Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 luglio 2010 |
Attuazione del decreto 23 giugno 2010 riguardante l'arresto temporaneo straordinario obbligatorio dell'attivita' di pesca. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento di base e, in particolare, l'art. 24, primo paragrafo; Visto il regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento applicativo; Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti in data 16 luglio 2010 registro n. 3 foglio 279, in corso di pubblicazione, ed in particolare il comma 4, dell'art. 7 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalita' di attuazione dello stesso; Considerato necessario dare attuazione al predetto comma 4 del citato decreto ministeriale 23 giugno 2010;
Decreta:
Art. 1 Presentazione dell'istanza
1. Entro cinque giorni dall'inizio dell'arresto temporaneo straordinario previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 23 giugno 2010, l'armatore deve trasmettere, tramite raccomandata a.r., apposita istanza, redatta secondo lo schema riportato in allegato (All.1 o 1Bis) al presente decreto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sita in viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma. |
| Art. 2 Requisiti essenziali
1. L'istanza di cui al precedente articolo deve contenere l'autorizzazione rilasciata dal proprietario dell'unita' da pesca all'armatore per la presentazione della stessa, nonche' la dichiarazione che l'unita' e' regolarmente armata ed equipaggiata e, inoltre, per le unita' iscritte da piu' di due anni, l'operativita' per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto. |
| Art. 3 Attestazione del periodo di arresto
1. Entro cinque giorni dal termine del periodo di arresto temporaneo, l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione stessa, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per ciascuna unita', un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato (All. 2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale del 23 giugno 2010, l'effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio, nonche', i controlli effettuati per l'accertamento dello stesso. 2. L'Autorita' marittima certifica, inoltre, che l'unita' ha i requisiti di cui al precedente art. 2 ed allega alla predetta attestazione copia dei documenti di bordo necessari per tale verifica. 3. Nella predetta attestazione e' indicata l'eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5, dell'art. 2, del decreto ministeriale del 23 giugno 2010 e l'attivita' di controllo svolta. |
| Art. 4 Ulteriori adempimenti
1. L'unita', posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non e' ammessa alla compensazione e alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto ministeriale. 2. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 7, comma 3 del decreto ministeriale, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione all'ufficio di iscrizione e all'Autorita' marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attivita' a strascico e/o volante e l'Autorita' marittima competente procede a sigillare le stesse. 3. L'opzione di cui al precedente comma comporta la mancata ammissione all'aiuto di cui all'art. 4 del decreto ministeriale. |
| Art. 5 Ulteriori disposizioni
1. Il presente decreto si applica anche alle unita' iscritte nei compartimenti della regione Sardegna e Sicilia che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi del comma 3, dell'art. 2 del decreto ministeriale. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 19 luglio 2010
Il direttore generale: Abate |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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