IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che il Commissario delegato provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonche' delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi; Visto l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, con cui si dispone che per assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative necessarie per il superamento della situazione d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il Commissario delegato si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito, il Commissario delegato puo' individuare uno o piu' soggetti attuatori a cui affidare settori di intervento sulla base di apposite direttive allo scopo impartite; Visto l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, con cui si dispone che per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009 e del predetto art. 2, si avvale anche dell'ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile per i connessi aspetti amministrativi e contabili che provvede con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, con cui si dispone che il Commissario delegato provvede in termini di somma urgenza alla realizzazione di moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e' stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E», ed ove del caso di tipo «F», in conseguenza degli eventi simici del 6 aprile 2009, con i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo art. 2, in considerazione del carattere di provvisorieta' dei moduli abitativi; Visto l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, con cui si dispone che il Commissario delegato provvede in termini di somma urgenza alla realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio, e delle relative opere di urbanizzazione, con le medesime modalita' sopra indicate; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP); Visto l'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, con cui si dispone che per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP) di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, restano ferme le competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile; Visto l'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, con cui si autorizza il Dipartimento della protezione civile a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare all'attuazione delle iniziative necessarie al rientro nella normalita', nonche' ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni possibile tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi ed interventi di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati. Visto l'art. 8, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 con cui si dispone che al fine di garantire un'efficace supervisione dell'azione di gestione da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse di cui al punto precedente, e' istituito un Comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto da cinque componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 con il quale e' stato nominato il Comitato dei Garanti di cui al punto precedente; Visto l'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, con cui si dispone che per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo opera con le risorse pubbliche e private a vario titolo destinate alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma del 6 aprile 2009, e che dalla data del 1° febbraio 2010, le somme rivenienti da donazioni ed atti di liberalita' destinati al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo affluiscono sulla predetta contabilita' speciale; Ritenuto che al fine di adempiere con efficacia ed efficienza ai compiti di cui alla richiamata normativa e' indispensabile delineare compiutamente le attivita' che rientrano nella competenza del Dipartimento della protezione civile in merito al completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP); Ritenuto pertanto di formulare alcuni indirizzi interpretativi ed applicativi delle predette norme;
Decreta:
Art. 1
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per le motivazioni indicate in premessa, e' autorizzato a portare a compimento tutte le iniziative gia' avviate o da avviare nella regione Abruzzo per il completamento del Progetto CASE, dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio (MUSP), anche ad uso ufficio. 2. Resta ferma la competenza del Commissario delegato Presidente della regione Abruzzo, anche avvalendosi del Vice Commissario Vicario Sindaco del comune di L'Aquila, per la realizzazione di eventuali nuovi moduli abitativi provvisori per le esigenze della medesima citta'. 3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in ragione della specifica provenienza e destinazione (diversa dalla ricostruzione) delle donazioni raccolte dal Dipartimento della protezione civile, continua ad utilizzare le medesime risorse per la realizzazione degli specifici interventi approvati o da approvare da parte del Comitato dei garanti di cui in premessa. 4. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2010
Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 54 |