Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 21 maggio 2010, n. 123 |
Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni; Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 15, comma 2; Visto l'articolo 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che con decreto interministeriale siano definite le norme istitutive dell'ente, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), derivante dalla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, contestualmente soppressi, in un unico istituto denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Visto l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto l'articolo 25, comma 2, lettera e), della legge 23 luglio 2009, n. 99; Visto l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 febbraio 2010; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei Deputati; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota del 24 maggio 2010; Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nei termini previsti;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Costituzione
1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di seguito denominato anche Istituto, e' ente pubblico di ricerca, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. Nell'ISPRA, retto dal presente regolamento, nonche' da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 14, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. L'ISPRA e' istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. 3. L'ISPRA e' sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali. 4. L'ISPRA ha sede in Roma. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali puo' istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali in materia ambientale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 38, del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, (S.O.): «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. 4. Lo statuto dell'agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.». - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, (S.O.). - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285: «Art. 1-bis (Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale). - 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresi' al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non piu' impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie. 2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attivita' nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA. 3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalita' definite con il medesimo regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5, dell'art. 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282. 6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche' le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle societa' a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.». - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151. - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, (S.O.): «2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.». - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, (S.O.): «3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.». - Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009, n. 97: «4. L'ISPRA, nell'ambito del consiglio federale presso di esso operante, assicura il coordinamento delle attivita' realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonche' il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.». - Si riporta il testo dell'art. 25, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, (S.O.): «Art. 25 (Delega al Governo in materia nucleare). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalita' e i principi direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione; b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente; c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali; d) previsione delle modalita' che i titolari di autorizzazioni di attivita' devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita; e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e universita'; f) determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'art. 120 della Costituzione; g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del progetto approvato; i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, gia' concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorita' competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attivita', avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee; m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica; n) previsione delle modalita' attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il "decommissioning"; o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti; p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi; q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita'. 3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 4. Al comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale". 5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 7. All'art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2".». - Si riporta il testo del comma 35-octies, dell'art. 17, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini.», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150: «35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e' scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 28, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.».
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| Art. 2 Compiti istituzionali
1. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonche' di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversita' marina e terrestre e delle rispettive colture, nonche' alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni gia' di competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS. 2. Con riferimento alle attivita' di cui al comma precedente, l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui all'articolo 15 del presente regolamento, lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualita' e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori. |
| Art. 3 Disposizioni finanziarie e contabili
1. Al conseguimento dei fini istituzionali, l'ISPRA provvede: a) con il contributo annuale dello Stato; b) con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche' da organizzazioni internazionali; c) con i proventi di beni costituenti il proprio patrimonio o derivanti dallo sfruttamento economico di eventuali brevetti e invenzioni; d) con i proventi derivanti dalle attivita' di promozione, vendita di servizi e prodotti e, ove non sussistano profili di incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' dalla diffusione delle proprie pubblicazioni. 2. Per l'amministrazione e la contabilita' l'Istituto emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 3. L'Istituto e' sottoposto alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, ed e' inserito nella tabella A allegata alla stessa legge.
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, (S.O.). - La legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298. - Si riporta il testo della tabella A allegata alla citata legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni: «Tabella A Accademia nazionale dei lincei Aereo club d'Italia Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) Agenzia nazionale per la sicurezza del volo Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n. 266/1993 Agenzia per la diffusione delle teconologie per l'innovazione Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) Agenzia spaziale italiana Automobile club d'Italia Autorita' garante della concorrenza e del mercato Autorita' portuali Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo Aziende di promozione turistica Aziende e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto legislativo n. 502/1992 Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP) Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate Centro europeo dell'educazione (CEDE) Club alpino italiano Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) Comitato per l'intervento nella SIR Commissione nazionale per la societa' e la borsa (CONSOB) Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10000 abitanti Consiglio nazionale delle ricerche Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura Consorzi interuniversitari Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti pubblici Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali Consorzio canale Milano-Cremona-Po Consorzio del Ticino Consorzio dell'Adda Consorzio dell'Oglio Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste Consorzio per la zona agricola industriale di Verona Ente acquedotti siciliani Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano Ente autonomo del Flumendosa Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma Ente irriguo Umbro-Toscano Ente mostra d'oltremare di Napoli Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) Ente nazionale corse al trotto Ente nazionale italiano turismo Ente nazionale per il cavallo italiano Ente nazionale per la cellulosa e la carta Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) Ente nazionale sementi elette Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS) Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Ente risorse idriche molise (ERIM) Ente teatrale italiano Ente zona industriale di Trieste Enti parchi nazionali Enti parchi regionali Enti provinciali per il turismo Enti regionali di sviluppo agricolo Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como Gestioni governative ferroviarie Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE) Istituti sperimentali agrari Istituti zooprofilattici sperimentali Istituto agronomico per l'Oltremare Istituto centrale di statistica (ISTAT) Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima Istituto di biologia della selvaggina Istituto di studi e analisi economica (ISAE) Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" Torino Istituto italiano di medicina sociale Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente Istituto nazionale della nutrizione Istituto nazionale di alta matematica Istituto nazionale di fisica nucleare Istituto nazionale di geofisica Istituto nazionale di ottica Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale) Istituto nazionale economia agraria Istituto nazionale per la fisica della materia Istituto nazionale per le conserve alimentari Istituto papirologico "Girolamo Vitelli" Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 142/1990 Jockey club d'Italia Lega italiana per la lotta contro i tumori Lega navale italiana Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992 Province Regioni Riserva fondo lire UNRRA Scuola superiore dell'economia e delle finanze Societa' degli Steeple-chases d'Italia Soprintendenza archeologica di Pompei Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli Stazioni sperimentali per l'industria Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti Universita' statali, istituti istruzione universitaria e enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale».
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| Art. 4 Organi dell'Istituto
1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 9, sono: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio scientifico; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano gli emolumenti da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 5 Il presidente
1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle competenti commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina. 2. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'ente; b) predispone il piano triennale delle attivita' e l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle direttive generali del Ministro vigilante, tenendo conto degli eventuali suggerimenti e proposte di cui all'articolo 8, comma 2, e stipula la convenzione con il Ministro, di cui all'articolo 12, comma 4, predisposta in coerenza con le direttive generali anzidette; c) assicura l'unita' di indirizzo delle attivita' dell'ente; d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno di cui all'articolo 6, predisponendo i relativi atti, nonche' provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio stesso, ovvero nei casi d'urgente necessita', salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva; e) convoca e presiede il consiglio scientifico; f) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attivita' svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno; g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151: «2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».
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| Art. 6 Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto. 2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attivita' dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare: a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti; b) verifica la compatibilita' finanziaria dei programmi di attivita'; c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonche' le variazioni di bilancio; d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera: inoltre il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze; delibera, sentito il Consiglio scientifico, il piano triennale delle attivita'; e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente. 3. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Il consiglio puo' essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 4. Per la validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 5. In caso di urgenza, il presidente puo' convocare il consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei revisori rivolta al presidente, quando cio' si renda necessario per l'esercizio dei poteri ad esso inerenti. 6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale e' firmato dal presidente e dal segretario. |
| Art. 7 Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale, ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I rimanenti componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare iscritti al registro dei revisori contabili ovvero di comprovata capacita' giuridico-amministrativa. Almeno uno di tali componenti e' scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti. 2. Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso e' attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193: «Art. 2 (Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale. 2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile. 4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.». - Si riporta il testo dell'art. 2409-bis del codice civile: «Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore contabile o da una societa' di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attivita' di revisione prevista per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.».
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| Art. 8 Il consiglio scientifico
1. Il consiglio scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' composto: a) dal Presidente e da cinque membri, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza dell'Istituto; b) da un membro eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA, al quale non e' attribuito alcun emolumento aggiuntivo. 2. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonche' per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalita' per la valutazione dell'attivita' scientifica dell'ente. 3. Il consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi.
Note all'art. 8: - Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note all'art. 5.
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| Art. 9 Il direttore generale
1. Il direttore generale, il cui rapporto e' regolato con contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, e' nominato, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla proposta del presidente. Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. 2. Il direttore generale: a) e' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto; b) sovrintende ed e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente regolamento; c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione, in coerenza con quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 12, comma 4; d) instaura le liti e vi resiste con potere di conciliare e transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato; e) predispone la relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati della gestione; f) predispone lo schema di bilancio di previsione e del rendiconto generale, avvalendosi del servizio di controllo interno, e propone al consiglio di amministrazione le eventuali variazioni al bilancio; g) predispone lo schema di pianta organica e di regolamento di amministrazione e contabilita'. 3. Il direttore generale interviene, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione. |
| Art. 10 Personale e assetto organizzativo
1. L'ISPRA, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, adegua il proprio ordinamento ai principi dell'articolo 4 e del capo II del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale a tempo indeterminato e determinato dell'ISPRA sono disciplinate dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabile agli enti di ricerca. 3. Il personale del ruolo degli enti soppressi di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' inquadrato nel ruolo dell'ISPRA mantenendo il proprio stato giuridico ed economico. Il numero delle unita' di personale non puo' eccedere il limite complessivo di cui alla tabella A allegata al presente decreto. 4. La direzione dei dipartimenti puo' essere attribuita a professori universitari di ruolo, ricercatori e tecnologi dell'ISPRA o di altri enti di ricerca o a dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza professionale. Si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, con riferimento all'utilizzazione in posizioni dirigenziali di esterni all'ISPRA si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo. 5. Lo statuto di cui all'articolo 14 e' redatto secondo il principio di unificazione delle funzioni di carattere amministrativo, organizzativo e funzionale e del conseguente minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.». - Il capo II del titolo II del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Dirigenza». - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Si riporta il testo dell'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. «Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. (Omissis). 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.». - Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 35 (Reclutamento del personale). (Art. 36, commi da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 269 del 1999; art. 36-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 267 del 2000). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art. 36. 5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». - Si riporta il comma 1, dell'art. 28, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali. - 1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). - Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). (Art. 23 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. 2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.». - Si riporta l'art. 19, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, e' tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. 3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».
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| Art. 11 Incompatibilita'
1. Se dipendenti pubblici, il presidente e il direttore generale sono collocati in aspettativa senza assegni o in posizione di fuori ruolo in conformita' ai rispettivi ordinamenti e, se necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, a decorrere dalla data di insediamento. 2. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, ne' essere componenti della giunta regionale, o rivestire l'ufficio di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' e programmi dell'Istituto.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, (S.O.): «14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».
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| Art. 12 Controllo e vigilanza
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto con le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. 2. Le deliberazioni concernenti la pianta organica e il regolamento di amministrazione e contabilita' sono sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro possono essere individuate ulteriori deliberazioni o ulteriori atti da sottoporre all'approvazione ministeriale. 3. Il bilancio di previsione e' deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto generale e' deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Entro 10 giorni dalle relative delibere, il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto generale sono trasmessi al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'approvazione. Si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. 4. Il Ministro e l'ISPRA stipulano una convenzione triennale, con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate anche le eventuali ulteriori attivita', non incompatibili con i servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonche' le risorse allo scopo disponibili. Nella convezione si provvede altresi' alla identificazione degli indicatori con cui misurare l'andamento dei servizi ordinari e delle attivita' ulteriori, anche attraverso azioni di monitoraggio, nonche' delle misure idonee a consentire l'efficace esercizio della vigilanza sull'Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestivita' e completezza dei flussi informativi. 5. Il presidente, anche con riferimento agli obiettivi programmatici contenuti nella convenzione di cui al comma precedente, trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attivita' dell'Istituto. 6. Nei casi di accertate e gravi irregolarita', di comprovata difficolta' di funzionamento, di inosservanza delle linee direttive emanate dal Ministro vigilante o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, puo' essere disposta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, con contestuale nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la durata massima di dodici mesi.
Note all'art. 12: - La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, recante «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n. 297.
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| Art. 13 Rapporti convenzionali
1. Nell'ambito delle proprie competenze e garantendo prioritariamente l'efficace svolgimento delle attivita' ricomprese nella convenzione di cui all'articolo 12 del presente decreto, l'ISPRA, previa comunicazione al Ministro, puo' svolgere incarichi di carattere tecnico-scientifico, mediante convenzioni, per conto di pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private, anche internazionali. L'ISPRA puo', altresi', ferma restando la previa comunicazione di cui al periodo precedente, partecipare o costituire consorzi con amministrazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. 2. In ogni caso, le attivita' di cui al presente articolo non sono consentite ove sussistano situazioni di incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto. |
| Art. 14 Statuto
1. Lo statuto dell'ISPRA e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Lo statuto dell'ISPRA assicura la separazione dell'attivita' di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa, e disciplina l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, (S.O.): «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la commissione di cui all'art. 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una sola volta. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla commissione di cui all'art. 13; c) valida la relazione sulla performance di cui all'art. 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla commissione di cui all'art. 13; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla commissione di cui all'art. 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta commissione. 6. La validazione della relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al titolo III. 7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla commissione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla commissione di cui all'art. 13. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».
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| Art. 15 Il consiglio federale
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, coordinato dall'ISPRA, presso quest'ultimo opera il Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA. |
| Art. 16 Scuola di specializzazione in discipline ambientali
1. In attuazione dell'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto di natura non regolamentare, l'organizzazione ed il funzionamento della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante: «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302: «Art. 17-bis (Formazione degli operatori ambientali). - 1. In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuita', le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all'art. 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, (S.O.): «4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanita' e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri, che li approva con proprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili.».
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| Art. 17 Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, all'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per assicurare la continuita' delle procedure di spesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 maggio 2010
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 94 |
| Allegato
Tabella A Rimodulazione dotazione organica Dirigente Iº 6 Dirigente IIº 55 I 80 II 220 III 452 IV 170 V 200 VI 155 VII 135 VIII 10 IX 0 1483
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