Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 luglio 2010
Ripristino del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente del Cacciatore» di Nocera Umbra.


IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Visto il decreto dirigenziale 2 ottobre 2003, n. 3507, con il quale e' stata sospesa, tra l'altro, la validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente del Cacciatore» di Nocera Umbra (Perugia) in quanto la societa' titolare non aveva fatto pervenire la certificazione analitica richiesta con apposita raccomandata in data 30 giugno 2003;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1923, concernente l'autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale «Sorgente del Cacciatore» di Nocera Umbra (Perugia);
Rilevato che ai fini della revisione del riconoscimento prevista dall'art. 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 la societa' titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata aveva dichiarato di rinunciare al riconoscimento delle proprieta' favorevoli alla salute;
Considerato che la Societa' Terme del Centino s.r.l., con nota pervenuta in data 7 giugno 2010, ha chiesto il ripristino del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente del Cacciatore» ed ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 22 marzo 2010;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 13 luglio 2010;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' ripristinato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente del Cacciatore» di Nocera Umbra (Perugia).
2. Sulle etichette non puo' essere riportata alcuna delle indicazioni previste dall'art.11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso alla societa' interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.
Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: Oleari
 
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