Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2010 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009.

Il giorno 15 luglio 2010, alle ore 12.30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del commissario straordinario. Consigliere: Antonio Naddeo - firmato; ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali: per le Confederazioni sindacali:
CGIL firmato; CISL firmato; UIL firmato; CONFSAL firmato; CIDA firmato. Per le OO.SS. di categoria: FLC/CGIL firmato; CISL/SCUOLA firmato; UIL/SCUOLA firmato; CONFSAL/SNALS firmato; ANP firmato.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivi Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008- 2009.
 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL' AREA V

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
Art. 1 Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto Art. 2 Incrementi trattamento economico fisso Art. 3 Effetti dei nuovi trattamenti economici Art. 4 Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato Art. 5 Disposizioni finali Dichiarazione congiunta n. 1 Dichiarazione congiunta n. 2 Dichiarazione a verbale

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL' AREA V

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

Art. 1

Campo di applicazione, durata, decorrenza,

tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai dirigenti scolastici dell'Area V, come definiti dall'art. 2 del CCNQ 01/02/2008, nonche' ai dirigenti delle Istituzioni del Comparto AFAM, laddove presenti. Nel testo che segue il predetto personale verra' indicato col termine "dirigente". 2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli. 3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva l'indicazione di una diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 e 48 del d. lgs. n. 165/2001. 4. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 e di quella adottata in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve.

Art. 2

Incrementi trattamento economico fisso
1. Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 23 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, e' incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilita', con decorrenza dalle date sottoindicate: - dal 01/04/2008 di e 15,74; - rideterminato dal 01/07/2008 in e 26,24; - rideterminato dal 01/01/2009 in e 103,30. 2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio tabellare, a regime, e' rideterminato in e 43.310,90 annui lordi, comprensivi del rateo della tredicesima mensilita'. 3. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 23, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, e' rideterminata a decorrere dall'1/1/2009 in e 3.556,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilita'. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennita' di vacanza contrattuale. 5. Al fine di non pregiudicare il potere di acquisto del trattamento economico fisso, gli incrementi di cui al presente articolo non concorrono al riassorbimento di quanto previsto dall'art. 58, comma 3 del CCNL dell'11/4/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).

Art. 3

Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Gli incrementi di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'indennita' alimentare. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. 4. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 4

Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
1. Il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato e' costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dall'art. 25 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementato di € 6.073.602,00, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, a decorrere dal 1/1/2009. 3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti all'art. 2, comma 3 e, per la parte residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Art. 5

Disposizioni finali
1. In attuazione dell'intesa tra MIUR e organizzazioni sindacali del 29/4/2010, le parti torneranno ad incontrarsi per la sottoscrizione dell'accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali, entro trenta giorni dalla emanazione dello specifico atto normativo e dei conseguenti indirizzi, contenenti gli appositi stanziamenti aggiuntivi. 2. In relazione all'obiettivo della equiparazione retributiva dei dirigenti dell'Area V con la restante dirigenza pubblica, in coerenza con quanto stabilito dall'ordine del giorno della Camera dei Deputati (A.C. 1746 Bis - A), le parti concordano di rinviare al prossimo rinnovo contrattuale, nel rispetto delle autonome determinazioni del comitato di settore, l'ulteriore esame delle connesse problematiche e la definizione delle piu' opportune soluzioni, nella direzione del suddetto riallineamento retributivo.

Dichiarazione congiunta n. 1
In relazione all'art. 5, comma 1 ed alla sequenza contrattuale ivi prevista, le parti sono concordi nel ritenere che il confronto sugli ulteriori benefici economici debba prioritariamente affrontare i problemi di perequazione retributiva interna all'area, evidenziati nel corso del negoziato relativo al presente CCNL.

Dichiarazione congiunta n. 2
L'utilizzazione di eventuali stanziamenti aggiuntivi - in attuazione dell'intesa 29-4-2010 richiamata nel presente CCNL, con la quale si dovrebbe rendere disponibile la somma una tantum di 5 milioni di euro con il primo atto normativo utile - e' comunque condizionata all'emanazione del predetto atto normativo, che individui la provenienza e la copertura finanziaria delle predette risorse che, in ogni caso, non potrebbero che valere sulle disponibilita' a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca.

Dichiarazione a verbale
Il presente rinnovo contrattuale (biennio economico 2008/2009), in applicazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, non potra' comportare aumenti retributivi superiori al 3,2%.
Il commissario straordinario: Naddeo
 
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