Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 luglio 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli art. 38 e 49, relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 14 giugno 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Circeo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda dell'ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 61 del 15 marzo 2010;
Considerato che e' pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza riguardante contro deduzione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati, da parte dell'ARSIAL - Regione Lazio, che, su istanza della filiera interessata, ha trasmesso la documentazione relativa alla percentuale di rappresentativita' prevista dal decreto ministeriale 31 luglio 2003, al fine di introdurre il vincolo d'imbottigliamento esclusivamente all'interno della zona di produzione;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 14 maggio 2010, con il quale e' stata accolta la suddetta istanza demandando l'interlocutoria alla Sez. Amministrativa per la risoluzione della problematica amministrativa nella formalita' corretta;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Circeo» in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Circeo», approvato con decreto del Ministero delle
risorse agricole del 14 giugno 1996, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Circeo», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione la base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Circeo», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
3. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Circeo», potranno usufruire della denominazione medesima.
 
Art. 3

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Circeo» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Circeo» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 

ANNESSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
"CIRCEO"

ART. 1

(Denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata «Circeo» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed a irequisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Circeo» bianco; « Circeo » bianco frizzante; « Circeo» bianco spumante; «Circeo» rosso; «Circeo» rosso novello; «Circeo» rosso frizzante; «Circeo» rosato; «Circeo» rosato frizzante «Circeo» Trebbiano; «Circeo» Merlot; «Circeo» Sangiovese.

ART. 2

(Base ampelografica)
I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - "Circeo" bianco secco, frizzante e spumante: Trebbiano Toscano non meno del 55%; Chardonnay fino a un massimo del 30% Malvasia del Lazio fino a un massimo del 30% Altri vitigni a bacca bianca idonei per la coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%. - "Circeo" rosso, rosato secco anche nei tipi novello (limitatamente al rosso) o frizzante: Merlot non meno del 55%; Sangiovese fino al 30%; Cabernet Sauvignon al 30%. Altri vitigni a bacca rossa idonei per la coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%. E' consentita l'indicazione del monovitigno per le seguenti varieta': - Trebbiano - Merlot - Sangiovese solo per quei vini ottenuti da vigneti composti in ambito aziendale dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Per la restante percentuale, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.

ART. 3

(Zona di produzione delle uve)
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo" comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina. La perimetrazione ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana e del Mare. Da tale incrocio segue la strada Mediana, in direzione sud-est, sino a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in localita' Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso nord sino al punto di incontro con la strada della Rosa. Quindi, seguendo quest'ultima in direzione nord-est, raggiunge la strada del Piccarello, lungo la quale prosegue verso nord fino all'incrocio con la s.s. n. 156 (s.s. dei Monti Lepini). Continua lungo tale strada in direzione sud-est e poi nord-est fino a raggiungere il ponte sul canale Sisto. Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud ad incrociare la Migliara 56 su cui prosegue verso ovest sino alla strada della Pileria (oggi via Capo di Bufalo) sino a incrociare la Migliara 57, lungo la quale procede sino a rincontrare il canale Sisto, il cui corso segue fino al ponte della Crocetta. Da quest'ultimo, poi, prosegue verso ovest, lungo la Migliara 58, attraverso la strada Mediana, sino all'incrocio con la via Litoranea; quindi continua verso sud, lungo la stessa Litoranea sino alla cantoniera Mezzomonte. Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del monte Circeo, raggiungendo in prossimita' dell'idrovora Vetica, la costa. Segue quest'ultima, dapprima verso sudovest, poi ovest, infine nord-ovest, portandosi sul confine tra i comuni di San Felice Circeo e Sabaudia all'altezza del canale dei Pescatori. Continuando lungo quest'ultimo si porta sulla sponda del lago di Sabaudia all'altezza della strada di Folaga Morta, abbandona la sponda del lago e raggiunge, in line retta, l'adiacente strada di Caterattino. Prosegue lungo quest'ultima verso sudovest, fino a incontrare la strada del lungomare, lungo la quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S. Andrea. Segue quest'ultima raggiungendo l'incrocio con la strada del Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige, costeggiando l'omonimo canale, in direzione nord-ovest. Continua, poi, attraversando il predetto canale, lungo la strada interpoderale della Bufalara (incrociando la strada della Lavorazione), infine raggiunge il canale del Rio Martino. Costeggia quest'ultimo verso sud-ovest per breve tratto, fino a raggiungere il canale di Cicerchia, lungo il quale prosegue fino all'incrocio con la strada Latina-Fogliano; segue poi tale strada verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea. Prosegue lungo la stessa strada del Mare, lungo la quale continua raggiungendo l'incrocio con la strada Mediana e con la strada della Persicara, inizio della perimetrazione.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Circeo" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianti, le forme di allevamento, e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi non potra' essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata; non sono ammessi impianti a tendone e/o a pergola. Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione a denominazione di origine controllata "Circeo", devono essere le seguenti: "Circeo" bianco anche nella tipologia monovitigno "Trebbiano" 13 tonnellate per ettaro; "Circeo" rosso e rosato 12 tonnellate per ettaro; "Circeo Sangiovese" 12 tonnellate per ettaro; "Circeo Merlot" 12 tonnellate per ettaro. Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto dell'effettiva consistenza numerica delle viti. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate , di anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire un limite massimo di produzione delle uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla camera di commercio competente per territorio. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Circeo" devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo: "Circeo bianco e spumante" e "Circeo Trebbiano": 10,0%; "Circeo rosso e rosato", Circeo Merlot" e "Circeo Sangiovese": 10,5%

ART. 5

(Norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento per i vini di cui all'articolo 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'articolo 3. In deroga a quanto sopra e' consentita la vinificazione e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione, su richiesta delle cantine interessate che dimostrino di aver vinificato, nell'ambito della provincia di Latina, uve provenienti dalla zona di produzione delimitata dall'articolo 3 almeno cinque anni. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi e al 65% per i vini rossi e rosati. Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra indicati ma non superi rispettivamente i limiti del 75% e del 70% l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; nel caso vengano superati i detti ultimi limiti, l'intera produzione non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. I prodotti utilizzati per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Circeo", a esclusione del mosto concentrato rettificato. Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente

ART. 6

(Caratteristiche al consumo)
I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Circeo" bianco: - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; - odore: fragrante, armonico, fruttato; - sapore: secco ,fresco, armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol - acidita' totale minima: 5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. "Circeo" rosso: - colore: rubino piu' o meno intenso; - odore: intenso, caratteristico, - sapore: asciutto, pieno, di buona corposita', armonico,; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18 g/l; E' prevista la tipologia frizzante "Circeo" rosso novello: - colore: rosso rubino piu' o meno intenso con sfumature violacee; - odore: fruttato, persistente e caratteristico; - sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo, vivace; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; - acidita' totale minima: 5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18 g/l "Circeo" rosato: - colore: rosato piu' o meno intenso con riflessi violacei; - odore: fine, gradevole; - sapore: secco o amabile, armonico, delicato, vellutato; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15 g/l. E' prevista la tipologia frizzante "Circeo" Trebbiano: - colore: giallo paglierino chiaro; - odore: delicatamente vinoso, gradevole; - sapore: secco, fresco, sapido con retrogusto caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; - acidita' totale minima: 5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15 g/l. - "Circeo" Sangiovese: - colore: rubino piu' o meno intenso; - odore: caratteristico, fragrante; - sapore: asciutto, sapido, giustamente tannico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18 g/l. - "Circeo Merlot": - colore: rubino con riflessi violacei; - odore: caratteristico, fragrante; - sapore: pieno, morbido, armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Circeo" Spumante: - colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; - odore: fragrante, fruttato; - sapore: armonico, vivace; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i sopra indicati limiti di acidita' totale e dell'estratto secco. Il vino "Circeo" rosso puo' fregiarsi della mensione Riserva, qualora all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% e sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.

ART. 7

(Etichettatura designazione e presentazione)
Alla denominazione di origine controllata "Circeo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "extra", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore. Per i vini di cui al presente disciplinare deve essere indicato in etichetta l'anno di produzione delle uve.

ART. 8
(Confezionamento)
I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di capacita' uguale o inferiore a litri 1,5. E' consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro (magnum) da 3 litri.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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