Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 luglio 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli art. 38 e 49, relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 11 agosto 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cori» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda dell'ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 58 del 11 marzo 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Cori» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cori», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 11 agosto 1971 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Cori», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione la base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Cori», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
3. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata dei vini «Cori», potranno usufruire della denominazione medesima.
 
Art. 3

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Cori» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Cori» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 Luglio 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA

"CORI"

ART. 1

(Denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata "Cori" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Cori Bianco, Cori Rosso, Cori Bellone, Cori Nero Buono (anche nella versione riserva).

ART.2

(Base Ampelografica)
I vini a denominazione di origine controllata "Cori" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cori Bianco - Bellone minimo 50% - Malvasia del Lazio minimo 20% - Greco b. minimo 15% possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%. Cori Rosso - Nero Buono minimo 50% - Montepulciano minimo 20% - Cesanese di Affile e/o Comune minimo 15% possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%. Cori Bellone - Bellone minimo 85% possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%. Cori Nero Buono - Nero Buono minimo 85% possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

ART. 3

(Zona di produzione)
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Cori ed in parte quello di Cisterna. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal punto in cui il confine comunale di Cori attraversa la strada vicinale di Pezze di Ninfa, la linea di delimitazione percorre verso sud questa strada per circa 900 metri e imbocca lo stradone che porta al canale delle acque alte e prosegue per tutto il canale fino a incontrare, dopo aver attraversato il torrente Teppia, il ponte della strada del Castellone; di qui in direzione nord-ovest raggiunge il torrente Teppia all'ansa sita in prossimita' della quota 48; risale tale torrente e alla confluenza con il fosso Morillo segue il corso di quest'ultimo fino a raggiungere la strada ferrata della linea Velletri-Terracina. Procede quindi lungo la ferrovia in direzione nord e all'intersezione con il confine di Cori, prendendo verso ovest, segue quest'ultimo fino a ritornare al punto in cui il confine del comune di Cori incrocia la strada vicinale di Pezze di Ninfa.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cori» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
Tipologia Produzione Titolo
uva alcolometrico
(tonn/ettaro) volumico naturale
minimo Cori Bianco 15 10.5 Cori Rosso 15 11 Cori Bellone 12 11,5 Cori Nero 12 11,5
Buono
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi. La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

ART. 5

(norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'articolo 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'aricchimento, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Tipologia Resa Produzione
uva/vino massima di
vino hl/ha Cori Bianco 70% 105 Cori Rosso 70% 105 Cori Bellone 70% 84 Cori Nero 65% 78 buono

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75% per le tipologie bianco, rosso e Bellone, e non oltre il 70% per la tipologia Nero Buono, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

ART. 6

(Caratteristiche al consumo)
I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: Cori Bianco - Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; - Odore: caratteristico, gradevole; - Sapore secco, equilibrato di buona struttura; - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - Acidita' totale minima: 5 g/l; - Estratto non riduttore minimo 16 g/l. Cori Rosso - Colore: rosso rubino con riflessi violacei; - Odore: fragante, armonico, fruttato; - Sapore: secco, morbido, buona struttura e persistenza; - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; - Acidita' totale minima: 4,5 g/l; - Estratto non riduttore minimo 22 g/l. Cori Bellone - Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli; - Odore: caratteristico della varieta', gradevole; - Sapore: secco, equilibrato, sapido; - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; - Acidita' totale minima: 5 g/l; - Estratto non riduttore minimo 18 g/l. Cori Nero Buono (anche in versione riserva). - Colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; - Odore: delicato, caratteristico del vitigno, con sentori di frutta di bosco; - Sapore: secco, armonico, buona struttura e persistenza; - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; (13%vol per la versione riserva); - Acidita' totale minima: 4,5 g/l; - Estratto non riduttore minimo 24 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

ART. 7

(Etichettatura designazione e presentazione)
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. La tipologia "Cori Nero Buono" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi dalla vendemmia (decorrenza anno vendemmia 1 novembre), e con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% Vol., puo' fregiarsi della menzione aggiuntiva «Riserva». Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Cori" deve figurare l'annata di produzione delle uve.

ART. 8

(Confezionamento)
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di volume nominale fino a 1,5 litri. E' consentito per le sole tipologie "Cori Bellone" e "Cori Nero Buono" l'utilizzo di bottiglie di vetro da 3 litri. E' consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata "Cori" senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri .".
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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