Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 luglio 2010
Definizione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2010-2011.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a);
Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si e' provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544 «Requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio» e, in particolare la tabella n. 7 che ne fa parte integrante, in cui viene stabilita la numerosita' minima per gruppi di classi di laurea;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 in cui viene disposto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;
Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;
Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011, riferito alle predette disposizioni;
Vista la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2010-2011 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e trasmesso in data 1° giugno 2010 alla conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in vista dell'accordo formale;
Considerata tuttavia la necessita' di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;
Vista la potenziale offerta formativa cosi' come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264;
Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'osservatorio delle professioni sanitarie, della Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nonche' il Presidente della conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999 sopra citato, la programmazione va definita tenendo anche conto del fabbisogno di professionalita' del sistema sociale e produttivo;
Ritenuto di condividere i criteri stabiliti dal predetto gruppo tecnico, ovvero: di accogliere l'offerta potenziale formativa definita da tutte le universita', qualora risulti a livello nazionale al di sotto del fabbisogno professionale; di definire in riduzione la stessa offerta qualora risulti complessivamente al di sopra del fabbisogno professionale, riconducendola ai fabbisogni dei rispettivi ambiti regionali o di quelli limitrofi; di non disporre la programmazione nei casi in cui non sia rispettata la numerosita' minima di cui alla richiamata tabella n. 7, parte integrante del decreto ministeriale n. 544/2007; di non accogliere l'offerta potenziale in caso di formazione con sistema in teledidattica;
Visto il parere del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, espresso in data 23 giugno 2010;
Ritenuto di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle regioni e delle province autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;
Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2010/2011 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le universita';

Decreta:

Art. 1

1. Limitatamente all'anno accademico 2010/2011, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e' definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Parte di provvedimento in formato grafico


2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.
 
Art. 2

1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 16 maggio 2008.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2010

Il Ministro: Gelmini
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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