Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 luglio 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela nebbioli Alto Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla proposta del consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Bramaterra» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 24 aprile 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bramaterra» in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.
 
Art. 2

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.
 
Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bramaterra» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
 
Art. 5

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 
ANNESSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "BRAMATERRA".

Art. 1 Denominazione e vini.
La denominazione di origine controllata "Bramaterra" e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni: "Bramaterra" "Bramaterra" riserva.

Art. 2 Base ampelografica.
I vini a denominazione di origine controllata "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dai vigneti aventi la seguente composizione varietale: Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 80 %; Croatina : fino ad un massimo del 30 %; Uva rara (Bonarda novarese) e Vespolina da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20%

Art. 3 Zona di produzione delle uve.
La zona di produzione delle uve dei vini "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva , comprende i terreni comunali di Masserano, Brusnengo, Curino, Roasio, Villa del Bosco, Sostegno e Lozzolo situati nelle zone collinari a nord della strada statale n. 142.

Art. 4 Norme per la viticoltura.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Bramaterra" e " Bramaterra"riserva devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche qualitative tradizionali.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argilloso, limoso, roccioso, sabbioso, calcareo, siliceo e loro eventuali combinazioni; - giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati; - altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.; - esposizione: adatta da assicurare un'idonea maturazione delle uve; - densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000; - forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; E' consentita esclusivamente l'irrigazione di soccorso .
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
-------------------------------------------------------------- vini resa uva t/ha titolo alcolometrico vol. min. naturale -------------------------------------------------------------- "Bramaterra" 7,5 11.50 % vol. -------------------------------------------------------------- "Bramaterra" riserva 6,7 12.00 % vol. --------------------------------------------------------------

La resa massima ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bramaterra" e"Bramaterra" Riserva con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di t 6,7.
Le uve destinate alla produzione del vino"Bramaterra" e "Bramaterra" riserva che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12.00 % Vol.
La denominazione di origine controllata "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva" puo' essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo purche' il vigneto abbia un'eta' di impianto di almeno 7 anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari :
-----------------------------------------------------
vini -----------------------------------------------------
"Bramaterra" e "Bramaterra"riserva ----------------------------------------------------- Anno di impianto Resa uva t/ha Tit.alc. volumico
minimo naturale ----------------------------------------------------- terzo 4,0 12,00 % vol. quarto 4,7 12,00 % vol. quinto 5,4 12,00 % vol. sesto 6,0 12,00 % vol. -----------------------------------------------------

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata da! precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 Norme per la vinificazione.
1.Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento del vino "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva devono essere effettuate nel territorio dei seguenti comuni: Lozzolo, Roasio, in provincia di Vercelli; Brusnengo, Curino, Masserano, Sostegno, Villa del Bosco e Lessona in provincia di Biella.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:
------------------------------------------------------------- vini resa uva/vino Produzione max vino l/ha ------------------------------------------------------------- "Bramaterra" 70% 5.250 ------------------------------------------------------------- "Bramaterra" riserva 70% 4.700 -------------------------------------------------------------

Per l'impiego della menzione "vigna" , fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra , la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
tipologia Durata di cui in A decorrere dal
mesi legno "Bramaterra" 22 18 1° novembre "Bramaterra" dell'anno di riserva 34 24 raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino, per non piu' del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: "Bramaterra": dal 1° settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell'uva; "Bramaterra" riserva": dal 1 ° settembre del terzo anno successivo a quello della raccolta dell'uva.
6. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Bramaterra" piu' giovane a "Bramaterra"piu' vecchio o viceversa.
7. Per i vini "Bramaterra" la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Coste della Sesia" rosso .
8. Il vino "Bramaterra"e "Bramaterra" riserva puo' essere classificato, con la denominazione di origine controllata "Coste della Sesia" rosso , purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6 Caratteristiche al consumo.
1. I vini "Bramaterra"e " Bramaterra" riserva all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Bramaterra" : - colore: rosso granato con riflessi aranciati; - odore: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento; - sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.; "Bramaterra"con menzione "vigna": 12,00% Vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
"Bramaterra"Riserva : colore: rosso granato con riflessi aranciati; odore: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento; sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.; "Bramaterra" riserva con menzione "vigna": 12.00% Vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23 g/l. I suddetti vini possono presentare sentore di legno.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7 Etichettatura designazione e presentazione.
1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine "Bramaterra" e" Bramaterra" riserva e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Bramaterra" e " Bramaterra" riserva , e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione del vino "Bramaterra"e "Bramaterra" riserva , la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione "vigna" e relativo toponimo purche':
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella Lista positiva istituita dall'organismo che detiene l'apposito schedario viticolo della Denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Bramaterra"o " Bramaterra" riserva, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
4. Nella designazione e presentazione del vino "Bramaterra"e " Bramaterra" riserva , e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 Confezionamento.
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Bramaterra" e "Bramaterra" Riserva anche con menzione vigna , ai fini dell'immissione al consumo, devono essere di vetro di colore scuro e di capacita' corrispondenti ai volumi nominali ammessi dalla normativa vigente, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 1.500 cl , con l'esclusione del contenitore da 200 cl e della dama.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
 
Allegato A
codici
----------------------------------------------------------- BRAMATERRA B196 X 160 2 X X A 1 X ----------------------------------------------------------- BRAMATERRA RISERVA B196 X 160 2 A X A 1 X ----------------------------------------------------------- BRAMATERRA VIGNA B196 X 160 2 V X A 1 X ----------------------------------------------------------- BRAMATERRA RISERVA VIGNA B196 X 160 2 A V A 1 X ----------------------------------------------------------- Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti ----------------------------------------------------------- BRAMATERRA B196 X 160 2 X X A 0 X -----------------------------------------------------------

 
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