclomotore. Ai fini della copertura dei costi di
organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni
scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista
dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le direttive, le modalita', i programmi dei corsi
e delle relative prove, sulla base della normativa
comunitaria.



 
Art. 18.
(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di limitazioni nella guida)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, e' abrogato.




Note all'art. 18.
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 117
del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla presente legge:
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B,
per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida
di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un
ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide,
autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona
invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle
persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75,
comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
anni dal rilascio della patente di guida.



 
Art. 19.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli
abilitativi alla guida)

1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «nonche'» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma».
2. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1»;
b) al secondo periodo, le parole: «dal medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del medesimo comma 1».




Note all'art. 19.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 120 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla
presente legge:
120. Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli
abilitativi di cui all'articolo 116.
1. Non possono conseguire la patente di guida, il
certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per
tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure
di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad
eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di
cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi,
nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli
articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1,
lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la
durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo
conseguire la patente di guida le persone a cui sia
applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna
per il reato di cui al terzo periodo del comma 2
dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del
quarto periodo del medesimo comma.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 120 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla
presente legge:
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma
1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le
condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1
del presente articolo intervengono in data successiva al
rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di
guida, del certificato di abilitazione professionale per la
guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla
guida di ciclomotori. La revoca non puo' essere disposta se
sono trascorsi piu' di tre anni dalla data di applicazione
delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in
giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati
al primo periodo del medesimo comma 1.



 
Art. 20.
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneita', di esercitazioni di
guida e di autoscuole)

1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;
b) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida».
2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite piu' di due prove»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma».
3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «da parte delle province» sono aggiunte le seguenti: «, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis»;
b) al comma 4, le parole: «dell'idoneita' tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacita' finanziaria»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;
d) al comma 7:
1) al primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola deve» sono inserite le seguenti: «svolgere l'attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»;
2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;
e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma e' ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni»;
f) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b);»;
g) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10»;
h) dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita' dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma»;
i) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis».
6. Le autoscuole che esercitano attivita' di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarita' dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Con il decreto di cui al comma 5-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.




Note all'articolo 20
Si riporta il testo dei commi 8 e 11 dell'articolo 121
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo
codice della strada, come modificati dalla presente legge:
121. Esame di idoneita'.
8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta
prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi
del comma 1 dell'articolo 122.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa
prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno
precedente la data della prova, entro il termine di
validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
una volta soltanto, la prova pratica di guida.
l'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
122. Esercitazioni di guida.
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la
patente di guida ovvero per l'estensione di validita' della
patente ad altre categorie di veicoli ed e' in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti e' rilasciata
un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo
superamento della prova di controllo delle cognizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro
sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il
conseguimento della patente. Entro il termine di cui al
periodo precedente non sono consentite piu' di due prove.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi
su veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta
la patente o l'estensione di validita' della medesima,
purche' al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore,
persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita
di patente valida per la stessa categoria, conseguita da
almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria
superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare
sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed
efficacemente in caso di necessita'. Se il veicolo non e'
munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di
servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non puo'
avere eta' superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per
conseguire la patente di categoria A non si applicano le
norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di
guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti
la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno e' sostituito
per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola
guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le
modalita' di applicazione saranno determinate nel
regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa
prendere posto, oltre al conducente, altra persona in
funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco
frequentati.
5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di
guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in
autostrada o su strade extraurbane e in condizione di
visione notturna presso un'autoscuola con istruttore
abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al
presente comma.
6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per
l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi
del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. La stessa
sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza
avere a fianco, in funzione di istruttore, persona
provvista di patente valida ai sensi del comma 2, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
78 a euro 311.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 78 a euro 311.
- l'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
123. Autoscuole.
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la
formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa
e tecnica da parte delle province, alle quali compete
inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma
11-bis ;
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni
di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle
autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme
per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti
possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio
attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione
diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio,
nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
nei confronti del concedente; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della
capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una
sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o
di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,
che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad
eccezione della capacita' finanziaria.
5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia
compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia
in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma
di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale
insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno
un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria
che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono
richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da
coloro che sono sottoposti a misure amministrative di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri
uniformi fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole
possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro
di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti
per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE,
C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di
qualificazione professionale. In caso di applicazione del
periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale
e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate
possono essere adeguatamente ridotte.
7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere iniziata
prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
La verifica di cui al presente comma e' ripetuta
successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre
anni.
8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un periodo
da uno a tre mesi quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga
regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti
idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i
requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica
dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di
sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti
revocata l'idoneita' tecnica. l'interessato potra'
conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di
capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di
cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui
si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi
di esame per il conseguimento della patente di guida.
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono
organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di
formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
categoria di patente ovvero dai centri di istruzione
automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della
disciplina quadro di settore definita con l'intesa
stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano del 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
11-bis. l'istruzione o la formazione dei conducenti
impartita in forma professionale o, comunque, a fine di
lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente
articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di
autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare
abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del
comma 9-bis del presente articolo.
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di
insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso
dalla regione territorialmente competente o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non
si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si
tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita' dei
docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale
didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso
di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle
lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i
soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi
all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi
della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
del medesimo comma.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce
alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio'
abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a
euro 624.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per la
dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto
previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti
pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza,
secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.
- Il comma 5 septies dell'articolo 10 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, cosi' recita:
5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
«requisiti di idoneita'» sono inserite le seguenti: «, i
corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi
programmi,» e dopo le parole: «idoneita' tecnica degli
insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti:
«, cui si accede dopo la citata formazione iniziale». Il
Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in
materia con proprio decreto da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Nelle more possono
accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che
hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto



 
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validita' della patente di
guida)

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validita'»;
b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validita'» sono sostituite dalle seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validita'».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validita' della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.




Note all'articolo 21
-Il testo del comma 5 dell'articolo 126 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge,cosi' recita:
5. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, che trasmette per posta al titolare della
patente di guida un duplicato della patente medesima, con
l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine
gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art.
119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di
cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della
visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini
dell'emissione del duplicato della patente di cui al
precedente periodo. Analogamente procedono le commissioni
di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi
di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti
in conto corrente postale degli importi dovuti per la
conferma di validita' della patente di guida. Il personale
sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal
titolare della patente per il periodo di validita'. Il
titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato,
deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di
validita'.



 
Art. 22.
(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a
punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)

1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «recuperare 9 punti.» e' inserito il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame»;
b) al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,» ed il terzo periodo e' soppresso;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Per le violazioni penali per le quali e' prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento ne da' notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
2. I programmi e le modalita' di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8- 5» e «Commi 9 e 9-bis -10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 3», «Comma 9 - 6» e «Comma 9-bis - 10»;
b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»;
c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse;
d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo -5» e «Comma 8 - 2»;
e) dopo il capoverso «Art. 186» e' inserito il seguente: «Art. 186-bis - Comma 2 -5»;
f) dopo il capoverso «Art. 187» e' inserito il seguente: «Art. 188 - Comma 4 - 2»;
g) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse;
h) all'ultimo capoverso e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti».
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attivita' di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneita' dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalita' dei docenti e di idoneita' delle attrezzature. Sono altresi' individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata e' utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le disposizioni di cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.




Note all'articolo 22
- l'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, Nuovo codice della strada, come modificato
dalla presente legge,cosi' recita:
126-bis. Patente a punti.
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito
un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata, a seguito della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di
una delle norme per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al
titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione
del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare
dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu'
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere
decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista
la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da'
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La contestazione si intende definita
quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti
dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, il proprietario del veicolo,
ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo
196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro
sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione. Se il
proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il
suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a
fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine,
all'organo di polizia che procede. Il proprietario del
veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che
omette, senza giustificato e documentato motivo, di
fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 263 a euro 1.050. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri
avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli
interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Ciascun conducente puo' controllare in tempo reale
lo stato della propria patente con le modalita' indicate
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il
punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da
soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale e unitamente di patente B, C,
C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La
riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di
esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve
essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri competente per territorio, per
l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati
alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di
svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del
completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti
punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di
una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione
del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di
due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di
cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il
titolare della patente che, dopo la notifica della prima
violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti,
commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di
dodici mesi dalla data della prima violazione, che
comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.
Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per
territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di
guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga
ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento di revisione, la patente di guida e'
sospesaa tempo indeterminato con atto definitivo, dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici. Il provvedimento di sospensione e' notificato
al titolare della patente a cura degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro
ed alla conservazione del documento .
6-bis. Per le violazioni penali per le quali e' prevista
una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648
del codice di procedura penale, nel termine di quindici
giorni, ne trasmette copia autentica all'organo
accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne da'
notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
- La tabella dei punteggi allegata all'articolo126-bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo
codice della strada, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis

Parte di provvedimento in formato grafico

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio Per gli stessi tre anni, la
mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio determina
l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.



 
Art. 23.
(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente
di guida)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purche' abbiano svolto l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni»;
c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici le cui modalita' sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validita' delle patenti possedute, nonche' da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente»;
d) al comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresi' all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validita' della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validita' ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validita' della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della societa' Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi».
2. Le spese relative all'attivita' di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «previsti dal-l' articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I responsabili delle unita' di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneita' alla guida e' valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unita' riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater»;
d) il comma 3 e' abrogato.




Note all'articolo 23
-l'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, Nuovo codice della strada, come modificato dalla
presente legge,cosi' recita:
119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento
della patente di guida.
1. Non puo' ottenere la patente di guida o
l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art.
122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o
psichica, deficienza organica o minorazione psichica,
anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con
sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne
per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
o da un medico militare in servizio permanente effettivo o
in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un
ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici
di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di
appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati,
purche' abbiano svolto l'attivita' di accertamento negli
ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni
di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi
tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti
medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei
confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida.
2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e
fisici per il primo rilascio della patente di guida di
qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione
professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire
apposita certificazione da cui risulti il non abuso di
sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti
clinico-tossicologici le cui modalita' sono individuate con
decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento
sono altresi' individuate le strutture competenti ad
effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta
certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta
certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui
all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai
titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in
occasione della revisione o della conferma di validita'
delle patenti possedute, nonche' da coloro che siano
titolari di certificato professionale di tipo KA o KB,
quando il rinnovo di tale certificato non coincida con
quello della patente. Le relative spese sono a carico del
richiedente.
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve
risultare da certificazione di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione della domanda per sostenere
l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei
precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un
certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e'
effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto
o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il
giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla guida
al competente ufficio della motorizzazione civile che
adotta il provvedimento di sospensione o revoca della
patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del
presente codice. Le commissioni comunicano altresi'
all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni
della validita' della patente, anche con riferimento ai
veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali
adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga
conto del nuovo termine di validita' ovvero delle diverse
prescrizioni delle commissioni mediche locali. I
provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la
riduzione del termine di validita' della patente o i
diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di
veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono
eventuali adattamenti, possono essere modificati dai
suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela,
qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue
spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli
organi sanitari periferici della societa' Rete Ferroviaria
Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E'
onere dell'interessato produrre la nuova certificazione
medica entro i termini utili alla eventuale proposizione
del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale competente ovvero del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. La produzione del certificato
oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di
esperire tali ricorsi.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente
di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e
dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato
il difetto con carattere temporaneo o permanente dei
requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti
definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi
territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e
confermare le patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati
medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento delle
commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra'
far parte un medico appartenente ai servizi territoriali
della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita
aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato
comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte un ingegnere
del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che
manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie
alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con
la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento
delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati. Puo' intervenire, ove richiesto
dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono
essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C
e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, e'
istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul
progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida
dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati
fisici.
- l'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, cosi' recita:
103.Funzioni affidate a soggetti privati.
1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative:
a) all'accertamento medico della idoneita' alla guida
degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito
di esame per titoli professionali e iscritti in apposito
albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della
conferma di validita' viene effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 ;
b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da
soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle
Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari
della riscossione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
- l'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
128. Revisione della patente di guida.
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, nonche' il prefetto nei casi previsti dagli
articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a
visita medica presso la commissione medica locale di cui
all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari
di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza
nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o
dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita medica o
dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli
eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della
patente.
1-bis. I responsabili delle unita' di terapia intensiva o
di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei
casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In
seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo
precedente sono tenuti alla revisione della patente di
guida. La successiva idoneita' alla guida e' valutata dalla
commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo
119, sentito lo specialista dell'unita' riabilitativa che
ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di
guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato
coinvolto in un incidente stradale se ha determinato
lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata
contestata la violazione di una delle disposizioni del
presente codice da cui consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida.
1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente
di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore
degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione
delle disposizioni del presente codice da cui consegue
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida.
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non
si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di
cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la
sospensione della patente di guida fino al superamento
degli accertamenti stessi con esito favorevole. La
sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del
termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento
ai fini della revisione, senza necessita' di emissione di
un ulteriore provvedimento da parte degli uffici
provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il
periodo di sospensione della patente di guida e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida di cui
all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato
dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito
di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati
commi da 1 a 1-quater.



 
Art. 24.
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da
uno Stato estero)

1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dai seguenti:
«6. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».
2. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, e' emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui e' stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione e' atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida e' punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente e' sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.




Note all'articolo 24
- l'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, Nuovo codice della strada, come modificato dalla
presente legge,cosi' recita:
136.Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati
esteri e da Stati della Comunita' europea.
1. I titolari di patente in corso di validita',
rilasciata da uno Stato membro della Comunita' economica
europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in
Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna
della suddetta patente, la patente di guida delle stesse
categorie per le quali e' valida la loro patente senza
sostenere l'esame di idoneita' di cui all'art. 121. La
patente sostituita e' restituita, da parte dell'autorita'
italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorita'
dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse
disposizioni si applicano per il certificato di
abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al
ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a
condizione di reciprocita', anche ai titolari di patenti di
guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo
quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente
di altro Stato avviene previo controllo del possesso da
parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e
morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120.
Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a
norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non e'
richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente
da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunita'
europea, e' stato subordinato al possesso di requisiti
psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla
normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non
puo' essere accordata una validita' che vada oltre il
termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui e' richiesta la sostituzione, ai sensi
dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato
estero, gia' in sostituzione di una precedente patente
italiana, e' rilasciata una nuova patente di categoria non
superiore a quella originaria, per ottenere la quale il
titolare sostenne l'esame di idoneita'.
6. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con
patente rilasciata da uno Stato estero non piu' in corso di
validita' si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e
18 dell'articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo
muniti di patente di guida valida, guidano con certificato
di abilitazione professionale, con carta di qualificazione
del conducente o con un altro prescritto documento
abilitativo rilasciato da uno Stato estero non piu' in
corso di validita' si applicano le sanzioni previste dai
commi 15 e 17 dell'articolo 116.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia
da non oltre un anno, guidano con patente o altro
necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato
estero, scaduti di validita', ovvero a coloro che,
trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione
della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui
sopra in corso di validita', si applicano le sanzioni
previste per chi guida con patente italiana scaduta di
validita'
- l'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2003, n. 214, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
6-ter.Disposizioni concernenti i titolari di patente
rilasciata da uno Stato estero.
1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato
estero, che commettono sul territorio italiano violazioni
di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' istituita presso il Centro
elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti una banca dati che e' progressivamente alimentata
con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le
infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di
penalizzazione secondo le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono
comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui
all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso
nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno
venti punti e' inibita la guida di veicoli a motore sul
territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il
totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due
anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove
il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo
di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla
guida e' limitata a sei mesi.
2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui
al comma 2, e' emesso dal prefetto competente rispetto al
luogo in cui e' stata commessa l'ultima violazione che ha
comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una
comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme
previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il
provvedimento di inibizione e' atto definitivo. Chiunque
circola durante il periodo di inibizione alla guida e'
punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo
218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni. In luogo della revoca della
patente e' sempre disposta un'ulteriore inibizione alla
guida per un periodo di quattro anni.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito il registro degli abilitati alla
guida di nazionalita' straniera, al fine di rendere
omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni
previste dal presente decreto



 
Art. 25.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di limiti di velocita')

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;
c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita' stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocita' ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilita' interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalita' di trasmissione in via informatica della stessa, nonche' le modalita' di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocita'.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.




Note all'articolo 25
- l'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, Nuovo codice della strada, come modificato dalla
presente legge,cosi' recita:
142. Limiti di velocita'.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della
tutela della vita umana la velocita' massima non puo'
superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le
strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade
extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali,
ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la
possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di
70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche
costruttive e funzionali lo consentano, previa
installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a
tre corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di
marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per
il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti
determinati, gli enti proprietari o concessionari possono
elevare il limite massimo di velocita' fino a 150 km/h
sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive
del tracciato, previa installazione degli appositi segnali,
sempreche' lo consentano l'intensita' del traffico, le
condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di
incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocita' massima non puo' superare i 110 km/h per le
autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane
principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari
della strada possono fissare, provvedendo anche alla
relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e limiti
di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al comma 1,
in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle
cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive
e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
caso di mancato adempimento, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere direttamente
alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare
le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto
delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante
in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1,
quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati;
30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se
montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15
km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio
di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70
km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico
superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h
sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri
usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h
sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri
usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t:
70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h
nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3,
ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono
essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si
tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va
riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono
comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari
ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3,
quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai
Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di
velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art.
141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo
della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,
nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti
relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per
il rilevamento della velocita' devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita'
di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita',
ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
155 a euro 624 .
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60
km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi
di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei a dodici
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 23 a euro 92.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste
sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al
quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui
all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare
tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del
medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non
funzionante o alterato. E' sempre disposto
l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata,
per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria e' della sospensione della patente da otto a
diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una
patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione
amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti
dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocita' stabiliti dal presente articolo, attraverso
l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della
velocita' ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi
o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono
attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all'ente proprietario della strada su cui e' stato
effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le
relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e
all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle
condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si
applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al
presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei
proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono
stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le
somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo
comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi
impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e
al patto di stabilita' interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio
di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo
dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1
dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo,
come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno,
e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con
la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun
intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi
del comma 12-bis e' ridotta del 30 per cento annuo nei
confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui
al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti
proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo,
per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle
predette inadempienze.



 
Art. 26.
(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)

1. L'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«Art. 152. - (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). - 1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155».




Note all'articolo 26
- l'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, Nuovo codice della strada, come modificato dalla
presente legge,cosi' recita:
Art. 152. - (Segnalazione visiva e illuminazione dei
veicoli).
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri
abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e
quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo
1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera
b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei
centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di
posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le
luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi
indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei
dispositivi di cui al periodo precedente possono essere
utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia
diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti
dispositivi i veicoli di interesse storico e
collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 38 a euro 155.



 
Art. 27.
(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto
di fermata e di sosta dei veicoli)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «o la fermata» sono soppresse.
2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».




Note all'articolo 27
- Il testo del comma 7-bis dell'articolo 157 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge,cosi' recita:
7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso,
durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in
funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo
stesso; dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a
euro 400.
- Il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 158 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge,cosi' recita:
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle
lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro
155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro
78 a euro 311 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro
155 per i restanti veicoli.



 
Art. 28.
(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di
circolazione dei velocipedi)

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria».
2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie Ml, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie Ml, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza,».
4. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserita la seguente:
«b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attivita' di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».
5. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».
6. Le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Le disposizioni dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.




Note all'articolo 28
Il comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali
passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di
indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco
protettivo conforme ai tipi omologati, in conformita' con i
regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa e con la
normativa comunitaria.
- l'articolo172 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ,cosi' recita:
172.Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini.
1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della
categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui
all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva
2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3,
di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice,
muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di
utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di
statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al
loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
conformemente ai regolamenti della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti
direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi
della persistente efficienza dei dispositivi di cui al
comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3
sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono
viaggiare;
b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono
occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera
1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando
viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in
servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al
noleggio con conducente, possono non essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione
che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati
da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni
sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando
un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un
sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che
l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in
maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei
veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono
utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di
cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono
essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini,
eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed
M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al
comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3
devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le
cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e'
in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al
modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE,
apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la
suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente,
dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o
mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di
polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un
servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti
specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e
dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in
attivita' di igiene ambientale nell'ambito dei centri
abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati
regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni
previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione
rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti
autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee,
affette da patologie particolari o che presentino
condizioni fisiche che costituiscono controindicazione
specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale
certificazione deve indicare la durata di validita', deve
recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva
91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi
di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che
comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti
all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al
trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto
locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento
di attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di
cui al comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci
trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle
autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169,
comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un
passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta,
cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per bambini, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il
mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde
il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento
del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore
stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma
per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di
ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento
degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 37 a euro 150.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi
di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a
euro 3.119.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12,
ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
- l'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato dalla presente legge,e' inserito il
seguente:
182.Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i
casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano
e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre
procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore
di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e
delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi
devono essere in grado in ogni momento di vedere
liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la
massima liberta', prontezza e facilita' le manovre
necessarie.
3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei
casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e
farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando,
per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o
di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai
pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune
prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a
meno che lo stesso non sia appositamente costruito e
attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di
eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per
il trasporto di altre persone oltre al conducente devono
essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo
da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono
trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i
conducenti; e' consentito anche il trasporto contemporaneo
di due bambini fino a dieci anni di eta'.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica
l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari
categorie di essi, con le modalita' stabilite nel
regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai
centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di
velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di
indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad
alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione e' da euro 38 a
euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6



 
Art. 29.
(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la
guida)

1. Il comma i dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida».
2. Le disposizioni dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.




Note all'articolo 29
Il testo del comma 1 dell'articolo 173 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge,cosi' recita:
1. Il titolare di patente di guida o di certificato di
idoneita' alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di
rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi,
sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze
organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo
di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di
usarli durante la guida.



 
Art. 30.
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di
verifiche in caso di incidenti)

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma' da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.
9. Il conducente che e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e' indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli e' stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonche' con il ritiro immediato della patente di guida.
12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia gia' avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove e' stato operato l'accertamento in Italia.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltaledall'autorita' competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».
3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 e' disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
9. Il conducente che e' sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.
12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».
4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione» sono inserite le seguenti: «o la scheda del conducente»;
b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorita' competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Note all'art. 30.
- Il testo del regolamento 561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 cosi' recita:
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in
particolare l'articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251
del trattato alla luce del testo comune approvato dal
comitato di conciliazione l'8 dicembre 2005,
considerando quanto segue:
(1) Nel settore dei trasporti su strada, il regolamento
(CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985,
relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada intende
armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi
di trasporto terrestre, con particolare riguardo al
trasporto su strada e al miglioramento delle condizioni di
lavoro e della sicurezza stradale. I progressi compiuti in
tale settore dovrebbero essere consolidati ed incrementati.
(2) La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto prevede che gli Stati
membri adottino le misure che limitino il tempo di lavoro
settimanale massimo dei lavoratori mobili.
(3) Determinate disposizioni del regolamento (CEE) n.
3820/85 relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo
dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti comunitari
nazionali e internazionali su strada si sono dimostrate di
difficile uniforme interpretazione, applicazione e
controllo in tutti gli Stati membri, data la loro
formulazione alquanto generica.
(4) Per conseguire gli obiettivi prefissi ed evitare che
le regole vigenti vengano disattese e' auspicabile che le
suddette disposizioni vengano fatte osservare rigorosamente
e uniformemente. Occorre a tal fine dettare un complesso di
regole piu' semplici e chiare, di immediata comprensione,
che possano essere facilmente interpretate e applicate
tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorita' che
devono farle osservare.
(5) Occorre che le disposizioni contenute nel presente
regolamento non ostino a che datori di lavoro e lavoratori
possano concordare, tramite contrattazione collettiva o in
altro modo, condizioni piu' favorevoli per i lavoratori.
(6) E' opportuno definire con maggiore chiarezza l'ambito
di applicazione del regolamento, precisando le principali
categorie di veicoli che vi rientrano.
(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al
trasporto stradale effettuato sia esclusivamente
all'interno della Comunita' che fra Comunita', Svizzera e
paesi dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
(8) Le disposizioni dell'accordo europeo relativo alle
prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti
ai trasporti internazionali su strada del 1o luglio 1970
(AETR), e successive modificazioni, dovrebbero continuare
ad applicarsi ai trasporti su strada di merci e passeggeri
effettuati da veicoli immatricolati negli Stati membri o in
altri paesi parti dell'AETR per tutto il percorso
effettuato, se tale percorso e' compiuto da, per o
attraverso il territorio della Comunita' e quello di un
paese al di fuori della Comunita', della Svizzera e dei
paesi parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. E'
importante modificare l'AETR entro due anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento per conformarlo alle
disposizioni del medesimo.
(9) Nel caso di trasporto su strada effettuato impiegando
un veicolo immatricolato in un paese terzo che non e' parte
dell'AETR, le disposizioni di detto accordo dovrebbero
applicarsi alla parte di tragitto compiuta nel territorio
della Comunita' o di Stati che sono parte dell'AETR.
(10) Poiche' l'AETR rientra fra le materie disciplinate
dal presente regolamento, la competenza per negoziare e
concludere l'accordo spetta alla Comunita'.
(11) Se una modifica delle regole interne comunitarie in
materia richiede una corrispondente modifica dell'AETR, gli
Stati membri dovrebbero procedere di comune accordo
affinche' tale modifica sia apportata quanto prima
all'accordo, e secondo le procedure ivi previste.
(12) L'elenco delle deroghe dovrebbe essere aggiornato
per tenere conto degli sviluppi registrati dal settore del
trasporto su strada nel corso degli ultimi diciannove anni.
(13) Occorre definire esaurientemente tutti i termini
chiave ed assicurare che il presente regolamento sia
applicato uniformemente. Inoltre, bisogna mirare a
un'interpretazione e un'applicazione uniformi del presente
regolamento da parte delle autorita' nazionali preposte al
controllo. La definizione di «settimana» fornita dal
presente regolamento non dovrebbe impedire ai conducenti di
iniziare la propria settimana di lavoro in qualunque giorno
della settimana.
(14) Per garantire un'attuazione efficace e' essenziale
che, dopo un periodo transitorio, le autorita' competenti
siano in grado di verificare, nel corso dei controlli
stradali, la debita osservanza dei periodi di guida e di
riposo nel giorno in cui e' effettuato il controllo e nei
28 giorni precedenti.
(15) Le regole fondamentali in materia di periodi di
guida devono essere rese piu' chiare e semplici per
permetterne un'applicazione piu' efficace ed uniforme,
grazie all'impiego del tachigrafo digitale, come stabilito
nel regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel
settore del trasporto su strada e nel presente regolamento.
Inoltre, mediante il comitato permanente, le autorita'
degli Stati membri preposte all'applicazione si adoperano
per raggiungere un'intesa comune sull'applicazione del
presente regolamento.
(16) Il fatto che le disposizioni del regolamento (CEE)
n. 3820/85 abbiano permesso di programmare l'attivita' di
guida giornaliera in modo da effettuare lunghissimi periodi
al volante non intercalati dalle opportune pause di riposo,
ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e
ha peggiorato le condizioni di lavoro dei conducenti.
Occorre pertanto assicurare che le interruzioni frazionate
siano organizzate in modo da evitare gli abusi.
(17) Il presente regolamento mira a migliorare le
condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si
applica, nonche' la sicurezza stradale in generale. A tal
fine prevede disposizioni relative al tempo di guida
massimo per giornata, per settimana e per periodo di due
settimane consecutive, nonche' una disposizione che obbliga
il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo
settimanale regolare per periodo di due settimane
consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di
riposo giornaliero non puo' in nessun caso essere inferiore
a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che tali
disposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenuto
conto anche dell'esperienza acquisita negli ultimi anni in
materia di applicazione, un sistema di compensazione per i
periodi di riposo giornalieri ridotti non e' piu'
necessario.
(18) In molti casi le operazioni di trasporto all'interno
della Comunita' comportano una tratta in traghetto o per
ferrovia. Per tali attivita' occorre stabilire regole
chiare e precise in materia di periodi di riposo
giornaliero e di interruzione.
(19) Nell'interesse della sicurezza stradale e per una
migliore osservanza delle disposizioni in materia, tenuto
conto dell'aumento del volume di traffico transfrontaliero
nel trasporto sia di persone che di cose, e' opportuno che
nel corso dei controlli stradali e dei controlli nei locali
delle imprese si considerino anche i periodi di guida, i
periodi di riposo e le interruzioni effettuati in altri
Stati membri o in paesi terzi e si accerti se le pertinenti
disposizioni siano state adeguatamente e completamente
osservate.
(20) La responsabilita' del trasportatore dovrebbe
estendersi all'impresa di trasporto, sia essa persona
fisica o giuridica, senza peraltro escludere la
possibilita' di agire contro le persone fisiche che hanno
commesso l'infrazione o che hanno istigato o in altro modo
contribuito a violare le disposizioni del presente
regolamento.
(21) E' necessario che i conducenti che lavorano per
imprese di trasporto diverse forniscano a ciascuna di
queste le informazioni necessarie per permettere loro di
ottemperare agli obblighi previsti dal presente
regolamento.
(22) Per incentivare il progresso sociale ed accrescere
la sicurezza stradale, ogni Stato membro dovrebbe poter
continuare ad adottare determinate misure che ritiene
opportune.
(23) Le deroghe nazionali dovrebbero riflettere
l'evoluzione nel settore del trasporto su strada e
limitarsi a quegli elementi che attualmente non sono
soggetti a dinamiche concorrenziali.
(24) Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole
opportune per i veicoli impiegati nei servizi regolari di
trasporto passeggeri operanti entro un raggio di 50 km.
Tali regole dovrebbero garantire un livello di tutela
adeguato per quanto attiene a tempi di guida, interruzioni
e periodi di riposo disciplinati.
(25) Per garantire che il presente regolamento sia
applicato in modo efficace e' auspicabile che per il
controllo di tutti i servizi regolari passeggeri, siano
essi effettuati a livello nazionale o internazionale, sia
adottato lo strumento di registrazione standard.
(26) Gli Stati membri dovrebbero stabilire il regime
delle sanzioni applicabili in caso di violazione del
presente regolamento ed assicurare che esse siano
effettivamente applicate. Tali sanzioni devono essere
efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
Nell'insieme comune di misure a disposizione degli Stati
membri dovrebbe essere prevista anche la possibilita' di
applicare il fermo al veicolo in caso di infrazione grave.
Le disposizioni del presente regolamento relative a
sanzioni o procedimenti non dovrebbero pregiudicare le
norme nazionali in materia di onere della prova.
(27) Ai fini di un'applicazione chiara ed efficace e'
auspicabile garantire regole comuni in materia di
responsabilita' delle imprese di trasporto e dei conducenti
in caso di violazione del presente regolamento. Tale
responsabilita' puo' tradursi in sanzioni penali, civili o
amministrative negli Stati membri.
(28) Poiche' l'obiettivo dell'azione prospettata, cioe'
la definizione di regole comuni chiare in materia di
periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo, non
puo' essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati
membri e puo' dunque, vista la necessita' di un'azione
coordinata, essere realizzato meglio a livello comunitario,
la Comunita' puo' intervenire, in base al principio di
sussidiarieta' sancito dall'articolo 5 del trattato. Il
presente regolamento si limita a quanto e' necessario per
conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalita' enunciato nello stesso articolo.
(29) Le misure necessarie per l'attuazione del presente
regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, che fissa le modalita'
di esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla
Commissione .
(30) Poiche' le disposizioni in materia di eta' minima
dei conducenti sono incluse nella direttiva 2003/59/CE e
dovranno essere trasposte entro il 2009, il presente
regolamento richiede unicamente disposizioni transitorie
riguardanti l'eta' minima del personale viaggiante.
(31) Il regolamento (CEE) n. 3821/85 dovrebbe essere
modificato allo scopo di precisare talune disposizioni
specifiche relative alle imprese di trasporto e ai
conducenti, accrescere la certezza delle regole e agevolare
le verifiche sull'osservanza delle norme in materia di
periodi di guida e di riposo ai punti di controllo
stradali.
(32) Ai fini della certezza del diritto, occorre altresi'
modificare il regolamento (CEE) n. 3821/85 per quanto
riguarda le nuove date fissate per l'introduzione del
tachigrafo digitale e la disponibilita' della carta del
conducente.
(33) Con l'introduzione di un dispositivo di
registrazione conformemente al regolamento (CE) n. 2135/98
e pertanto con la registrazione elettronica delle attivita'
del conducente sulla sua scheda per un periodo di ventotto
giorni e del veicolo per un periodo di 365 giorni, si
consentira' in futuro un controllo piu' rapido e ampio su
strada.
(34) La direttiva 88/599/CEE prescrive per i controlli su
strada unicamente il controllo dei tempi di guida
giornalieri, dei periodi di riposo giornalieri e delle
interruzioni. Con l'introduzione di un sistema di
registrazione digitale, i dati del conducente e del veicolo
vengono memorizzati elettronicamente e potranno essere
valutati elettronicamente in loco. Cio' dovrebbe, nel
tempo, consentire un controllo semplice dei periodi di
riposo giornalieri, regolari e ridotti, dei periodi di
riposo settimanali, regolari e ridotti, nonche' dei riposi
ottenuti quale compensazione.
(35) L'esperienza indica che l'osservanza delle
disposizioni del presente regolamento, e in particolare del
tempo di guida massimo prescritto su un lasso di tempo di
due settimane, puo' essere garantita solo se vengono
eseguiti controlli stradali efficaci ed effettivi in
relazione all'intero lasso di tempo.
(36) L'applicazione delle disposizioni giuridiche
relative al tachigrafo digitale dovrebbe essere coerente
con il presente regolamento al fine di garantire
un'efficacia ottimale in materia di monitoraggio e di
applicazione di talune disposizioni in materia sociale
relative ai trasporti stradali.
(37) Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, e'
opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3820/85 e
sostituirlo con il presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina periodi di guida,
interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che
effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al
fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra
diversi modi di trasporto terrestre, con particolare
riguardo al trasporto su strada, nonche' di migliorare le
condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente
regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e
l'applicazione da parte degli Stati membri nonche' a
promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su
strada.
Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica al trasporto su
strada:
a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima
ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi,
superiore a 3,5 tonnellate; oppure
b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al
loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono
atti a trasportare piu' di nove persone compreso il
conducente e destinati a tal fine.
2. Il presente regolamento si applica, a prescindere dal
paese in cui il veicolo e' immatricolato, al trasporto su
strada effettuato:
a) esclusivamente all'interno della Comunita'; o
b) fra la Comunita', la Svizzera e i paesi che sono parte
dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
3. L'AETR si applica, in luogo del presente regolamento,
alle operazioni di trasporto internazionale su strada che
si svolgono in parte al di fuori delle zone di cui al
precedente paragrafo 2, ai:
a) veicoli immatricolati nella Comunita' o in Stati che
sono parte dell'AETR, per la totalita' del tragitto;
b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha
sottoscritto l'AETR, unicamente per la parte del tragitto
effettuato sul territorio della Comunita' o di paesi che
sono parte dell'AETR;
Le disposizioni dell'AETR dovrebbero essere allineate con
quelle del presente regolamento, affinche' le disposizioni
principali del presente regolamento si applichino,
attraverso l'AETR, a tali veicoli per la parte di tragitto
compiuta nel territorio della Comunita'.
Articolo 3

Il presente regolamento non si applica ai trasporti
stradali effettuati a mezzo di:
a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio
regolare di linea, il cui percorso non supera i 50
chilometri;
b) veicoli la cui velocita' massima autorizzata non
supera i 40 chilometri orari;
c) veicoli di proprieta' delle forze armate, della
protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze
responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da
questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il
trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni
proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilita';
d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di
trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati
in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
f) carri attrezzi specializzati che operano entro un
raggio di 100 km dalla propria base operativa;
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di
miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e
veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in
circolazione;
h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima
ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al
trasporto non commerciale di merci;
i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei
veicoli storici a norma della legislazione dello Stato
membro nel quale circolano e sono utilizzati per il
trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
Articolo 4

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) «trasporto su strada»: qualsiasi spostamento,
interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a
vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di
passeggeri o di merci;
b) «veicolo»: veicoli a motore, trattori, rimorchi o
semirimorchi ovvero una combinazione di questi veicoli, ove
con tali termini si intende:
- «veicolo a motore»: qualsiasi mezzo semovente che
circola su strada senza guida di rotaie, normalmente
adibito al trasporto di passeggeri o di merci,
- «trattore»: qualsiasi mezzo semovente che circola su
strada senza guida di rotaie, concepito in particolare per
tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi,
attrezzi o macchine,
- «rimorchio»: qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad
essere agganciato ad un veicolo a motore o ad un trattore,
- «semirimorchio»: un rimorchio privo di assale
anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole
del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta
dal trattore o dal veicolo a motore;
c) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del
veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo
di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo;
d) «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente non
puo' guidare o svolgere altre mansioni e che serve
unicamente al suo riposo;
e) «altre mansioni»: le attivita' comprese nella
definizione di orario di lavoro diverse dalla «guida», ai
sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva
2002/15/CE, nonche' qualsiasi operazione svolta per il
medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al
di fuori del settore dei trasporti;
f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale
il conducente puo' disporre liberamente del suo tempo;
g) «periodo di riposo giornaliero»: il periodo
giornaliero durante il quale il conducente puo' disporre
liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di
riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo
giornaliero ridotto»:
- «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di
riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il
riposo giornaliero regolare puo' essere preso in due
periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore
senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza
interruzione,
- «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di
riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale
durante il quale il conducente puo' disporre liberamente
del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo
settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale
ridotto»:
- «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di
riposo di almeno 45 ore;
- «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di
riposo inferiore a 45 ore, che puo' essere ridotto, nel
rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a
una durata minima di 24 ore continuative;
i) «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore
00.00 di lunedi' e le ore 24.00 della domenica;
j) «tempo di guida»: la durata dell'attivita' di guida
registrata:
- automaticamente o semiautomaticamente dall'apparecchio
di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB
del regolamento (CEE) n. 3821/85; o
- manualmente come richiesto dall'articolo 16, paragrafo
2, del regolamento (CEE) n. 3821/85.
k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo
di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero
e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra
un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo
settimanale;
l) «periodo di guida settimanale»: il periodo passato
complessivamente alla guida nel corso di una settimana;
m) «massa massima ammissibile»: la massa limite del
veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;
n) «servizio regolare passeggeri»: i trasporti nazionali
ed internazionali conformi alla definizione di cui
all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di
norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori
effettuati con autobus ;
o) «multipresenza»: si parla di multipresenza quando,
durante un periodo di guida compreso fra due periodi di
riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo
giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a
bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora
di multipresenza la presenza di un secondo conducente e'
facoltativa, ma per il resto del periodo e' obbligatoria;
p) «impresa di trasporto»: persona fisica o giuridica,
associazione o gruppo di persone senza personalita'
giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo
ufficiale, dotato di propria personalita' giuridica o
facente capo ad un organismo che ne e' dotato, che effettua
trasporti su strada, sia per conto terzi che per conto
proprio.
q) «periodo di guida»: il periodo complessivo di guida
che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia
a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino
al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo
di guida puo' essere ininterrotto o frammentato.
CAPO II

PERSONALE VIAGGIANTE, TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONI E
PERIODI DI RIPOSO

Articolo 5

1. L'eta' minima dei conducenti e' fissata a 18 anni.
2. L'eta' minima degli assistenti alla guida e' fissata a
18 anni. Ogni Stato membro puo' tuttavia ridurre l'eta'
minima degli assistenti alla guida a 16 anni, purche':
a) il trasporto sia effettuato in un unico Stato membro
ed entro un raggio di 50 km dalla base operativa del
veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro
tale raggio;
b) la riduzione dell'eta' minima miri alla formazione
professionale; e
c) nel rispetto dei limiti fissati in materia
d'occupazione dalle disposizioni nazionali dello Stato
membro.
Articolo 6

1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9
ore.
Il periodo di guida giornaliero puo' tuttavia essere
esteso fino a 10 ore, non piu' di due volte nell'arco della
settimana.
2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56
ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui
alla direttiva 2002/15/CE.
3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un
periodo di due settimane consecutive non deve superare 90
ore.
4. I periodi di guida giornalieri e settimanali
comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella
Comunita' che nei paesi terzi.
5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i
periodi di cui all'articolo 4, lettera e), e quelli
trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni
commerciali che esulano dal campo di applicazione del
presente regolamento, nonche' i tempi di «disponibilita'»,
di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del
regolamento (CEE) n. 3821/85, dall'ultimo periodo di riposo
giornaliero o settimanale effettuato. Tali dati sono
inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul
tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati
manuale dell'apparecchio di controllo.
Articolo 7

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il
conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti
consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
Questa interruzione puo' essere sostituita da
un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da
un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni
sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare
l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.
Articolo 8

1. I conducenti rispettano i periodi di riposo
giornalieri e settimanali.
2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo
di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del
precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata
entro le previste 24 ore e' di almeno 9 ore ma inferiore a
11, tale periodo di riposo e' considerato un riposo
giornaliero ridotto.
3. Un periodo di riposo giornaliero puo' essere
prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale
regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.
4. I conducenti non possono effettuare piu' di tre
periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di
riposo settimanale.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso
di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un
nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore
nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo
giornaliero o settimanale.
6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti
effettuano almeno:
- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo
di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La
riduzione e' tuttavia compensata da un tempo di riposo
equivalente preso entro la fine della terza settimana
successiva alla settimana in questione.
Il periodo di riposo settimanale comincia al piu' tardi
dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente
periodo di riposo settimanale.
6 bis. In deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il
conducente che effettua un singolo servizio occasionale di
trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per
l'accesso al mercato internazionale dei servizi di
trasporto effettuati con autobus , puo' rinviare il suo
periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore
consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di
riposo settimanale regolare, a condizione che:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore
consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui
si applica il presente regolamento diverso da quello in cui
il servizio ha avuto inizio;
b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca
di:
i) due regolari periodi di riposo settimanale; oppure
ii) un periodo regolare di riposo settimanale ed un
periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La
riduzione e' tuttavia compensata da un equivalente periodo
di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana
successiva al termine del periodo di deroga;
c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di un
apparecchio di controllo conformemente ai requisiti
dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonche'
d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00
e le 6:00, vi siano piu' conducenti a bordo del veicolo
oppure il periodo di guida di cui all'articolo 7 sia
ridotto a tre ore.
La Commissione sorveglia con attenzione il ricorso a
detta deroga al fine di garantire che siano rispettate
condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in
particolare controllando che il tempo di guida
complessivamente accumulato durante il periodo coperto
dalla deroga non sia eccessivo. Entro il 4 dicembre 2012,
la Commissione elabora una relazione in cui valuta le
conseguenze della deroga per quanto riguarda la sicurezza
stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo ritenga
opportuno, la Commissione propone le relative modifiche al
presente regolamento.
7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo
di riposo settimanale ridotto e' attaccato a un altro
periodo di riposo di almeno 9 ore.
8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli
settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo,
purche' questo sia dotato delle opportune attrezzature per
il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due
settimane puo' essere conteggiato in una delle due, ma non
in entrambe.
Articolo 9

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il
conducente che accompagna un veicolo trasportato da una
nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua
un periodo di riposo giornaliero regolare, puo' durante
tale periodo di riposo effettuare altre attivita' al
massimo in due occasioni e per non piu' di un'ora
complessivamente. Nel corso di tale riposo giornaliero
regolare il conducente dispone di una branda o di una
cuccetta.
2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul
luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel
campo di applicazione del presente regolamento, o per
ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di
residenza del conducente ne' presso la sede di attivita'
del datore di lavoro da cui egli dipende, non e'
considerato come riposo o interruzione, a meno che il
conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio
ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta.
3. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un
veicolo non rientrante nel campo di applicazione del
presente regolamento per rendersi sul luogo ove prende in
consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione
del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo
non si trova nel luogo di residenza del conducente ne'
presso la sede di attivita' del datore di lavoro da cui
egli dipende, e' considerato come «altre mansioni».
CAPO III

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA DI TRASPORTO

Articolo 10

1. E' vietato alle imprese di trasporto retribuire i
conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni
di salario in base alle distanze percorse e/o al volume
delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di
natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale
e/o incoraggiare l'infrazione del presente regolamento.
2. Le imprese di trasporto organizzano l'attivita' dei
conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi
possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n.
3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese
di trasporto forniscono ai conducenti le opportune
istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire
che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE)
n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento.
3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le
infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche
qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di
un altro Stato membro o di un paese terzo.
Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare
le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti
Stati membri possono subordinare tale responsabilita'
all'infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell'impresa.
Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per
dimostrare che l'impresa di trasporto non puo' essere
ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione
commessa.
4. Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli
operatori turistici, i capifila, i subappaltatori e le
agenzie di collocamento di conducenti si assicurano che gli
orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi
al presente regolamento.
5. a) Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati
di apparecchi di controllo in conformita' dell'allegato IB
del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che rientrano nel campo
di applicazione del presente regolamento:
i) garantisce che tutti i dati pertinenti siano
trasferiti dall'unita' di bordo e dalla carta del
conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato
membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza
affinche' vengano trasferiti tutti i dati relativi alle
attivita' intraprese dall'impresa, o per conto della
stessa;
ii) garantisce che tutti i dati trasferiti tanto
dall'unita' di bordo quanto dalla carta del conducente
siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla
registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse
richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a
distanza, presso i locali dell'impresa;
b) Nel presente paragrafo, il termine «trasferimento»
corrisponde alla definizione di cui all'allegato IB, capo
I, lettera s), del regolamento (CEE) n. 3821/85.
c) Il periodo massimo entro il quale i dati pertinenti
sono trasferiti ai sensi della precedente lettera a), punto
i) e' stabilito dalla Commissione conformemente alla
procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
CAPO IV

DEROGHE

Articolo 11

Gli Stati membri possono stabilire interruzioni e periodi
di riposo minimi superiori o periodi di guida massimi
inferiori a quelli fissati negli articoli da 6 a 9 per i
trasporti su strada effettuati interamente sul loro
territorio. Cosi' facendo gli Stati membri tengono conto di
pertinenti contratti collettivi o altri accordi conclusi
tra le parti sociali. Tuttavia le disposizioni del presente
regolamento rimangono applicabili ai conducenti nell'ambito
di operazioni di trasporto internazionale.
Articolo 12

A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e
per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il
conducente puo' derogare alle disposizioni degli articoli
da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della
sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il
conducente indica a mano sul foglio di registrazione
dell'apparecchio di controllo, nel tabulato
dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il
motivo della deroga a dette disposizioni al piu' tardi nel
momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.
Articolo 13

1. Purche' cio' non pregiudichi gli obiettivi indicati
all'articolo 1, ogni Stato membro puo' concedere deroghe
alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a
condizioni individuali, per il suo territorio o, con
l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di
altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati
impiegando:
a) veicoli di proprieta' delle autorita' pubbliche, o da
queste noleggiati senza conducente, e destinate ad
effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a
imprese private di trasporto;
b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da
imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di
pesca per trasporto di merci nell'ambito della loro
specifica attivita' professionale entro un raggio di 100 km
dal luogo ove ha sede l'impresa;
c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attivita'
agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo
dove e' basata l'impresa che e' proprietaria del veicolo o
l'ha preso a noleggio o in leasing;
d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima
autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati:
- dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo
2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei
servizi postali comunitari e il miglioramento della
qualita' del servizio per la consegna di spedizioni
nell'ambito del servizio universale, oppure
- per trasporto di materiale o attrezzature utilizzati
dal conducente nell'esercizio della sua professione.
Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di
50 km dal luogo ove e' basata l'impresa e a condizione che
la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale
del conducente;
e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie
non superiore a 2.300 km2, che non siano collegate al resto
del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria
che consentano il passaggio di veicoli a motore;
f) veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o
naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima
autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei
semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati
entro un raggio di 50 km dal luogo ove e' basata l'impresa;
g) veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della
patente di guida o dell'attestato di idoneita'
professionale e per il relativo esame, purche' non
utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di
lucro;
h) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di
protezione contro le inondazioni, di manutenzione della
rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e
controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei
telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della
televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di
televisione o radio;
i) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per
il trasporto di passeggeri senza fini commerciali;
j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi
o parchi di divertimenti;
k) veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature
speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da
fermi, per fini didattici;
l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle
fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di
latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione
animale;
m) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o
valori;
n) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o
di carcasse non destinate al consumo umano;
o) veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno
di centri di smistamento quali porti, interporti e
terminali ferroviari;
p) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi
dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati
ai macelli locali, entro un raggio fino a 50 chilometri.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle
deroghe concesse in base al paragrafo 1; la Commissione
provvede a informarne gli altri Stati membri.
3. A condizione di non pregiudicare gli obiettivi di cui
all'articolo 1 e di tutelare opportunamente i conducenti,
uno Stato membro, previa approvazione da parte della
Commissione, puo' concedere sul suo territorio deroghe di
importanza minore al presente regolamento per i veicoli
utilizzati in zone prestabilite con una densita' di
popolazione inferiore a cinque persone per chilometro
quadrato, nei casi seguenti:
- servizi regolari nazionali di trasporto passeggeri, i
cui orari siano confermati dalle autorita' (in tal caso
possono essere permesse unicamente le deroghe relative alle
interruzioni); e
- operazioni nazionali di trasporto merci su strada, per
conto proprio o di altri, che non hanno impatto sul mercato
unico e sono necessarie per mantenere alcuni settori
dell'industria sul territorio interessato, ove le
disposizioni di deroga del presente regolamento impongono
un raggio massimo di 100 km.
Il trasporto su strada ai fini di tale deroga puo'
comprendere un transito ad una zona con una densita' di
popolazione pari o superiore a 5 persone per chilometro
quadrato per terminare o iniziare il viaggio. La natura e
la portata di tali misure devono essere proporzionate.
Articolo 14

1. Gli Stati membri, previa autorizzazione della
Commissione, possono derogare all'applicazione delle
disposizioni degli articoli da 6 a 9 per i trasporti
effettuati in circostanze eccezionali, purche' la deroga
non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1.
2. In casi urgenti gli Stati membri possono concedere una
deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30
giorni, notificandola immediatamente alla Commissione.
3. La Commissione informa gli altri Stati membri di ogni
deroga concessa in base al presente articolo.
Articolo 15

Per i conducenti dei veicoli di cui all'articolo 3,
lettera a), gli Stati membri provvedono all'adozione di
regole nazionali che, nel disciplinare periodi di guida,
interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano
un opportuno livello di tutela.
CAPO V

PROCEDURE DI CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 16

1. Qualora non risulti installato nel veicolo
l'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE)
n. 3821/85, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si
applicano:
a) ai servizi regolari passeggeri, in ambito nazionale; e
b) ai servizi regolari passeggeri, in ambito
internazionale, i cui capolinea si trovano a non piu' di 50
km in linea d'aria dalla frontiera fra due Stati membri e
che effettuano complessivamente un percorso non superiore a
100 km.
2. L'impresa di trasporto tiene un orario di servizio e
un registro di servizio dal quale debbono risultare, per
ciascun conducente, nome, sede di assegnazione nonche'
l'orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle
altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilita'.
Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al
paragrafo 1 e' munito di un estratto del registro di
servizio e di una copia dell'orario di servizio.
3. Il registro di servizio:
a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2,
per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti;
tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di
un mese al massimo;
b) e' firmato dal titolare dell'impresa di trasporto o da
un suo delegato;
c) e' conservato dall'impresa di trasporto per un anno
dalla scadenza del periodo cui si riferisce; su richiesta
dell'interessato l'impresa da' al conducente un estratto
del registro di servizio; ed
d) e' presentato e consegnato su richiesta di un addetto
autorizzato.
Articolo 17

1. Per permettere alla Commissione di elaborare una
relazione biennale sull'attuazione da parte degli Stati
membri del presente regolamento e del regolamento (CEE) n.
3821/85, nonche' sull'evoluzione dei settori considerati,
gli Stati membri comunicano alla Commissione le necessarie
informazioni, utilizzando il formulario tipo stabilito
dalla decisione 93/173/CEE.
2. Le informazioni devono essere trasmesse alla
Commissione entro il 30 settembre dell'anno successivo al
biennio cui la relazione si riferisce.
3. Detta relazione indica in che misura si sia fatto
ricorso alle disposizioni di deroga di cui all'articolo 13.
4. La Commissione trasmette la relazione al Consiglio e
al Parlamento europeo entro tredici mesi dalla scadenza del
biennio cui questa si riferisce.
Per il formulario tipo di cui al presente paragrafo, vedi
il modello di cui all'allegato della decisione 2009/810/CE,
ai sensi di quanto disposto dal suo articolo 1.
Articolo 18

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
all'attuazione del presente regolamento.
Articolo 19

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili
in caso di infrazione delle disposizioni del presente
regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 e adottano i
provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le
sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive
e non discriminatorie. Nessuna infrazione del presente
regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 e' soggetta
a piu' d'una sanzione o procedura. Gli Stati membri
notificano alla Commissione tali provvedimenti e le
disposizioni in materia di sanzioni entro la data di cui
all'articolo 29, secondo comma. La Commissione ne informa
gli Stati membri.
2. Uno Stato membro autorizza le autorita' competenti a
infliggere una sanzione a un'impresa e/o un conducente per
un'infrazione al presente regolamento rilevata sul suo
territorio e per la quale non sia gia' stata imposta una
sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa
sul territorio di un altro Stato membro o di un paese
terzo.
In via eccezionale, allorquando viene constatata
un'infrazione:
- che non e' stata commessa sul territorio dello Stato
membro interessato, e
- che e' stata commessa da un'impresa stabilita o da un
conducente la cui sede di lavoro e' situata in un altro
Stato membro o in un paese terzo,
fino al 1° gennaio 2009 uno Stato membro, anziche'
imporre una sanzione, puo' notificare l'infrazione
all'autorita' competente dello Stato membro o del paese
terzo in cui l'impresa e' stabilita o il conducente ha la
sua sede di lavoro.
3. Allorche' uno Stato membro avvia procedimenti o
infligge una sanzione per una particolare infrazione, esso
fornisce per iscritto al conducente le debite prove.
4. Gli Stati membri provvedono affinche' un sistema di
sanzioni proporzionate, che possono includere sanzioni
pecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del
presente regolamento o del regolamento (CEE) n. 3821/85 da
parte delle imprese o dei caricatori, spedizionieri,
operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie di
collocamento conducenti ad esse associati.
Articolo 20

1. Il conducente conserva le prove fornite da uno Stato
membro relative a sanzioni o all'avvio di procedimenti per
un periodo di tempo sufficiente ad evitare che la medesima
infrazione del presente regolamento sia soggetta ad un
secondo procedimento o sanzione conformemente alle
disposizioni del presente regolamento.
2. Il conducente presenta le prove di cui al paragrafo 1
su richiesta.
3. Il conducente che presti la propria attivita' presso
diverse imprese di trasporto e' tenuto a fornire a ciascuna
di esse le informazioni necessarie per garantire il
rispetto delle disposizioni del capo II.
Articolo 21

Per affrontare i casi in cui uno Stato membro ritenga che
vi sia stata una violazione del presente regolamento tale
da poter chiaramente compromettere la sicurezza stradale,
lo Stato membro da' potere all'autorita' competente di
procedere al fermo del veicolo in questione fino alla
rimozione della causa della violazione. Gli Stati membri
possono obbligare il conducente ad osservare un periodo di
riposo giornaliero. Gli Stati membri, se del caso, possono
inoltre ritirare, sospendere o limitare la licenza
dell'impresa qualora essa sia stabilita nello Stato membro
in questione o ritirare, sospendere o limitare la patente
di guida del conducente. La Commissione, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2,
sviluppa orientamenti volti a promuovere un'applicazione
armonizzata delle disposizioni del presente articolo.
Articolo 22

1. Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca ai
fini dell'applicazione del presente regolamento e del
relativo controllo.
2. Le competenti autorita' degli Stati membri si
comunicano periodicamente le informazioni disponibili
concernenti:
a) le violazioni delle disposizioni del capo II commesse
da non residenti e le eventuali sanzioni applicate;
b) eventuali sanzioni applicate da uno Stato membro ai
propri residenti per tale genere di violazioni commesse in
altri Stati membri.
3. Gli Stati membri inviano periodicamente informazioni
pertinenti sull'interpretazione e l'applicazione, a livello
nazionale, delle disposizioni del presente regolamento alla
Commissione, che mette tali informazioni a disposizione
degli altri Stati membri in forma elettronica.
4. La Commissione facilita il dialogo tra gli Stati
membri in materia di interpretazione e applicazione
nazionali del presente regolamento per il tramite del
comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 1.
Articolo 23

La Comunita' intraprende con i paesi terzi i negoziati
che risultassero necessari per l'applicazione del presente
regolamento.
Articolo 24

1. La Commissione e' assistita dal comitato istituito a
norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE)
n. 3821/ 85.
2. Nei casi in cui e' fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 25

1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria
iniziativa, la Commissione:
a) procede all'esame dei casi in cui sussistono
differenze nelle modalita' di attuazione ed esecuzione
delle disposizioni del presente regolamento, in particolare
sui periodi di guida, le interruzioni e i periodi di
riposo;
b) chiarisce le disposizioni del presente regolamento al
fine di favorire un approccio comune.
2. Riguardo ai casi di cui al paragrafo 1 la Commissione
adotta una decisione in merito ad un approccio
raccomandato, in applicazione della procedura di cui
all'articolo 24, paragrafo 2. Essa comunica la propria
decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati
membri.
CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Il regolamento (CEE) n. 3821/85 e' modificato come segue:
1) L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 2

Ai fini del presente regolamento vengono applicate le
definizioni figuranti all'articolo 4 del regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 .»
2) All'articolo 3, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
«1. L'apparecchio di controllo e' montato e utilizzato
sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o
di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione
dei veicoli elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
561/2006. I veicoli di cui all'articolo 16, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 561/2006 e i veicoli che erano
stati esonerati dal campo di applicazione del regolamento
(CEE) n. 3820/85 ma che non lo sono piu' ai sensi del
regolamento (CE) n. 561/2006 dispongono di un periodo fino
al 31 dicembre 2007 per conformarsi a tale requisito.
2. Gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cui
all'articolo 13, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n.
561/2006 dall'applicazione del presente regolamento.
3. Previa autorizzazione della Commissione, gli Stati
membri possono esonerare dall'applicazione del presente
regolamento i veicoli utilizzati per le operazioni di
trasporto di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n.
561/2006.»
3) All'articolo 14, il paragrafo 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. L'impresa conserva i fogli di registrazione e i
tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i tabulati
per conformarsi all'articolo 15, paragrafo 1, in ordine
cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno
un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia
ai conducenti interessati che ne facciano richiesta.
L'impresa fornisce altresi' copie dei dati scaricati dalle
carte del conducente ai conducenti interessati che le
richiedono e gli stampati di dette copie. I fogli, i
tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a
richiesta degli agenti incaricati del controllo.»
4) L'articolo 15 e' modificato come segue:
- Al paragrafo 1 e' aggiunto il comma seguente:
«Ove la carta del conducente sia danneggiata, non
funzioni correttamente o non sia in possesso del
conducente, quest'ultimo deve:
a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del
veicolo guidato dal conducente, inserendo su tale tabulato:
i) informazioni che consentono di identificare il
conducente (nome, numero della carta del conducente o della
patente di guida), compresa la firma;
ii) i periodi di cui al paragrafo 3, secondo trattino,
lettere b), c) e d).
b) al termine del viaggio, stampare le informazioni
relative ai periodi di tempo registrati dall'apparecchio di
controllo, registrare i periodi di altre mansioni,
disponibilita' e riposo rispetto al tabulato predisposto
all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e
riportare su tale documento gli elementi che consentano di
identificare il conducente (nome, numero della carta del
conducente o della patente di guida), compresa la firma del
conducente.»
- Al paragrafo 2, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
«Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non
sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di
controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di
cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d),
devono:
a) se il veicolo e' munito di apparecchio di controllo in
conformita' dell'allegato I, essere inseriti sul foglio di
registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o
in altro modo, in maniera leggibile ed evitando
l'insudiciamento del foglio; oppure
b) se il veicolo e' munito di apparecchio di controllo in
conformita' dell'allegato IB, essere inseriti sulla carta
del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati
manuale dell'apparecchio di controllo.
Se vi e' piu' di un conducente a bordo del veicolo munito
di apparecchio di controllo in conformita' dell'allegato
IB, essi provvedono a inserire le loro carte di conducente
nella fessura giusta del tachigrafo.»
- Al paragrafo 3, le lettere b) e c) sono sostituite
dalle seguenti:
«b) "altre mansioni", ossia attivita' diverse dalla
guida, secondo la definizione di cui all'articolo 3,
lettera a), della direttiva 2002/15/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporto , ed anche
altre attivita' per lo stesso o un altro datore di lavoro,
all'interno o al di fuori del settore dei trasporti, devono
essere registrate sotto il simbolo .
c) "i tempi di disponibilita'" secondo la definizione di
cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE
devono essere anch'essi registrati sotto tale simbolo .»
- Il paragrafo 4 e' abrogato.
- Il paragrafo 7 e' sostituito dal seguente:
«7. a) Il conducente, quando guida un veicolo munito di
un apparecchio di controllo conforme all'allegato I, deve
essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti
ai controlli:
i) i fogli di registrazione della settimana in corso e
quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni
precedenti,
ii) la carta del conducente se e' titolare di una
siffatta carta, e
iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella
settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come
richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE)
n. 561/2006.
Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di
cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso
e i ventotto giorni precedenti.
b) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un
apparecchio di controllo conforme all'allegato IB, deve
essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti
ai controlli:
i) la carta di conducente di cui e' titolare,
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante
la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti,
come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento
(CE) n. 561/ 2006, e
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso
periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in tale
periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio
di controllo conforme all'allegato I.
Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di
cui al punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i
ventotto giorni precedenti.
c) Un agente abilitato al controllo puo' verificare il
rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso
l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o
stampati che sono stati registrati dall'apparecchio di
controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza
di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro documento
probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una
delle disposizioni quali quelle di cui all'articolo 16,
paragrafi 2 e 3.»
Articolo 27

Il regolamento (CE) n. 2135/98 e' modificato come segue:
1. All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
«1. a) Dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 , i veicoli immessi in circolazione per la prima
volta dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo
conforme alle disposizioni di cui all'allegato IB del
regolamento (CEE) n. 3821/85.»;
2. All'articolo 2, il paragrafo 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
poter rilasciare le carte del conducente entro il ventesimo
giorno dopo il giorno di pubblicazione del regolamento (CE)
n. 561/2006.»
Articolo 28

Il regolamento (CEE) n. 3820/85 e' abrogato e sostituito
dal presente regolamento.
Cio' nondimeno, i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 5 del
regolamento (CEE) n. 3820/85 continuano ad essere di
applicazione sino alle date stabilite dall'articolo 15,
paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE.
Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2007,
ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo
26, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 27, che entrano in
vigore il 1° maggio 2006.
Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Comma 2:
- Si riporta il testo del comma 22 dell'articolo 176 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la
sanzione accessoria della revoca della patente di guida e
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo
del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando
si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1,
lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a
sei mesi.
Comma 3:
Si riporta il testo della legge 6 marzo 1976, n. 112,
Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 17 aprile 1976,
n. 102 :
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a
ratificare l'accordo europeo relativo alle prestazioni
lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti
internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo,
firmato a Ginevra il 1° luglio 1970.
2. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in
vigore in conformita' all'articolo 16 dell'accordo stesso.
Traduzione non ufficiale

ACCORDO europeo relativo alle prestazioni lavorative degli
equipaggi dei veicoli addetti ai trasportl internazionali
su strada (AETR)

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli
indicati nell'accordo.
Le Parti contraenti,
Desiderose di favorire lo sviluppo e il miglioramento dei
trasporti internazionali su strada di viaggiatori e di
merci,
Convinte della necessita' di accrescere la sicurezza
della circolazione stradale, di regolamentare alcune
condizioni delle prestazioni lavorative nei trasporti
internazionali su strada conformemente ai principi
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e di
concordare alcune misure per assicurare il rispetto di una
tale regolamentazione,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1

Definizioni

Ai sensi del presente Accordo, si intende:
a) per «veicolo», ogni automobile o rimorchio; tale
termine comprende ogni complesso di veicoli;
b) per «automobile», ogni veicolo provvisto di un motore
a propulsione, circolante su strada per proprio mezzo e che
serve normalmente al trasporto su strada di persone o di
merci alla trazione su strada di veicoli utilizzati per il
trasporto di persone o di merci; tale termine non comprende
i trattori agricoli;
c) per «rimorchio», ogni veicolo destinato ad essere
agganciato a un'automobile; tale termine comprende i
semi-rimorchi;
d) per «semi-rimorchio», ogni rimorchio destinato ad
essere agganciato a un'automobile in modo tale che in parte
poggi su di essa e che una parte considerevole del suo peso
e del peso del suo carico sia sopportato da detta
automobile;
e) per «complesso di veicoli», i veicoli agganciati che
circolano su strada come una sola unita';
f) per «peso massimo autorizzato», il peso massimo del
veicolo carico, dichiarato ammissibile dall'autorita'
competente dello Stato nel quale il veicolo e'
immatricolato;
g) per «trasporto su strada»,
i) ogni spostamento su strada di un veicolo, vuoto o
carico, destinato al trasporto di persone e che disponga di
piu' di otto posti a sedere oltre al posto del conducente;
ii) ogni spostamento su strada di un veicolo, vuoto o
carico, destinato al trasporto di merci;
iii) ogni spostamento che comporta ad un tempo uno
spostamento indicato nei punti i) o ii) della presente
definizione e, immediatamente prima o dopo detto
spostamento, il trasporto del veicolo per mare, per
ferrovia, per via aerea o per via navigabile;
h) per «trasporto internazionale su strada», ogni
trasporto su strada che comporta l'attraversamento di
almeno una frontiera;
i) per «servizi regolari di viaggiatori», i servizi che
assicurano il trasporto di persone effettuato in base ad
una frequenza e ad un rapporto determinato, in quanto tali
servizi possono prendere e depositare persone a fermate
preventivamente fissate.
Un regolamento di esercizio oppure documenti sostitutivi,
approvati dalle autorita' competenti delle Parti Contraenti
e pubblicati dal trasportatore prima della loro
applicazione, definiscono le condizioni di trasporto, in
particolare la frequenza, gli orari, le tariffe e l'obbligo
di trasportare, nella misura in cui tali condizioni non
siano precisate da un testo legale o da un regolamento.
Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, vengono
ugualmente considerati come servizi regolari quei servizi
che assicurano il trasporto di categorie determinate di
persone escludendo altri viaggiatori, nella misura in cui
tali servizi vengano effettuati alle condizioni indicate
nel primo comma della presente definizione, per esempio
servizi che assicurino il trasporto dei viaggiatori al
luogo di lavoro e da quest'ultimo al loro domicilio, oppure
il trasporto degli scolari agli istituti d'insegnamento e
da questi ultimi al loro domicilio.
j) per «conducente», ogni persona, salariata o no, che
conduce il veicolo, anche per un periodo breve, oppure che
si trova a bordo del veicolo per poterlo condurre, se del
caso;
k) per «membro dell'equipaggio» oppure «membro di
equipaggio», il conducente o una delle persone seguenti,
sia che il conducente o dette persone siano salariati o no:
i) l'assistente alla guida, cioe' colui che accompagna il
conducente al fine di assisterlo in alcune manovre e che
prende abitualmente parte effettiva alle operazioni di
trasporto, senza essere un conducente ai sensi del
paragrafo j) del presente articolo;
ii) un fattorino, cioe' colui che accompagna il
conducente di un veicolo che trasporta persone e che di
solito e' incaricato di rilasciare o di controllare i
biglietti o altri documenti che diano diritto ai passeggeri
di viaggiare sul veicolo;
l) per «settimana», qualsiasi periodo di sette giorni
consecutivi;
m) per «riposo giornaliero», qualsiasi periodo
ininterrotto conforme alle disposizioni dell'articolo 6 del
presente Accordo, durante il quale un membro
dell'equipaggio puo' disporre liberamente del suo tempo;
n) per «periodo fuori servizio», qualsiasi periodo
ininterrotto di almeno 15 minuti all'infuori del riposo
giornaliero, durante il quale un membro dell'equipaggio
puo' disporre liberamente del suo tempo;
o) per «attivita' professionali», le attivita'
rappresentate sotto i simboli delle voci 6, 7 e 7a del
foglio quotidiano del libretto individuale di controllo che
figura nell'Allegato al presente Accordo.
Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente Accordo si applica sul territorio di
ciascuna Parte Contraente a qualsiasi trasporto
internazionale su strada effettuato da qualsiasi veicolo
immatricolato sul territorio di detta Parte Contraente o
sul territorio di qualsiasi altra Parte Contraente.
2. Tuttavia,
a) se, nel corso di un trasporto internazionale su
strada, uno o piu' membri dell'equipaggio non escono dal
territorio nazionale in cui esercitano normalmente le loro
attivita' professionali, la Parte Contraente da cui dipende
questo territorio non puo' non applicare le disposizioni
del presente Accordo nei confronti di quel o quei membri
dell'equipaggio;
b) salvo accordo contrario intercorso fra le Parti
Contraenti sul cui territorio avviene il transito, il
presente Accordo non si applica ai trasporti internazionali
su strada di merci effettuati da un veicolo il cui peso
massimo autorizzato non ecceda le 3,5 tonnellate;
c) due Parti Contraenti i cui territori sono limitrofi
possono concordare che le disposizioni della legislazione
nazionale dello Stato in cui e' immatricolato il veicolo,
nonche' quelle delle sentenze arbitrali e delle convenzioni
collettive in vigore in detto Stato, siano le sole
applicabili ai trasporti internazionali su strada limitati
ai loro due territori allorche' il veicolo in questione:
- non esca, su uno di detti territori, da una zona
contigua alla frontiera, definita come zona di frontiera
per comune accordo fra le due Parti Contraenti, o
- non percorra che in transito uno di detti territori;
d) le Parti Contraenti possono convenire che le
disposizioni della legislazione nazionale dello Stato in
cui e' immatricolato il veicolo, nonche' quelle delle
sentenze arbitrali e delle convenzioni collettive in vigore
di detto Stato, siano le sole applicabili a certi trasporti
internazionali su strada - limitati ai loro territori e il
cui percorso, a partire dal punto di partenza fino al punto
d'arrivo del veicolo, sia inferiore ai 100 chilometri, -
nonche' ai servizi regolari di viaggiatori.
Articolo 3

Applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo ai
trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da
Stati non Parti Contraenti

1. Ciascuna Parte Contraente applichera' sul suo
territorio, nei confronti dei trasporti internazionali su
strada effettuati da qualsiasi veicolo immatricolato sul
territorio di uno Stato non Parte Contraente del presente
Accordo, disposizioni per lo meno altrettanto rigide di
quelle previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente Accordo e dai paragrafi 1, 2, 6 e 7 dell'articolo
12 del presente Accordo.
2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potra' non applicare
le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:
a) ai trasporti internazionali su strada di merci
effettuati da un veicolo il cui peso massimo autorizzato
non ecceda le 3,5 tonnellate;
b) ai trasporti internazionali su strada limitati al
proprio territorio e a quello di uno Stato limitrofo non
Parte Contraente del presente Accordo qualora il veicolo in
questione non esca, sul suo territorio, da una zona
contigua alla frontiera, definita come zona di frontiera o
qualora esso non tocchi il suo territorio che in transito.
Articolo 4

Principii generali

1. Nel corso di qualsiasi trasporto internazionale su
strada cui si applica il presente Accordo, l'impresa e i
membri dell'equipaggio dovranno osservare, per quanto
riguarda i periodi di riposo e di guida, e per quanto
riguarda la composizione dell'equipaggio, le norme fissate
dalla legislazione nazionale per la regione dello Stato in
cui il membro dell'equipaggio esercita di norma le sue
attivita' professionali, nonche' dalle sentenze arbitrali e
dalle convenzioni collettive in vigore in detta regione,
essendo il computo della durata dei periodi di riposo e di
guida effettuato in conformita' con detta legislazione, con
le sentenze arbitrali e con le convenzioni collettive.
Nella misura in cui le norme cosi' applicabili non siano
almeno altrettanto rigide di quelle degli articoli 6, 7, 8,
9, 10 e 11 del presente Accordo, devono essere rispettate
queste ultime.
2. Salvo accordi particolari tra le Parti Contraenti in
causa o salvo nella misura in cui, in applicazione del
paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente Accordo, talune
disposizioni del presente Accordo non vengano applicate,
nessuna Parte Contraente imporra' il rispetto delle norme
della propria legislazione nazionale riguardanti le materie
trattate nel presente Accordo alle imprese di un'altra
Parte Contraente o ai membri dell'equipaggio dei veicoli
immatricolati da un'altra Parte Contraente, quando tali
norme siano piu' rigide di quelle risultanti dal presente
Accordo.
Articolo 5

Requisiti richiesti ai conducenti

1. L'eta' minima dei conducenti adibiti al trasporto
internazionale su strada di merci deve essere:
a) per i veicoli il cui peso massimo autorizzato e'
inferiore o uguale a 7,5 tonnellate, di 18 anni compiuti;
b) per gli altri veicoli:
i) di 21 anni compiuti; o
ii) di 18 anni compiuti, a condizione che l'interessato
possegga un certificato di attitudine professionale,
riconosciuto dalla Parte Contraente sul territorio della
quale il veicolo e' immatricolato, dal quale si rilevi
l'acquisizione della qualifica di conducente di veicoli
destinati al trasporto di merci su strada. Tuttavia, nel
caso di conducenti aventi meno di 21 anni compiuti, ogni
Parte Contraente puo':
- proibire loro la guida di tali veicoli sul proprio
territorio anche se essi posseggono il certificato sopra
citato; o
- consentire tale guida solo ai possessori di certificati
di cui abbia accertato che sono stati rilasciati dopo
l'acquisizione della qualifica di conducente di veicoli
destinati a trasporti di merci su strada equivalente a
quella prevista dalla propria legislazione nazionale.
2. Se, in virtu' delle disposizioni dell'articolo 10 del
presente Accordo, a bordo del veicolo devono trovarsi due
conducenti, uno di essi deve avere 21 anni compiuti.
3. L'eta' minima dei conducenti destinati al trasporto
internazionale su strada di viaggiatori e' fissata a 21
anni compiuti.
4. I conducenti di veicoli devono essere seri e degni di
fiducia. Devono possedere un'esperienza sufficiente e le
qualifiche indispensabili all'esecuzione dei servizi
richiesti.
Articolo 6

Riposo giornaliero

1. a) Ad eccezione dei casi menzionati nei paragrafi 3 e
4 del presente articolo, ciascun membro di equipaggio
destinato al trasporto internazionale su strada di merci
deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 11
ore consecutive, nel corso del periodo di 24 ore precedente
il momento in cui egli esercita una delle sue attivita'
professionali.
b) Il riposo giornaliero indicato nel comma a) del
presente paragrafo puo' essere ridotto fino a 9 ore
consecutive, al massimo due volte nel corso di una
settimana, a condizione che il riposo possa essere preso
nel luogo di residenza abituale del membro dell'equipaggio,
oppure fino a 8 ore consecutive, al massimo due volte nel
corso di una settimana, nel caso in cui il riposo non
possa, per motivi di servizio, essere preso nel luogo di
residenza abituale del membro dell'equipaggio.
2. a) Ad eccezione dei casi contemplati nei paragrafi 3 e
4 del presente articolo, ogni membro dell'equipaggio
addetto a un trasporto internazionale su strada di
viaggiatori deve avere beneficiato, nel corso del periodo
di 24 ore precedenti il momento in cui esercita una delle
sue attivita' professionali:
i) sia di un riposo giornaliero di almeno 10 ore
consecutive, senza possibilita' di riduzione nel corso
della settimana,
ii) sia di un riposo giornaliero di almeno 11 ore
consecutive, potendo questo essere ridotto due volte la
settimana fino a 10 ore consecutive e due volte la
settimana fino a 9 ore consecutive a condizione che in
questi ultimi due casi il servizio comporti una
interruzione prevista dall'orario di almeno 4 ore
consecutive o due interruzioni previste dall'orario di
almeno 2 ore consecutive, e che nel corso di tali
interruzioni, il membro dell'equipaggio non eserciti alcuna
delle sue attivita' professionali o qualsiasi altro lavoro
a titolo professionale.
b) Il libretto individuale di controllo contemplato
dall'articolo 12 del presente Accordo deve contenere
indicazioni che permettano di identificare il regime di
riposo giornaliero di cui il membro di un equipaggio
addetto ai trasporti internazionali su strada di
viaggiatori benefici per la settimana in corso.
3. Se vi sono due conducenti a bordo e se il veicolo non
e' dotato di cuccette che permettano ai membri
dell'equipaggio di distendersi in modo confortevole, ogni
membro dell'equipaggio deve aver beneficiato di un riposo
giornaliero di almeno 10 ore consecutive durante il periodo
di 27 ore precedenti il momento in cui eserciti una delle
sue attivita' professionali.
4. Se vi sono due conducenti a bordo e se il veicolo ha
una cuccetta che consenta ai membri dell'equipaggio di
distendersi in maniera confortevole, ciascun membro
dell'equipaggio deve avere beneficiato di un riposo
giornaliero di almeno 8 ore consecutive durante il periodo
di 30 ore che precede il momento in cui esercita una delle
sue attivita' professionali.
5. I periodi di riposo menzionati nel presente articolo
saranno presi al di fuori del veicolo; tuttavia, se il
veicolo ha una cuccetta che consenta ai membri
dell'equipaggio di distendersi in maniera confortevole,
tale riposo potra' essere preso su tale cuccetta, a
condizione che il veicolo sia fermo.
Articolo 7

Durata giornaliera di guida, durata massima di guida per
settimana e durante due settimane consecutive

1. La durata totale dei tempi di guida tra due periodi
consecutivi di riposo giornaliero conformemente alle
disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo,
denominata qui di seguito «durata giornaliera di guida»,
non puo' superare le 8 ore.
2. Per i conducenti destinati a veicoli diversi da quelli
indicati nell'articolo 10 del presente Accordo, la durata
giornaliera di guida puo' essere portata, in deroga alle
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, fino a
9 ore, al massimo due volte nel corso di una settimana.
3. La durata di guida non puo' superare ne' 48 ore nel
corso di una settimana, ne' 92 ore nel corso di due
settimane consecutive.
Articolo 8

Durata massima di guida continuata

1. a) Nessuna durata di guida continuata puo' superare le
4 ore, salvo nel caso in cui il conducente non sia in grado
di raggiungere un luogo di fermata appropriato o il luogo
di destinazione; il periodo di guida potra' in quel caso
essere prolungato al massimo di 30 minuti, sempre che l'uso
di una tale facolta' non comporti una infrazione delle
disposizioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo.
b) Viene considerata come continuata ogni durata di guida
che viene interrotta solo per soste che non corrispondono
almeno alle condizioni previste nei paragrafi 2 o 3 del
presente articolo.
2. a) Per i conducenti addetti a veicoli menzionati
nell'articolo 10 del presente Accordo, la guida deve essere
interrotta per una durata di almeno un'ora al termine della
durata contemplata nel paragrafo 1 del presente articolo.
b) Tale interruzione puo' essere sostituita da due
interruzioni di almeno 30 minuti consecutivi ciascuna,
intercalate nella durata giornaliera di guida in modo tale
che sia assicurato il rispetto delle disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo.
3. a) Per i conducenti addetti a veicoli diversi da
quelli menzionati nell'articolo 10 del presente Accordo, e
nel caso in cui la durata giornaliera di guida non superi
le 8 ore, la guida deve essere interrotta, al termine della
durata prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, per
una durata di almeno 30 minuti consecutivi.
b) Tale interruzione puo' essere sostituita da due
interruzioni di almeno 20 minuti consecutivi ciascuna o da
tre di almeno 15 minuti consecutivi ciascuna, che possono
tutte essere intercalate nella durata di guida prevista nel
paragrafo 1 del presente articolo, o inserirsi in parte
all'interno di tale durata e in parte immediatamente dopo.
c) Quando la durata giornaliera di guida supera le 8 ore,
il conducente e' tenuto ad effettuare almeno due
interruzioni di guida per 30 minuti consecutivi.
4. Nel corso delle interruzioni previste nei paragrafi 2
o 3 del presente articolo, il conducente non deve
esercitare alcuna attivita' professionale che non sia la
sorveglianza del veicolo e del suo carico. Tuttavia, se a
bordo del veicolo vi sono due conducenti, e' sufficiente,
per soddisfare alle disposizioni dei paragrafi 2 o 3 del
presente articolo, che il conducente che beneficia
dell'interruzione di guida non eserciti nessuna delle
attivita' raffigurate con un simbolo nella rubrica 7a del
foglio quotidiano del libretto individuale di controllo
previsto nell'articolo 12 del presente Accordo.
Articolo 9

Riposo settimanale

1. Ogni membro dell'equipaggio deve beneficiare, in
aggiunta ai riposi giornalieri previsti dall'articolo 6 del
presente Accordo, di un riposo settimanale di almeno 24 ore
consecutive, che dovra' essere preceduto o seguito
immediatamente da un periodo di riposo giornaliero
conformemente alle disposizioni del suddetto articolo 6.
2. a) Tuttavia, durante il periodo dal 1° aprile al 30
settembre incluso, il riposo settimanale previsto dal
paragrafo 1 del presente articolo puo' essere sostituito,
per i membri dell'equipaggio di veicoli destinati al
trasporto internazionale su strada di viaggiatori, da un
riposo di almeno 60 ore consecutive da prendere interamente
prima del termine di ciascun periodo massimo di 14 giorni
consecutivi. Tale riposo deve essere preceduto o seguito
immediatamente da un periodo di riposo giornaliero
conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del
presente Accordo.
b) La disposizione del presente paragrafo non e'
applicabile ai membri dell'equipaggio di veicoli destinati
ai servizi regolari di viaggiatori.
Articolo 10

Composizione dell'equipaggio

Nel caso in cui si tratti di:
a) un complesso di veicoli che comporti piu' di un
rimorchio o semi-rimorchio,
b) un complesso di veicoli destinato al trasporto di
viaggiatori quando il peso massimo autorizzato del
rimorchio o del semi-rimorchio supera le 5 tonnellate,
c) un complesso di veicoli destinato al trasporto di
merci quando il peso massimo autorizzato del complesso dei
veicoli supera le 20 tonnellate,
il conducente deve essere accompagnato da un altro
conducente sin dall'inizio del viaggio oppure essere
sostituito da un altro conducente dopo 450 chilometri, se
la distanza da percorrere tra due periodi consecutivi di
riposo giornaliero supera 450 chilometri.
Articolo 11

Casi eccezionali

A condizione di non compromettere la sicurezza della
circolazione stradale, il conducente puo' derogare alle
disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente
Accordo in caso di pericolo, in caso di forza maggiore, per
portare soccorso o in seguito a un guasto, nella misura
necessaria ad assicurare la sicurezza delle persone, del
veicolo e del suo carico ed a consentirgli di raggiungere
un luogo di fermata appropriato o, secondo le circostanze,
il termine del suo viaggio. Il conducente deve menzionare
il genere e il motivo della deroga nel libretto individuale
di controllo.
Articolo 12

Libretto individuale di controllo

1. Ogni conducente o, assistente alla guida segnera' in
un libretto individuale di controllo a mano a mano che
trascorre la giornata, le annotazioni relative alle sue
attivita' professionali e alle sue ore di riposo. Egli
portera' con se' questo libretto e lo presentera' ad ogni
richiesta da parte degli agenti incaricati del controllo.
2. Le caratteristiche alle quali dovra' rispondere questo
libretto e le norme da rispettare per la sua tenuta sono
precisate nell'Allegato al presente Accordo.
3. Le Parti Contraenti adotteranno tutte le misure
necessarie per il rilascio e il controllo dei libretti
individuali di controllo e in particolare quelle misure
indispensabili per evitare l'uso contemporaneo di due di
detti libretti da parte dello stesso membro
dell'equipaggio.
4. Ogni impresa terra' un registro dei libretti
individuali di controllo che utilizza; tale registro
conterra' almeno il nome del conducente o dell'assistente
alla guida al quale il libretto e' intestato, la sigla di
detto conducente o assistente alla guida, il numero del
libretto, la data della sua consegna al conducente o
all'assistente alla guida e la data dell'ultimo foglio
giornaliero riempito dal conducente o dall'assistente alla
guida prima della consegna definitiva del libretto
all'impresa dopo l'uso.
5. Le imprese conserveranno i libretti utilizzati per un
periodo di almeno dodici mesi dopo la data dell'ultima
iscrizione e, a richiesta, li presenteranno insieme con i
registri di consegna agli agenti incaricati del controllo.
6. Nel momento in cui comincia un trasporto
internazionale su strada, ogni conducente o assistente alla
guida deve essere in possesso di un libretto individuale di
controllo, conformemente a quanto specificato nell'Allegato
al presente Accordo, nel quale figurino i dati relativi ai
sette giorni che hanno preceduto quello in cui comincia il
trasporto. Tuttavia, se la legislazione nazionale dello
Stato in cui il conducente o l'assistente alla guida
esercita normalmente le sue attivita' professionali non
prevede l'obbligo di utilizzare il libretto individuale di
controllo, conformemente a quanto certificato nell'Allegato
al presente Accordo, al di fuori dei trasporti
internazionali su strada, sara' sufficiente che il libretto
di controllo individuale, conformemente a quanto
specificato nell'Allegato al presente Accordo, rechi sotto
le voci 12 e 13 dei fogli giornalieri o nel rapporto
settimanale i dati relativi ai «riposi ininterrotti
precedenti le riprese di servizio» e ai «periodi
giornalieri di guida» durante i sette giorni in questione.
7. Ciascuna Parte Contraente potra' esigere, nel caso di
un veicolo immatricolato in uno Stato non Parte Contraente
del presente Accordo, in luogo del libretto individuale di
controllo conforme a quanto specificato nell'Allegato al
presente Accordo, moduli redatti nella stessa forma dei
fogli giornalieri di detto libretto.
Articolo 13

Controlli effettuati dall'impresa

1. L'impresa deve organizzare il servizio di trasporto su
strada in modo tale che i membri dell'equipaggio siano in
grado di osservare le disposizioni del presente Accordo.
2. Essa deve sorvegliare regolarmente i periodi di guida
e di altri lavori, nonche' le ore di riposo, servendosi di
tutti i documenti di cui dispone, come ad esempio i
libretti individuali di controllo. Se essa constata
infrazioni al presente Accordo, deve porvi fine senza
indugio e adottare misure per evitare che si ripetano, ad
esempio modificando gli orari e gli itinerari.
Articolo 14

Misure per assicurare l'applicazione dell'Accordo

1. Ciascuna Parte Contraente adottera' tutte quelle
misure appropriate perche' sia assicurato il rispetto delle
disposizioni del presente Accordo, in particolare mediante
controlli effettuati sulle strade e nei locali delle
imprese. Le amministrazioni competenti delle Parti
Contraenti si terranno informate sulle misure generali
adottate a tale scopo.
2. Le Parti contraenti si forniranno aiuto reciproco al
fine di una applicazione corretta del presente Accordo e di
un controllo efficace; ciascuna Parte Contraente s'impegna
particolarmente a far verificare, per mezzo di controlli
per sondaggio dei libretti individuali di controllo, il
rispetto delle norme del presente Accordo nel corso dei
trasporti internazionali su strada effettuati da veicoli
immatricolati sul suo territorio.
3. Nel caso in cui una Parte Contraente constata
un'infrazione grave alle disposizioni del presente Accordo
commessa da una persona residente sul territorio di
un'altra Parte Contraente, l'amministrazione della prima
Parte informera' l'amministrazione dell'altra Parte
dell'infrazione constatata e, se del caso, della sanzione
presa.
Articolo 15

Disposizioni transitorie

Se il presente Accordo entrera' in vigore, conformemente
al paragrafo 4 dell'articolo 16, prima del 31 dicembre
1973, le Parti Contraenti hanno convenuto che, fino a
quella data:
a) in deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2
dell'articolo 7 del presente Accordo, la durata totale dei
tempi di guida (durata giornaliera di guida) fra due
periodi consecutivi di riposo giornaliero conforme alle
disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo non
potra' superare le 9 ore, qualunque sia il veicolo o il
complesso dei veicoli guidati;
b) qualsiasi riferimento fatto nel presente Accordo alle
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 sara'
interpretato come fatto alle disposizioni del punto a) del
presente articolo.
Disposizioni finali

Articolo 16

1. Il presente Accordo e' aperto alla firma fino al 31
marzo 1971 e, dopo tale data, all'adesione degli Stati
membri della Commissione Economica per l'Europa e degli
Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo
conformemente al paragrafo 8 del mandato di detta
Commissione.
2. Il presente Accordo sara' ratificato.
3. Gli strumenti di ratifica o l'adesione saranno
depositati presso il Segretario Generale
dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Il presente Accordo entrera' in vigore il
centottantesimo giorno dopo il deposito dell'ottavo
strumento di ratifica o d'adesione.
5. Per ciascuno Stato che ratifichera' il presente
Accordo o vi aderira' dopo il deposito dell'ottavo
strumento di ratifica o d'adesione di cui al paragrafo 4
del presente articolo, il presente Accordo entrera' in
vigore centottanta giorni dopo la data del deposito, da
parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o
d'adesione.
Articolo 17

1. Qualsiasi Parte Contraente potra' denunciare il
presente Accordo con notifica indirizzata al Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui
il Segretario Generale ne avra' ricevuto la notifica.
Articolo 18

Il presente Accordo cessera' di avere effetto se, dopo la
sua entrata in vigore, il numero delle Parti Contraenti
sara' inferiore a tre durante un qualsiasi periodo di
dodici mesi consecutivi.
Articolo 19

1. Ogni Stato potra', allorche' firmera' il presente
Accordo o al momento del deposito del proprio strumento di
ratifica o d'adesione oppure in qualsiasi momento
successivo, dichiarare, a mezzo di notifica indirizzata al
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, che la validita' del presente Accordo sara' estesa a
tutti o a parte dei territori che esso rappresenta sul
piano internazionale. Il presente Accordo si applichera' al
territorio o ai territori menzionati nella notifica a
decorrere dal centottantesimo giorno dopo la ricezione di
detta notifica da parte del Segretario Generale o, qualora
a tale data il presente Accordo non sia ancora entrato in
vigore, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Qualsiasi Stato che avra' fatto, conformemente al
paragrafo precedente, una dichiarazione avente lo scopo di
rendere il presente Accordo applicabile a un territorio che
esso rappresenta sul piano internazionale potra',
conformemente all'articolo 17 del presente Accordo,
denunciare il presente Accordo per quel che concerne detto
territorio.
Articolo 20

1. Qualsiasi controversia fra due o piu' Parti Contraenti
che riguardi l'interpretazione o l'applicazione del
presente Accordo sara', per quanto possibile, regolata
mediante negoziato fra le Parti in lite.
2. Qualsiasi controversia che non sia stata regolata
mediante negoziato sara' sottoposta ad arbitraggio se lo
domandera' una delle Parti Contraenti in lite e sara', di
conseguenza, devoluta a uno o piu' arbitri scelti di comune
accordo delle Parti in lite. Se, entro tre mesi a decorrere
dalla richiesta di arbitraggio, le Parti in lite non
riusciranno a mettersi d'accordo sulla scelta di un arbitro
o degli arbitri, una qualsiasi di queste Parti potra'
domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale sara'
devoluta la controversia per una decisione.
3. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati
conformemente al paragrafo precedente sara' vincolante per
le Parti Contraenti in lite.
Articolo 21

1. Ogni Stato potra' al momento in cui firmera' o
ratifichera' il presente Accordo o vi aderira', dichiarare
che esso non si considera legato dai paragrafi 2 e 3
dell'articolo 20 del presente Accordo. Le altre Parti
Contraenti non saranno legate da detti paragrafi nei
confronti di qualsiasi Parte Contraente che avra' formulato
una tale riserva.
2. Qualora, al momento del deposito del proprio strumento
di ratifica o d'adesione, uno Stato formuli una riserva
diversa da quella prevista nel paragrafo 1 del presente
articolo, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite comunichera' tale riserva agli Stati che
hanno gia' depositato il loro strumento di ratifica o
d'adesione e non abbiano successivamente denunciato il
presente Accordo. La riserva sara' ritenuta accettata se,
entro un termine di sei mesi a decorrere da detta
comunicazione, nessuno di tali Stati si sia opposto alla
sua ammissione. In caso contrario, la riserva non sara'
ammessa e, se lo Stato che l'ha formulata non la ritira, il
deposito dello strumento di ratifica o l'adesione di tale
Stato non avra' effetto. Per l'applicazione del presente
paragrafo non si terra' conto dell'opposizione di Stati la
cui adesione o ratifica sia senza effetto, in virtu' del
presente paragrafo, per il fatto che hanno formulato delle
riserve.
3. Qualsiasi Parte Contraente la cui riserva sia stata
adottata nel Protocollo di firma del Presente accordo o che
abbia formulato una riserva conformemente al paragrafo 1
del presente articolo o fatto una riserva che sia stata
accettata conformemente al paragrafo 2 del presente
articolo, potra', in qualsiasi momento, ritirare tale
riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario
Generale.
Articolo 22

1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente Accordo, qualsiasi Parte Contraente potra',
mediante notifica indirizzata al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, richiedere la
convocazione di una conferenza al fine di revisionare
l'Accordo. Il Segretario Generale notifichera' tale
richiesta a tutte le Parti Contraenti e convochera' una
conferma di revisione se, entro un termine di quattro mesi
a decorrere dalla notifica da lui inviata, almeno un terzo
delle Parti Contraenti gli avranno comunicato il loro
consenso a tale richiesta.
2. Qualora sia convocata una conferenza conformemente al
paragrafo che precede, il Segretario Generale ne informera'
tutte le Parti Contraenti e le invitera' a presentare,
entro un termine di tre mesi, le proposte che esse
desiderino di veder esaminate da parte della conferenza. Il
Segretario Generale comunichera' a tutte le Parti
Contraenti l'ordine del giorno provvisorio della
conferenza, nonche' il testo di tali proposte, almeno tre
mesi prima della data d'inizio della conferenza.
3. Il Segretario Generale invitera' a ogni conferenza
convocata conformemente al presente articolo tutti gli
Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente
Accordo.
Articolo 23

1. Qualsiasi Parte Contraente potra' proporre uno o piu'
emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni progetto
di emendamento sara' comunicato al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunichera'
a tutte le Parti Contraenti e lo portera' a conoscenza
degli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 de
presente Accordo.
2. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data
della comunicazione da parte del Segretario Generale del
progetto di emendamento, qualsiasi Parte Contraente potra'
far conoscere al Segretario Generale:
a) che ha un'obiezione circa l'emendamento proposto, o
b) che, pur intendendo accettare il progetto di
emendamento, le condizioni necessarie a tale accettazione
non siano state ancora soddisfatte nel proprio Stato.
3. Fintantoche' una Parte Contraente che ha inviato la
comunicazione prevista nel paragrafo 2 b) del presente
articolo non avra' notificato la propria accettazione al
Segretario Generale, essa potra', entro un termine di nove
mesi a decorrere dalla fine del termine di sei mesi
previsto per l'invio della comunicazione, presentare
un'obiezione all'emendamento proposto.
4. Se viene formulata un'obiezione al progetto di
emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi 2
e 3 del presente articolo, l'emendamento sara' considerato
come non accettato e non avra' effetto.
5. Se non viene formulata alcuna obiezione al progetto di
emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi 2
e 3 del presente articolo, l'emendamento sara' considerato
accettato alla data seguente:
a) se nessuna Parte Contraente ha inviato comunicazioni
in applicazione del paragrafo 2 b) del presente articolo,
alla fine del termine di sei mesi previsto dallo stesso
paragrafo 2 del presente articolo;
b) se almeno una Parte Contraente ha inviato
comunicazioni in applicazione del paragrafo 2 b) del
presente articolo, alla data piu' vicina delle due date
seguenti:
- data alla quale tutte le Parti Contraenti che hanno
inviato tale comunicazione avranno notificato al Segretario
Generale la loro accettazione del progetto, data che sara'
tuttavia differita alla scadenza del termine dei sei mesi
previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, qualora
tutte le accettazioni siano state notificate prima della
scadenza di detto termine;
- scadenza del termine di nove mesi previsto dal
paragrafo 3 del presente articolo.
6. Ogni emendamento giudicato accettato entrera' in
vigore tre mesi dopo la data in cui sara' stato giudicato
accettato.
7. Il Segretario Generale inviera' il piu' presto
possibile una notifica a tutte le Parti Contraenti per far
loro conoscere se e' stata formulata un'obiezione contro il
progetto di emendamento conformemente al paragrafo 2 a) del
presente articolo e se una o piu' Parti Contraenti gli
hanno inviato una comunicazione conformemente al paragrafo
2 b) del presente articolo. Nel caso in cui una o piu'
Parti Contraenti abbiano inviato tale comunicazione, egli
notifichera' ulteriormente a tutte le Parti Contraenti se
la o le Parti Contraenti che hanno inviato tale
comunicazione muovono un'obiezione contro il progetto di
emendamento o l'accettano.
8. Indipendentemente dalla procedura relativa
all'emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente
articolo, l'Allegato al presente Accordo potra' essere
modificato in seguito ad accordo fra le amministrazioni
competenti di tutte le Parti Contraenti; qualora
l'amministrazione competente di una Parte Contraente abbia
dichiarato che il proprio diritto nazionale la obbliga a
subordinare il proprio accordo all'ottenimento di
un'autorizzazione speciale a tale fine o all'approvazione
di un organo legislativo, il consenso alla modifica dell'
Allegato dell'amministrazione competente della Parte
Contraente in questione non sara' considerato come dato se
non al momento in cui detta amministrazione competente
avra' dichiarato al Segretario Generale che sono state
ottenute le autorizzazioni o le approvazioni richieste.
L'accordo fra le amministrazioni competenti stabilira' la
data di entrata in vigore dell'Allegato modificato e potra'
prevedere che, durante un periodo transitorio, restera' in
vigore il precedente Allegato, in tutto o in parte,
contemporaneamente all'Allegato modificato.
Articolo 24

Oltre le notifiche previste dagli articoli 22 e 23 del
presente Accordo, il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' agli
Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente
Accordo:
a) le ratifiche e le adesioni ai sensi dell'articolo 16
del presente Accordo,
b) le date in cui entrera' in vigore il presente Accordo
conformemente all'articolo 16 del presente Accordo,
c) le denunce ai sensi dell'articolo 17 del presente
Accordo,
d) l'abrogazione del presente Accordo conformemente
all'articolo 18 del presente Accordo,
e) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 19
del presente Accordo,
f) le dichiarazioni e notifiche ricevute conformemente
all'articolo 21 del presente Accordo,
g) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento
conformemente all'articolo 23 del presente Accordo.
Articolo 25

Il Protocollo di firma del presente Accordo avra' la
stessa efficacia, valore e durata del presente Accordo di
cui sara' considerato come facente parte integrante.
Articolo 26

Dopo il 31 marzo 1971, l'originale del presente Accordo
sara' depositato presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne
trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli
Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente
Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a
tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra, il 1° luglio 1970, in un solo esemplare,
in lingua inglese e in lingua francese, i due testi facenti
ugualmente fede.
- Si riporta il testo dell'articolo 179 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
179. Cronotachigrafo e limitatore di velocita'
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e
successive modificazioni, i veicoli devono circolare
provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le
modalita' d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei
casi e con le modalita' previste dalle direttive
comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresi' di
limitatore di velocita' .
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero
circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel
regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il
foglio di registrazione o la scheda del conducente, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 779 a euro 3.119. La sanzione amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata nel caso che l'infrazione
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del
cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
limitatore di velocita' ovvero circola con un autoveicolo
munito di un limitatore di velocita' avente caratteristiche
non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 870 a euro 3.481. La sanzione amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui l'infrazione
riguardi l'alterazione del limitatore di velocita'
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un
veicolo sprovvisto di limitatore di velocita' o di
cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione,
ovvero con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 749 a
euro 2.996.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre
violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
applica la sanzione accessoria della sospensione della
licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale
le violazioni sono state commesse, per la durata di un
anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie
previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e
il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le
sanzioni previste sono applicate una sola volta nella
misura stabilita per la sanzione piu' grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni
accertate devono essere comunicate all'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale
il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il
cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano
alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche
scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di
sicurezza presso la piu' vicina officina autorizzata per
l'installazione o riparazione, possono disporre che sia
effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il
ripristino della funzionalita' del limitatore di velocita'
o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del
proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in
solido
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste
dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha
accertato la circolazione di veicolo con limitatore di
velocita' o cronotachigrafo mancante, manomesso o non
funzionante diffida il conducente con annotazione sul
verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine
di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della
licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il
predetto termine decorre dalla data di ricezione della
notifica del verbale, da effettuare al piu' presto
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla
diffida di cui al comma 7, durante i quali trova
applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85,
e' disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo
amministrativo dello stesso. Il veicolo verra' restituito
dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta
di circolazione.
8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose,
il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala
il fatto all'autorita' competente, che dispone la verifica
presso la sede del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo
degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui
tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in
cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi
l'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente
secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre
1978, n. 727 , sono abrogati. Per le restanti norme della
legge 13 novembre 1978, n. 727 , e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI.
Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di
cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato
all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche
del ripristino della regolarita' di funzionamento
dell'apparecchio cronotachigrafo



 
Art. 31.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con
danni ad animali)

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi e' altresi' consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute puo' essere considerato in stato di necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorita' di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1».
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».




Note all'art. 31.
- Si riporta il testo dell'articolo 177, comma 1, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli
adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione
civile e delle autoambulanze
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di
allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu e' consentito ai conducenti degli
autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio e di protezione civile come individuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano,
nonche' degli organismi equivalenti, esistenti nella
regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli
assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo
per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I
predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il
riconoscimento di idoneita' al servizio da parte del
Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei predetti
dispositivi e' altresi' consentito ai conducenti delle
autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero
degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei
servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il
medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali
il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute
puo' essere considerato in stato di necessita', anche se
effettuato da privati, nonche' la documentazione che deve
essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di
controllo da parte delle autorita' di polizia stradale di
cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli
agenti del traffico provvederanno a concedere
immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
- Si riporta il testo dell'articolo 189 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
189. Comportamento in caso di incidente.
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di
fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro
che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in
atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della
circolazione e, compatibilmente con tale esigenza,
adoperarsi affinche' non venga modificato lo stato dei
luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle
responsabilita'.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole
cose, i conducenti e ogni altro utente della strada
coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio
alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161.
Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi,
dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla
circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta
urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le
modalita' dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire le
proprie generalita', nonche' le altre informazioni utili,
anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se
queste non sono presenti, comunicare loro nei modi
possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con
danno alle sole cose, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 272 a
euro 1.088. In tale caso, se dal fatto deriva un grave
danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80,
comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici giorni
a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di
incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo
di fermarsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre anni,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi
di cui al presente comma sono applicabili le misure
previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti
dall'articolo 280 del medesimo codice, ed e' possibile
procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del
codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di
pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente
alle persone ferite, e' punito con la reclusione da un anno
a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore
a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti
assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona,
mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il
delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di
flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le
ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si
mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria,
non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo
del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente
comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi
danno a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o
protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni
misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque
non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un
incidente con danno a uno o piu' animali d'affezione, da
reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea
ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo
precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.



 
Art. 32.
(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di possesso dei documenti di guida)

1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti».




Note all'art. 32.
-Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 180 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del
conducente e il certificato di idoneita', quando
prescritti.



 
Art. 33.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nonche' di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni per i neo patentati e per chi esercita professionalmente l'attivita' di
trasporto di persone o di cose)

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole da: «con l'ammenda» fino a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione»;
2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;
c) al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza»;
d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta».
2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente:
«Art. 186-bis. - (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attivita' di trasporto di persone o di cose). - 1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla meta'. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di eta'. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'».Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertatoun valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'».
3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente e' raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla meta'. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;
b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanita', da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralita' finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto puo' prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e di soccorso»;
e) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
f) al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;
g) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4»;
h) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonche' nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta».
4. Le disposizioni degli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificate e introdotte dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.




Note all'art. 33.
-Si riporta il testo dell'art. 186 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il
fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All'accertamento della violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto
fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei
mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da
sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue
in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il
veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata
della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della
pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata
la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta
la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il
reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del
presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono
raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del
veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto
previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del
comma 2 del presente articolo, la patente di guida e'
sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo e' il tribunale in composizione
monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni
accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai
sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere
guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto
trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino
alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
sono interamente a carico del trasgressore
2-sexies. l'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da
un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore
22 e prima delle ore 7
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con
l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda
irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto
sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies e'
destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita'
notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3
hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero
quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1
e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da
parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia
della certificazione di cui al periodo precedente deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma
sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le
disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e'
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in
caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5,
il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2,
lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che
precede comporta la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le
stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera
c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da
soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la
sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve
avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato,
il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione
della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della
patente fino all'esito della visita medica di cui al comma
8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del
presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo'
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri
specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto
penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio
locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di
verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica
utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del
decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica
utilita' ha una durata corrispondente a quella della
sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di
pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del
lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova
udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione
alla meta' della sanzione della sospensione della patente e
revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e'
ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice
dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita' e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella
sostituita e della sanzione amministrativa della
sospensione della patente e della misura di sicurezza della
confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la
pena per non piu' di una volta.
- Si riporta il testo dell'articolo 187 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso
di sostanze stupefacenti.
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e'
punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto
da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue
in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il
veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata
della sospensione della patente e' raddoppiata. Per i
conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le
sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma sono aumentate da un terzo alla meta'. Si applicano
le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso da
uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma
1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel
triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se
e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e'
stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo
224-ter.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al
comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal
settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di
guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo e' il tribunale in composizione
monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo
186, comma 2-quater.
1-quater. l'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata da
un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore
22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel
rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio
per l'integrita' fisica, possono essere sottoposti ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero
analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a
cura di personale sanitario ausiliario delle forze di
polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno,
della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
antidroga e il Consiglio superiore di sanita', da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita', senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo
precedente e le caratteristiche degli strumenti da
impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a
garantire la neutralita' finanziaria di cui al precedente
periodo, il medesimo decreto puo' prevedere che gli
accertamenti di cui al presente comma siano effettuati,
anziche' su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni
di fluido del cavo orale.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia
possibile effettuare il prelievo a cura del personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora
il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli
agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1
e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla
legge, accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di
polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie
pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari
ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso
di incidenti, compatibilmente con le attivita' di
rilevamento e di soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta
degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi
possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto
del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi
3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente
si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo
l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida fino all'esito degli accertamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto
compatibili. La patente ritirata e' depositata presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti
analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della
certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3,
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai
sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via
cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di
revisione che deve avvenire nel termine e con le modalita'
indicate dal regolamento.
7. (soppresso)
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4,
il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo
186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119.
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del
presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo'
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, nonche' nella
partecipazione ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come
definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il
giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale
ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n.
274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e
della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250
euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso
di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il
giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il
reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della
sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il
ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che
ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di
violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del
lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il
giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero
o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita' e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella
sostituita e della sanzione amministrativa della
sospensione della patente e della misura di sicurezza della
confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la
pena per non piu' di una volta.



 
Art. 34.
(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di attraversamenti pedonali)

1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresi' dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4».




Note all'art. 34
-Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 191 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da
semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni
transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresi'
dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza
fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui
medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo
sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in
un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio.
Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo
190, comma 4.



 
Art. 35.
(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «La violazione, quando e' possibile, deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando e' possibile, deve essere»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che puo' essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale».




Note all'art. 35.
-Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 200
del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati
dalla presente legge:
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis,
la violazione, quando e' possibile, deve essere
immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto
verbale contenente anche le dichiarazioni che gli
interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che
puo' essere redatto anche con l'ausilio di sistemi
informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto
accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione
del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata
commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i
contenuti del verbale.



 
Art. 36.
(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di notificazione delle violazioni)

1. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) al comma 1, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione»;
c) al comma 1-bis, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
d) al comma 1-bis, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento»;
e) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1»;
f) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti
devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalita' e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico».
2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.




Note all'art. 36.
-Si riporta il testo dell'articolo 201 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
201. Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento,
essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando
questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di
targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere
fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.
Nel caso di accertamento della violazione nei confronti
dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il
domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis,
la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando
sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale
dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo
trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia
identificato successivamente alla commissione della
violazione la notificazione puo' essere effettuata agli
stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai
pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli
l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in
cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di
provvedere alla loro identificazione. Per i residenti
all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la
violazione sia stata contestata immediatamente al
trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento
giorni dall'accertamento della violazione.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria
e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad
eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi
di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che
consentono la determinazione dell'illecito in tempo
successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a
distanza dal posto di accertamento o comunque
nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati
ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree
pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade
riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo
17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli
141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per
mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di
rilevamento.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis
nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il
verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni
di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la
presenza degli organi di polizia stradale qualora
l'accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati
per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e
fuori dei centri abitati possono essere installati ed
utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai
prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo
precedente sono individuati tenendo conto del tasso di
incidentalita' e delle condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di traffico.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del
soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano
noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti
di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui
al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del
verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti
obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe
tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi
indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della
patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di
circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste
a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione,
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue
nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia
stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto
di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di
accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle
aree pedonali o in zone interdette alla circolazione,
mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal
pubblico registro automobilistico o dal registro della
motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
pubblico istituzionale, individuato con decreto del
Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede
interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al
soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento
al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio
da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in
occasione della commessa violazione, si trovava in una
delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza
dell'esclusione della responsabilita', il comando o
l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai
sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso
contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto
interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino alla risposta del
soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i
termini per la notifica.



 
Art. 37.
(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i
veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)

1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone o cose, il conducente e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore,facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis».
2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»;
b) il comma 4-bis e' abrogato.




Note all'art. 37.
- Si riporta il testo dell'articolo 202 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
202. Pagamento in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice
stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma
restando l'applicazione delle eventuali sanzioni
accessorie, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione,
una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta
presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore
oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale,
oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto
corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o
notificato devono essere indicate le modalita' di
pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in
conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in
conto corrente bancario.
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la
violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167,
in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10
per cento della massa complessiva a pieno carico, 174,
commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa da un
conducente titolare di patente di guida di categoria C,
C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto
di persone o cose, il conducente e' ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente
trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la
somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore,
facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che
consegna al trasgressore medesimo.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della
facolta' di cui al comma 2-bis, e' tenuto a versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma
pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione. Del versamento della cauzione
e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. La cauzione e' versata al comando o ufficio da
cui l'agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di
cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e'
affidato in custodia, a spese del responsabile della
violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del
comma 1 dell'articolo 214-bis.
3. Il pagamento in misura ridotta non e' consentito
quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a
fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a
motore, si sia rifiutato di esibire il documento di
circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro
documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere
con se'; in tal caso il verbale di contestazione della
violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci
giorni dall'identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre
consentito per le violazioni previste dagli articoli 83,
comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113,
comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136,
comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217,
comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di
contestazione e' trasmesso al prefetto del luogo della
commessa violazione entro dieci giorni.
- Si riporta il testo dell'articolo 207 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa
EE.
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o
munito di targa EE viene violata una disposizione del
presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa
pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.
L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale
e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore,
facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che
consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi
motivo, della facolta' prevista del pagamento in misura
ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo
di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della
sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del
versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. La cauzione e' versata al
comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato
membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo
spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di
cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma richiesta
per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo
202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai
commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e'
affidato in custodia, a spese del responsabile della
violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del
comma 1 dell'articolo 214-bis.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai veicoli di proprieta' dei cittadini italiani residenti
nel comune di Campione d'Italia.
4.bis (soppresso)



 
Art. 38.
(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:
«Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). - 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o piu' violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1 chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. E' presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entita' della somma da pagare, l'autorita' di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non puo' essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facolta' di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza e' comunicata dall'autorita' ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorita' di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalita' e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 201. Con le modalita' di cui al periodo precedente e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma e' adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo».




Note all'art. 38
- Il testo del comma 1 dell'articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni previste dal presente codice sono devoluti
allo Stato, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da
funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni.
- Il testo dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e' il seguente:
21. Interessi per dilazione di pagamento
Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o
sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano
gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo
L'ammontare degli interessi dovuto e' determinato nel
provvedimento con il quale viene accordata la prolungata
rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente
all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte
sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la
rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi
previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.
- Il testo dell'articolo 203 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
203. (Ricorso al prefetto)
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla
contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui
e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del
luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio
o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da
inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di
ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i
documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta
l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere
presentato direttamente al prefetto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per
la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore
il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua
ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui
appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere
gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al
comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto
nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla
prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono
essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche
dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le
risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto
ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della
sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento.
- per il testo dell'articolo 204-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda note
all'articolo 39:



 
Art. 39.
(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)

1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trentagiorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorita' che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto puo' essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da questa determinate»;
d) al comma 6, le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;
e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. La sentenza con cui e' accolto o rigettato il ricorso e' trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore».
2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' abrogato.




Note all'articolo 39.
- Si riporta il testo dell'articolo 204-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
204-bis. Ricorso al giudice di pace.
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti
indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui
e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace
competente per il territorio del luogo in cui e' stata
commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni
dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della
medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe
previste dal presente articolo, e si estende anche alle
sanzioni accessorie.
3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa
l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della
cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato,
al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis,
anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo
elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione devono intercorrere termini liberi non
maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione
si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova
all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione
del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve
essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito
dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e
documentati motivi, disponga diversamente nella prima
udienza di comparizione, sentite l'autorita' che ha
adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con
ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale.
4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia
stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo
203.
4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al
presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni
opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e
agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle
Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in
concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e
comuni, quando le violazioni sono state accertate da
funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i
relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi
dell'articolo 208. Il prefetto puo' essere rappresentato in
giudizio da funzionari della prefettura-ufficio
territoriale del Governo.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace
determina l'importo della sanzione e impone il pagamento
della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il
pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere
effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da
questa determinate.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso
costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta
delle somme inflitte dal giudice di pace.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento,
nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non
puo' applicare una sanzione inferiore al minimo edittale
stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non
puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o
la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si
applicano anche nei casi di cui all'articolo 205
9-bis. La sentenza con cui e' accolto o rigettato il
ricorso e' trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a
cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando
da cui dipende l'organo accertatore.
-Il testo dell'articolo 205 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
Art. 205. (Opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria)
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono
proporre opposizione entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni
dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2. (soppresso)
3. (soppresso)



 
Art. 40.
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'interno»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente»;
c) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprieta' dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilita' ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita' di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale».
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente e' destinata alle seguenti finalita':
a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 25 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera e' destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera e' destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonche' di sistemazione del manto stradale;
b) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;
c) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;
d) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
e) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per garantire la piena funzionalita' degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.
3. Le entrate di cui al comma 2 affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere destinate alle finalita' indicate dal citato comma 2.
4. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e' determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorita' ai programmi di spesa gia' avviati o pianificati.




Note all'articolo 40
- Si riporta il testo dell'articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
«208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni previste dal presente codice sono devoluti
allo Stato, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da
funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato,
sono destinati: a) fermo restando quanto previsto
dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.
144, per il finanziamento delle attivita' connesse
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo,
definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge
13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai
fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il
Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS),
istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita'
di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per
l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato e per iniziative ed attivita' di promozione della
sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del
totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e
propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura
del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire
l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi
per conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione
dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono
versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati
al Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui
all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni
trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni
sono effettuate con le modalita' fissate con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalita' di trasferimento della percentuale
di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187,
comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca trasmettono annualmente al
Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo
delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato
nell'anno precedente
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti
agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e'
destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al
potenziamento delle attivita' di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e)
del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della
sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade
di proprieta' dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei
piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da
parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni
ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
all'educazione stradale, a misure di assistenza e di
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed
e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al
comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore
della mobilita' ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1
determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta
facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la
restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del
comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui
agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
»
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo n. 285
del 1992:
12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale
della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti) e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.



 
Art. 41.
(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)

1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:
«Art. 214-ter. - (Destinazione dei veicoli confiscati). - 1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attivita' finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento e' comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma ibis dell' articolo 214-bis.
2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».




Note all'articolo 41
-Si riporta il testo dell'articolo 2- undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575:
2-undecies. 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata di cui all'articolo 2-sexies versa
all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere
utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che
non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in
azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al
netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
procedura di vendita e' antieconomica l'Agenzia dispone la
cessione gratuita o la distruzione del bene;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali.
Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo
accertamenti sulla solvibilita' del debitore svolti dal
competente ufficio del territorio del Ministero delle
finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il
debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con
provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del
Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito
elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene
periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con
adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati
concernenti la consistenza, la destinazione e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
terzi, i dati identificativi del concessionario e gli
estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso
associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in
concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le
modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
non assegnati possono essere utilizzati dagli enti
territoriali per finalita' di lucro e i relativi proventi
devono essere reimpiegati esclusivamente per finalita'
sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, il
recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove
e' sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale
non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia
dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi.
2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le
finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono
destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura civile. L'avviso di vendita e'
pubblicato nel sito secondo i criteri di cui all'articolo
129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita' o
enti per internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta
pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata. La
vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima formulata ai sensi
dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita,
non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il
corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo
della vendita non puo', comunque, essere determinato in
misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta
stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-quater
del presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti
pubblici aventi tra le altre finalita' istituzionali anche
quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle
associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie
e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico e
alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non
possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque
anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e
quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata
un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni
informazione utile affinche' i beni non siano acquistati,
anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono
confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla
criminalita' organizzata ovvero utilizzando proventi di
natura illecita.
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale
delle Forze di polizia possono costituire cooperative
edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione
prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita
di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti territoriali possono esercitare la
prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento
adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
disciplinati i termini, le modalita' e le ulteriori
disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'
comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui
al comma 2-bis del presente articolo.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di
continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o
private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico
dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti
dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento
dei livelli occupazionali. I beni non possono essere
destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori
dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi
soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il
destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei
suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti
indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19
marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
3-bis. I beni mobili, anche, iscritti in pubblici
registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli
aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia,
anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia,
ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri
organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici,
per finalita' di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale.
4. (soppresso)
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e
c), nonche' i proventi derivanti dall'affitto, dalla
vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli
interventi per l'edilizia scolastica e per
l'informatizzazione del processo
5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al
comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la
vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico
giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per
cento, al Ministero dell'interno per la tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella
restante misura del 50 per cento, al Ministero della
giustizia, per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita'
della finanza pubblica.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione
privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi
contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo
per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di
licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa
privata. I contratti per i quali non e' richiesto il parere
del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente
dell'Agenzia del demanio competente per territorio.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1
dell'articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente
articolo sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.
- Si riporta il testo dell'articolo 301-bis del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43:
301-bis. Destinazione di beni sequestrati o confiscati a
seguito di operazioni anticontrabbando.
1. I beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici
registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli
aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di
polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi
dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per
finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela
ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e
degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di
affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i
beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro
distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di
distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici
registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o
diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il
ricevitore capo della dogana, competenti per territorio,
possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato,
direttamente con una o piu' ditte del settore).
4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o
il ricevitore capo della dogana, prima di procedere
all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione
dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere
preventiva autorizzazione all'organo dell'autorita'
giudiziaria competente per il procedimento, che provvede
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1,
per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente
diritto e' corrisposta una indennita' sulla base delle
quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni
specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento
del sequestro.
6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato
a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono
assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno
avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino
richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi
del comma 3.
7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono dettate le disposizioni di attuazione del
presente articolo



 
Art. 42.
(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della
sospensione della patente per i neo-patentati)

1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e' determinato in relazione all'entita' del danno apportato, alla gravita' della violazione commessa, nonche' al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi' valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione e' aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e' stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, e' notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi' comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente puo' essere concesso una sola volta»;
b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «e' comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
d) al comma 6, dopo le parole: «circola abusivamente» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso e' stato concesso,».
2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:
«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando e' commessa una violazione per la quale e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione e' aumentata di un terzo alla prima violazione ed e' raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia gia' conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B e' conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».




Note all'articolo 42
-Si riporta il testo dell'articolo 218 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
«218. Sanzione accessoria della sospensione della
patente.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo determinato, la patente e'
ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la
violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. L'agente accertatore
rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al
periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di
custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul
verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia,
unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal
ritiro, alla prefettura del luogo della commessa
violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il
conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso
in cui dalla commessa violazione non sia derivato un
incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa ad
ottenere un permesso di guida, per determinate fasce
orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno,
adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro,
qualora risulti impossibile o estremamente gravoso
raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o
comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una
situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di
cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il
prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza
di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la
sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e
massimo fissati da ogni singola norma, e' determinato in
relazione all'entita' del danno apportato, alla gravita'
della violazione commessa, nonche' al pericolo che
l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due
ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza
di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione,
sono altresi' valutati dal prefetto per decidere della
predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di
sospensione e' aumentato di un numero di giorni pari al
doppio delle complessive ore per le quali e' stata
autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza,
che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida,
determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni,
e' notificata immediatamente all'interessato, che deve
esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.
L'ordinanza e' altresi' comunicata, per i fini di cui
all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati
alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno
del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia
emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della
patente puo' ottenerne la restituzione da parte della
prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione
della patente puo' essere concesso una sola volta.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la
durata della sospensione della patente di guida e'
aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima
disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta
l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida constata la
sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi
del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione
applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente
disposte; si applica altresi' il comma 2. Qualora la
sussistenza delle precedenti sospensioni risulti
successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a
conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede
a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la
patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta
restituzione e' comunicata all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente
e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205 .
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della
validita' della patente, circola abusivamente, anche
avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in
violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto
con cui il permesso e' stato concesso, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.842 a euro 7.369. Si applicano le sanzioni accessorie
della revoca della patente e del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione
delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si
applica la confisca amministrativa del veicolo. »
-Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104:
33. Agevolazioni.
1.(soppresso)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravita', nonche' colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravita', parente o
affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a
tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione
figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di
gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con
quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204
del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971
, nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di
lavoro pubblico o privato, che assista con continuita' un
parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'
vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in
situazione di gravita'



 
Art. 43.
(Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222,modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/ 126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali e' stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori ne' possono condurre tali veicoli»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c),
e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».
2. All'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneita' alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e Iter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni dell' articolo 126-bis»;
b) il comma 2 e' abrogato.
3. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo».
4. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«Art. 223. - (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, e' effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205».
5. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' abrogato.
6. Le disposizioni degli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.




Note all'articolo 43
- Si riporta il testo dell'articolo 219 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
« 219. Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la
revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal
prefetto del luogo della commessa violazione quando la
stessa revoca costituisce sanzione amministrativa
accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma
1.
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che
accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la
legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da'
comunicazione al prefetto del luogo della commessa
violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di
Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da'
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal
presente articolo nonche' quello disposto ai sensi
dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la
perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
fisici prescritti, e' atto definitivo.
3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova
patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal
momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di
cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della
disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, i soggetti ai quali e' stata revocata la
patente non possono conseguire il certificato di idoneita'
per la guida di ciclomotori ne' possono condurre tali
veicoli.
3-ter. Quando la revoca della patente di guida e'
disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli
186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova
patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data
di accertamento del reato»
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei
conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere
b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati
di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187,
costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 219-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
« 219-bis. Ritiro, sospensione o revoca del certificato
di idoneita' alla guida.
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e'
disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro,
della sospensione o della revoca della patente di guida e
la violazione da cui discende e' commessa da un conducente
di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al
certificato di idoneita' alla guida posseduto ai sensi
dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente
posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies,
secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In
caso di circolazione durante il periodo di applicazione
delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni
amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si
applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 126-bis.
2. (abrogato).
3. Quando il conducente e' minorenne si applicano le
disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2»
- Si riporta il testo dell'articolo 222 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
« 222. Sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al
presente codice derivino danni alle persone, il giudice
applica con la sentenza di condanna le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonche' le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione o della revoca
della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa
la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre
mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa
grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a
due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e'
fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al
terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita
fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale.
3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di
recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo
di cinque anni a decorrere dalla data della condanna
definitiva per la prima violazione. »
- Si riporta il testo dell'articolo 648 del codice di
procedura penale
648. Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali.
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio
contro le quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla
revisione.
2. Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e'
irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per
proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara
inammissibile. Se vi e' stato ricorso per cassazione, la
sentenza e' irrevocabile dal giorno in cui e' pronunciata
l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o
rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna e' irrevocabile quando
e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione
o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara
inammissibile.



 
Art. 44.
(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e di sposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse
violazioni amministrative)

1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della, confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro e' trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine diquindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinche' disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se e' stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinche' disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».
2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Note all'articolo 44
- Per il testo dell'articolo 648 del codice di procedura
penale si veda la nota all'articolo 43
- Per il testo dell'articolo 97 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si veda nota all'articolo 14
- Si riportano i testi degli articoli 169, comma 7 e 170
del decreto legislativo n. 285 del 1992:
169.Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a
motore.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di
persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di
persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi
indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un
numero di persone superiore a quello indicato nella carta
di circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624
170.Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a
motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il
conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani
e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e
deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con
una mano in caso di necessita' per le opportune manovre o
segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota
anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il
trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre
persone oltre al conducente, salvo che il posto per il
passeggero sia espressamente indicato nel certificato di
circolazione e che il conducente abbia un'eta' superiore a
diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai
fini del presente comma, della carta di circolazione dei
ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero
deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella
posizione determinata dalle apposite attrezzature del
veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1
di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare
oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano
lateralmente rispetto all'asse del veicolo o
longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i
cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e'
consentito il trasporto di animali purche' custoditi in
apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 299
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 148 a euro 594
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da
conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria
amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo
per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un
ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno
due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2,
il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta
giorni



 
Art. 45.
(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di educazione stradale)

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone».
2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma1 del presente articolo, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.




Note all'articolo 45
- Si riporta il testo dell'articolo 230 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
« 230. Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in
materia di comportamento stradale e di sicurezza del
traffico e della circolazione, nonche' per promuovere ed
incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto,
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno
e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone
appositi programmi, corredati dal relativo piano
finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria nelle
scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di
istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la
conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonche'
delle strade, della relativa segnaletica, delle norme
generali per la condotta dei veicoli, con particolare
riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di
comportamento degli utenti, con particolare riferimento
all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di
sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalita' di
svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con
l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia
municipale, nonche' di personale esperto appartenente alle
predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza puo'
prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che
collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese
eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
predispone annualmente un programma informativo sulla
sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle
Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce
sui risultati ottenuti. ».



 
Art. 46.
(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle
attivita' connesse alla sicurezza stradale)

1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attivita' di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, e' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attivita' connesse alla sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:
a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;
b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;
d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle societa' concessionarie;
e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;
f) favorire e promuovere il coordinamento delle attivita' finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalita' stradale di cui all'articolo 56 della presente legge;
g) favorire e promuovere il coordinamento delle attivita' di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilita';
h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilita', per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;
i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed e' composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero della salute;
d) un rappresentante del Ministero dell' interno;
e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
g) tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed fi, hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.
5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.
6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Note all'articolo 46
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno



 
Art. 47.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle
autostrade)

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano piu' elevati tassi di incidentalita' effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonche' di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonche' alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.
3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalita' di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.




Note all'articolo 47
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo n. 285 del 1992:
14.Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di
garantire la sicurezza e la fluidita' della circolazione,
provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade,
delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature,
impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e
relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica
prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni
di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle
violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e
alle altre norme ad esso attinenti, nonche' alle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle
concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono
altresi', in caso di manutenzione straordinaria della sede
stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purche'
realizzati in conformita' ai programmi pluriennali degli
enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti
dell'ente proprietario della strada previsti dal presente
codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia
diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i
poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice
sono esercitati dal comune



 
Art. 48.
(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete
autostradale e stradale di interesse nazionale)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionaleesistente, individuata ai sensi del presente decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.
3. Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonche' di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilita'. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonche' le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, e' contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonche' delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.
4. Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.
5. Per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente».
2. All'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'ultimo periodo e' soppresso.




Note all'articolo 48
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461:
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni, la rete autostradale e stradale classificata
di interesse nazionale e' individuata sulla base delle
tabelle allegate al presente decreto legislativo, che ne
costituiscono parte integrante.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi da 3 a 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495:
4.(Art. 2 Cod. Str.) Passaggi di proprieta' fra enti
proprietari delle strade
3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti
di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non
alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di
diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora
utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla
provincia o al comune.
4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali,
che attraversano i centri abitati con popolazione superiore
a diecimila abitanti, individuati a seguito della
delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4
del codice, sono classificati quali strade comunali con la
stessa deliberazione della giunta municipale con la quale
si procede alla delimitazione medesima.
5. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di
classificazione e di declassificazione delle strade
previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di
passaggio di proprieta' ed alle deliberazioni di cui ai
commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade o
dei tronchi di strade fra gli enti proprietari.
6. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada
e' oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile
per il rispetto dei termini previsti dal comma 7
dell'articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera
della giunta municipale per i tratti di strade interni ai
centri abitati con popolazione superiore a diecimila
abitanti.
7. Qualora l'amministrazione che deve prendere in
consegna la strada, o tronco di essa, non interviene nel
termine fissato, l'amministrazione cedente e' autorizzata a
redigere il relativo verbale di consegna alla presenza di
due testimoni, a notificare all'amministrazione
inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di
consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o
dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono
riportati gli estremi del verbale richiamato
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente
legge:
«4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti
con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse
nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via
definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri.;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della
individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
funzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i
compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello
nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea e dagli accordi internazionali.



 
Art. 49.

(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali e' richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocita' media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonche', in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.




Note all'articolo 49.
-Per il testo dell'articolo 116 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si vedano note all'articolo 17



 
Art. 50.
(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi
esercita attivita' di autotrasporto)

1. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del Ministro della salute da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.
3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 51.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilita' del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio della patente di guida per l'esercizio di attivita' di
autotrasportatore)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali e' richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, e' disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonche' il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni»;
b) al comma 6 dell'articolo 7-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 22, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticita' di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richiestedall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare e' rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validita' coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validita'».




Note all'articolo 51
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo n. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
"7.Responsabilita' del vettore, del committente del
caricatore e del proprietario della merce.
1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci
su strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela
della sicurezza della circolazione stradale e della
sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali
disposizioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei
soggetti che esercitano abusivamente l'attivita' di
autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2,
della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al
committente, al caricatore ed al proprietario della merce
che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non
sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che
operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti,
oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di
idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio
italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle merci trasportate, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro
della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su
strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente
del veicolo con il quale e' stato effettuato il trasporto
abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione
stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente,
nonche' il caricatore ed il proprietario delle merci
oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al
conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono
obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi
dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalita' di
esecuzione della prestazione, previste nella documentazione
contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da
parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della
circolazione stradale violate, e la loro responsabilita',
nei limiti e con le modalita' fissati dal presente decreto
legislativo, sia accertata dagli organi preposti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i
comportamenti diretti a far gravare sul vettore le
conseguenze economiche delle sanzioni applicate al
committente, al caricatore ed al proprietario della merce
in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza
della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato
stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un
accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo
5, in caso di accertato superamento, da parte del
conducente del veicolo con cui e' stato effettuato il
trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo 142
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi
di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso
decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia
stradale che hanno accertato le violazioni, il committente,
o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la
documentazione dalla quale risulti la compatibilita' delle
istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla
esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il
rispetto della disposizione di cui e' stata accertata la
violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione,
il vettore ed il committente sono sempre obbligati in
concorso con l'autore della violazione.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza
sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato
stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un
accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo
5, il committente e' tenuto ad acquisire la fotocopia della
carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la
dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la
regolarita' dell'iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora
non sia stata acquisita tale documentazione, al committente
e' sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974,
n. 298, e successive modificazioni.
6. Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di cui
ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle
seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la
sicurezza della circolazione:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocita');
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e
sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al
comma 9 dello stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone e cose).
7. Il caricatore e' in ogni caso responsabile laddove
venga accertata la violazione delle norme in materia di
massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e di quelle relative alla corretta
sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati
articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la
morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e
la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei
veicoli per i quali e' richiesta la patente di guida di
categoria C o C+E, e' disposta la verifica, presso il
vettore, il committente, nonche' il caricatore e il
proprietario della merce oggetto del trasporto, del
rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione
stradale previste dal presente articolo e dall'articolo
83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.".
-Si riporta di seguito il testo dell'articolo 83 bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
Art. 83-bis. Tutela della sicurezza stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi
1. l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui
all' articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e
tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal
Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del
gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo
medio del carburante per chilometro di percorrenza, con
riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la
relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie
dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di
giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei
costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto
di terzi rappresentata dai costi del carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente
articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di
adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i
costi del carburante sostenuti dal vettore e sono
sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul
mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in
forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione
di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto
della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e
condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle
parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal
vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli
fini civilistici e amministrativi, la parte del
corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo
del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto
prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture
emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal
vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata
sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1,
laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore
preso a riferimento al momento della sottoscrizione del
contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada
non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell' articolo
6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la
fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini
civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo
dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto
dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la
classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il
trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a
quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella
fattura.
7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa
da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota
dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto
dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia
almeno pari a quella identificata come corrispondente a
costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di
cui al comma 2.
8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore,
diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un
importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore
puo' chiedere al mittente il pagamento della differenza.
Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non
sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore
si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del
completamento della prestazione di trasporto.
9. Se il committente non provvede al pagamento entro i
quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro
i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda
d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice
competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di
procedura civile, producendo la documentazione relativa
alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, la carta di circolazione del
veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la
fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di
trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto
pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene
determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai
sensi dei commi 7 e 8. ll giudice, verificata la
regolarita' della documentazione e la correttezza dei
calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto
motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di
procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore
senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del
decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura
civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta
opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro
IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando non saranno disponibili le
determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento
alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza
chilometrica, gli indici sul costo del carburante per
chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base
dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del
Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del
gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di
categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle della
committenza.
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente
articolo trovano applicazione con riferimento alle
variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere
dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a
partire da tale data.
12. ll termine di pagamento del corrispettivo relativo ai
contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano
parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni
di trasporto, e' fissato in trenta giorni dalla data di
emissione della fattura da parte del creditore, salvo
diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori di cui all' articolo 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Ferme restando le sanzioni previste dall' articolo 26
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall' articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la
sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura
per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e
servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo
di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali
di ogni tipo previsti dalla legge.
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate
dall'autorita' competente, individuata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo
economico
16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni
introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano
stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo
volontario concluso, tra la maggioranza delle
organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei
servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale
per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo
svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico
settore merceologico.
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e
uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti
non possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita'
commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici
minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi
circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o
nella stessa area, attivita' e servizi integrativi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono
principi generali in materia di tutela della concorrenza e
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'
articolo 117 della Costituzione.
19. All' articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto
al relativo albo professionale» sono sostituite dalle
seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative
vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
20. All' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura
di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»
sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione
del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti
ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza
e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei
principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e
della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di
sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto i criteri di
vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti
di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli
interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui
all' articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli
importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente
articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con
particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
e fiscale delle indennita' di trasferta e
all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro
dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le
prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi
per la formazione professionale e per processi di
aggregazione imprenditoriale.
24. (soppresso)
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata
la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle
prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori
di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all' articolo 2 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo
precedente rilevano nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di
euro, e' riconosciuto un credito di imposta corrispondente
a quota parte dell'importo pagato quale tassa
automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di
massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate,
posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura
del credito di imposta deve essere determinata in modo tale
che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a
11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del
credito spettante per i veicoli di massa massima
complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. ll credito
di imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non
concorre alla formazione del valore della produzione netta
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti
delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni .
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei
limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e,
limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non
imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non
imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni
applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 29 .
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e
alla formazione professionale sono destinate risorse
rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di
euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente
comma .
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24,
25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui
106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili
sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273,
sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi
consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente
decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.
31. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
individua, tra le misure del presente articolo, quelle
relativamente alle quali occorre la previa verifica della
compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato, ai sensi dell' articolo 87 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea.
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo n. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
"7-bis. Istituzione della scheda di trasporto.
1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza
stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio
dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:
«scheda di trasporto», da compilare a cura del committente
e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita',
a cura del vettore. La scheda di trasporto puo' essere
sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente,
che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasporto di merci a collettame, cosi' come definito dal
decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione
idonea ai fini della procedura di accertamento della
responsabilita' di cui all'articolo 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il
contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono
figurare le indicazioni relative al vettore, al
committente, al caricatore ed al proprietario della merce
nei casi indicati dal decreto stesso, cosi' come definiti
all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla
tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi
di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto
individua le categorie di trasporto di merci a collettame,
ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, nonche' i documenti di
trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o
dalle convenzioni internazionali, o da altra norma
nazionale in materia di autotrasporto di merci, da
considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda
di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto
o non veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800
euro.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non
porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in
alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra
documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento
della violazione, e' sempre disposto il fermo
amministrativo del veicolo, che verra' restituito al
conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata
esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto
redatto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa,
il contratto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente deve essere esibita entro il termine di
quindici giorni successivi all'accertamento della
violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal
quale dipende l'organo accertatore, provvede
all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214
e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri
che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero
non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di
trasporto di cui al comma 3. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo n. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
"22. Codice comunitario.
1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata
dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e'
conforme al modello previsto dall'allegato II.
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida
«C», ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve essere
indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il
conducente ha conseguito la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza
di validita' della carta.
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida
«D», ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere
indicato il codice comunitario armonizzato «95», se il
conducente ha conseguito la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone e la data di
scadenza di validita' della carta.
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del
conducente rilasciata dagli altri Stati membri del-l'Unione
europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del
conducente e' subordinata al possesso della patente di
guida in corso di validita'.
6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,
dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno
Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli
adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria
qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione
del conducente con:
a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla
patente di guida;
b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE)
n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,
dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno
Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli
adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria
qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione
del conducente, con il codice comunitario armonizzato «95»
riportato sulla patente di guida.
7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticita' di cui
all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, puo' conseguire la patente di guida
corrispondente alle categorie della patente estera
posseduta il conducente titolare di patente di guida
rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le
condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136,
comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose
avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione
del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione
della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la
propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del
rilascio della patente, al titolare e' rilasciato anche un
duplicato della carta di qualificazione del conducente con
scadenza di validita' coincidente con quella della carta di
qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si
applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di
autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e
titolare di carta di qualificazione del conducente
rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di
guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da
uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di
patente rilasciata da Stato terzo con il quale non
sussistono le condizioni di reciprocita' richieste
dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285
del 1992, che scada di validita'.".



 
Art. 52.
(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio
stradale in violazione della normativa comunitaria)

1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:
«Art. 46-bis. - (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). - 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonche' della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonche' la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice»;
b) il quarto comma dell'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
«Qualora le violazioni di cui agli articoli
26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Note all'articolo 52.
Il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25
ottobre 1993, e' pubblicato nella G.U.C.E. 12 novembre
1993, n. 279.
Si riporta il testo dell'articolo 60 della legge 6 giugno
1974, n. 298, come modificato dalla presente legge:
"60. Prevenzione e accertamento degli illeciti.
La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti
nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di
polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia
stradale a norma dell'art. 137 del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale approvato con
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
Delle violazioni accertate deve essere data notizia
all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova
la provincia di immatricolazione del veicolo.
Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del
titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione da' notizia al competente
comitato provinciale per l'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi.
Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano
commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente
attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio,
si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni."



 
Art. 53.
(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali
legati al consumo di alcool)

1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). - 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' vietata lavendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.
2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresi' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree e' vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.
5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni».
2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato.




Note all'articolo 53.
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214:
"6-bis. Divieto di somministrazione di bevande
superalcoliche sulle autostrade.
1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con
accesso sulle strade classificate del tipo A di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietata la
somministrazione di bevande superalcoliche.".



 
Art. 54.
(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool
nelle ore notturne)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.




Note all'articolo 54.
-Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dalla
presente legge:
"6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei
rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di
ebbrezza.
1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le
parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, con particolare
riferimento all'informazione sui rischi conseguenti
all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di
bevande alcoliche».
2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della
licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono,
con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di
intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche'
chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in
spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone
fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la
vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle
tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal
questore in considerazione di particolari esigenze di
sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato,
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto
di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore
6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in
considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si
applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31
dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16
agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al
comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre le ore
24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un
apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo
precursore chimico o elettronico, a disposizione dei
clienti che desiderino verificare il proprio stato di
idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono
altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei
locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi
livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare
espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle
bevande alcoliche piu' comuni che determinano il
superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di
ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche
sulla base del peso corporeo.
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti
balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e
secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a
svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di
intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla
somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni
della settimana, nel rispetto della normativa vigente in
materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze
comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le
ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate
per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago
di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per
lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al
presente comma non si applica l'articolo 80 del citato
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2,
2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora
siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte
violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e
2-quinquies e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione
dell'autorita' competente. l'inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a
euro 1.200.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro della salute, con proprio
decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al
comma 2.".
- Si riportano i testi degli articoli 4, comma 1 e 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, 114:
4.Definizioni e ambito di applicazione del decreto.
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di
importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale,
l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da
banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie
di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali
di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di
vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei
comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi
superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a
1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi
superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per
superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o
imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di
consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita
nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o
altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
7.Esercizi di vicinato.
1. (soppresso)
2. Nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui al
comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia
urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti
edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle relative
alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di
applicazione della disposizione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c).
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli
esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti
di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77 , e'
consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione
che siano esclusi il servizio di somministrazione e le
attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
- Si riportano i testi degli articoli 80 e 86 del TUPLS
di cui al Regio decreto 18 giugno n. 131, n. 773:
80. (art. 78 T.U. 1926). - L'autorita' di pubblica
sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di
un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di
aver fatto verificare da una commissione tecnica la
solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di
uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso
di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di
prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
la licenza.
86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza
licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri
esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino,
birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne'
sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e
simili.
La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o
il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda
alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di
qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche
indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici
diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui
al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero
per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in
circoli privati
86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza
licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri
esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino,
birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne'
sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e
simili.
La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o
il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda
alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di
qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche
indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici
diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui
al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero
per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in
circoli privati



 
Art. 55.
(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici
pericolosi per la guida dei veicoli)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.
3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosita' per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.
4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro seimesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 e' consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.
7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.
9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.




Note all'articolo 55.
Si riporta il testo dell'articolo 79 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219:
"79. Segni o pittogrammi.
1. L'imballaggio esterno e il foglio illustrativo
possono, previa autorizzazione dell'AIFA, riportare segni o
pittogrammi finalizzati a rendere piu' esplicite alcune
informazioni di cui agli articoli 73 e 77, comma 1, nonche'
altre informazioni compatibili con il riassunto delle
caratteristiche del prodotto, utili per il paziente, ad
esclusione di qualsiasi elemento di carattere
promozionale."



 
Art. 56.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalita' stradale)

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalita' per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalita' stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.




Note all'articolo 56.
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".



 
Art. 57.

(Misure alternative alla pena detentiva)

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo 33 della presente legge, a richiesta di parte puo' essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attivita' nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.




Note all'articolo 57.
Si riporta il testo dell'articolo 47 della legge 26
luglio 1975, n. 354:
"47. Affidamento in prova al servizio sociale.
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il
condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori
dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da
scontare.
2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei risultati
della osservazione della personalita', condotta
collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in
cui si puo' ritenere che il provvedimento stesso, anche
attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca
alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del
pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere
disposto senza procedere all'osservazione in istituto
quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha
serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui
al comma 2.
4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio
sociale e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
della pena, il magistrato di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve
essere rivolta, puo' sospendere l'esecuzione della pena e
ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione
dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di
sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che
decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non e'
accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non puo'
essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza
successivamente proposta.
5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui
sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla
dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che
durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova
il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o
soggiorni in un comune determinato; in particolare sono
stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto
e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla
vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua
famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento
del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni
dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della
prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la
pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale
di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in
disagiate condizioni economiche, puo' dichiarare estinta
anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa.
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che
abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo
concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della sua personalita',
puo' essere concessa la detrazione di pena di cui
all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e
69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3."



 
Art. 58.
(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)

1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali puo' essere individuata la persona fisica interessata»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento».




Note all'articolo 58.
Si riporta il testo dell'articolo 74 decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dalla presente
legge:
"74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici.
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la
circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone
invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a
traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di
diciture dalle quali puo' essere individuata la persona
fisica interessata.
2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e
l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati
sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro
diretta visibilita' se non in caso di richiesta di
esibizione o di necessita' di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in
caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di
esposizione sui veicoli di copia del libretto di
circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti
per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri
storici ed alle zone a traffico limitato continuano,
altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.".



 
Art. 59.
(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del
rinnovo della patente)

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
 
Art. 60.

(Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocita' e di impianti attivati dal rilevamento della velocita' dei veicoli in arrivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.
 
Art. 61.
(Modalita' di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n.
285 del 1992 da parte degli enti locali)

1. Agli enti locali e' consentita l'attivita' di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprieta' o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 44):
Presentato dall'on. Karl Zeller ed altri il 29 aprile 2008.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 4 giugno 2008 con pareri delle commissioni. I, II, V, X, XII.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 30 settembre 2008, il 16 dicembre 2008, il 13 e 27 gennaio 2009; il 18 e 26 febbraio 2009; il 31 marzo 2009; il 7, 21, 22, 23, 28 e 29 aprile 2009; il 14, 19 e 20 maggio 2010.
Assegnato nuovamente alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede legislativa, il 27 maggio 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, X e XII.
Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, 1'11, 16, 17 e 30 giugno 2009; il 1°, 7, 8 e 14 luglio 2009 ed approvato in un T.U. con gli atti nn. C. 419 (on. Manlio Contento), 471 (on. Anna Teresa Formisano e on. Nunzio Francesco Testa) , 649 (on. Michele Pompeo Meta ed altri), 772 (on. Gabriella Carlucci), 844 (on. Andrea Lulli ed altri), 965 (on. Gianfranco Conte), 1075 (on. Silvia Velo ed altri), 1101 (on. Costantino Boffa ed altri), 1190 (on. Silvia Velo ed altri), 1469 (on. Massimo Vannucci), 1488 (on. Beatrice Lorenzin ed altri), 1717 (on. Silvano Moffa ed altri), 1737 (on. Eugenio Minasso ed altri), 1766 (on. Gabriella Giammanco), 1998 (on. Guido Dussin ed altri), 2177 (on. Giulia Cosenza), 2299 (on. Emerenzio Barbieri), 2322 (Consiglio regionale Veneto), 2349 (Consiglio regionale Veneto), 2406 (on. Maria Elena Stasi), 2480 (on. Alessandro Bratti e on. Carmen Motta), il 21 luglio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1720):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni.), in sede referente, il 28 luglio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 28 e 29 luglio 2009; il 16, 23, 24 e 30 settembre 2009; il 1° ottobre 2009; il 18, 25 e 26 novembre 2009; il 9 dicembre 2009; il 27 gennaio 2010; il 10 e 24 febbraio 2010; il 17 marzo 2010; il 14, 15, 20, 21, 27 e 28 aprile 2010; il 4 maggio 2010.
Assegnato nuovamente alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede redigente, il 5 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª , 9ª , 10ª , 12ª , 13ª , 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede redigente, il 5 maggio 2010 ed il 14 luglio 2010.
Esaminato in aula il 2 marzo 2010; il 27 aprile 2010; il 4 e 5 maggio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 6 maggio 2010.
Camera dei deputati (atto n. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717- 1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 18 maggio 2010 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 18, 19, 25, 26 e 27 maggio 2010; il 3, 8 e 23 giugno 2010.
Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 6 luglio 2010 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa il 6, 7, 13 luglio 2010 ed approvato, con. modificazioni, il 14 luglio 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 1720-B):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, 19 luglio 2010 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 20, 21 e 22 luglio 2010.
Assegnato nuovamente alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede redigente, il 26 luglio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª , 2ª , 5ª , 6ª , 7ª , 10ª , 12ª e Questioni regionali.
Esaminato in aula il 20 ed il 27 luglio 2010 ed approvato i1 28 luglio 2010.




Note all'articolo 61.
-Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250:
"5. Modalita' di esercizio dell'impianto.
1. L'esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle
norme di omologazione od approvazione, per le finalita' per
cui sono stati autorizzati, e comunque nei limiti di cui
all'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
2. Gli impianti non sono interconnessi con altri
strumenti, archivi o banche dati.
3. Gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi di
polizia stradale e devono essere nella disponibilita' degli
stessi. Durante il funzionamento degli impianti non e'
necessaria la presenza di un organo della polizia stradale.
4. L'accertamento delle violazioni rilevate, come
previsto dall'articolo 385 del regolamento di attuazione
del codice strada, puo' essere effettuato in tempo
successivo con esonero della contestazione immediata.".



 
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