Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 luglio 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15, della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Lanuvini» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda dell'ARSIAL - regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 15 marzo 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Lanuvini» in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1971 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA

"COLLI LANUVINI"

Articolo 1 - Denominazioni e vini.
La denominazione di Origine controllata «Colli Lanuvini» e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: 1.1. - BIANCHI: - «Colli Lanuvini»; - «Colli Lanuvini» Superiore; - «Colli Lanuvini» Spumante; 1.2. - ROSSI: - Colli Lanuvini; - Colli Lanuvini superiore; - Colli Lanuvini riserva;

Articolo 2 - Base ampelografica.
2.1. Bianchi Il vino «Colli Lanuvini» anche nelle tipologie "superiore" e "spumante", deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: - Malvasia bianca di Candia e puntinata fino ad un massimo del 70%; - Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%. - Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve bianche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Lazio per non piu' del 15%. 2.2. - Rossi: Il vino «Colli Lanuvini» rosso anche con la qualificazione "superiore", deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: - Merlot in misura non inferiore al 50%. - Montepulciano e Sangiovese in misura non inferiore al 35%, - Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Lazio per non piu' del 15%

Articolo 3 - Zona di produzione.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Genzano ed in parte quello di Lanuvio, in provincia di Roma. Tale zona e' cosi' delimitata: - a nord, partendo dal punto d'incontro dei confini comunali tra Nemi, Velletri e Genzano, in prossimita' di M. Canino, il limite segue verso sud-est il confine comunale tra Genzano e Velletri sino a incontrare quello di Lanuvio, in contrada Pedica. - Percorre quindi in direzione sud il confine comunale Lanuvio - Velletri fino a incontrare il confine della provincia di Latina. - Lungo tale confine si dirige verso ovest sino a P.te Guardapassi per risalire quindi verso nord, sempre lungo il confine della provincia di Latina, fino a incontrare la quota 128, all'incrocio della via di Anzio con la strada che porta a Lanuvio. - Segue quest'ultima in direzione est, e, superata la quota 162 di circa 250 m, incrocia sul lato sinistro la strada dei Vinciguerra che percorre per circa m 300 fino a raggiungere il fosso dell'Acqua Chiara a ovest dei Valeri. - Discende detto fosso fino alla briglia di Vimercati e, percorrendo la strada della lettara, raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa m 300) e, poco dopo aver superato l'ingresso del casale di S. Giovanni all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest e, con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia. - Segue tale confine verso nord, sino a incontrare, a nord dell'abitato di Genzano, quello tra tale comune e Nemi, quindi procede in direzione sud-est lungo il confine di Genzano, con Nemi, sino a incontrare quello di Velletri, in prossimita' di M. Canino.

Articolo 4 - Norme per la viticoltura.
4.1. - Condizioni ambientali: - Le condizioni ambientali e di colture dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino, derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 4.2. - Pratiche colturali: - I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. - E' vietata ogni pratica di forzatura - I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' non inferiore a 3300 ceppi per ettaro - E' autorizzata l'irrigazione di soccorso. 4.3. - Produzioni uva/ha - Le produzioni massime di uve per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono le seguenti:
«Colli Lanuvini» Prod. Tit. alc. min. nat.
Tipologia Uva % vo l
ton/ha - Bianco e spumante 14,5 10,5 - Bianco superiore 13,0 11,5 - Rosso 13,5 11,0 - Rosso superiore 12,0 12,0

- Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la resa/ha di coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. - Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione d'origine controllata ma possono essere destinate alla produzione di vini ad IGT Lazio. - Qualora sia superato il limite del 20%, la partita cui si riferisce il supero decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata. - La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5 - Norme per la vinificazione
5.1. - Zona di vinificazione: - Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. E' tuttavia facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro mt 100 dal confine della zona di produzione di cui all'articolo 3, siano conduttrici di vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» e dimostrino la preesistenza della cantina al 27 gennaio 2004. 5.2. - Pratiche enologiche: - Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'articolo I nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa. 5.3. - Rese: - La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore a170%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 5.4. - Bianco Spumante - Per la presa di spuma della tipologia spumante, qualora venga utilizzato il mosto, deve essere impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», o mosto concentrato rettificato. 5.5. - Colli Lanuvini rosso riserva Il vino «Colli Lanuvini» rosso riserva con un invecchiamento minimo di mesi 24, di cui almeno 6 in bottiglia, decorrenti dal i novembre successivo alla vendemmia e con titolo alcolometrico minimo al consumo di 13,0 % vol. puo' fregiarsi della qualificazione "riserva".

Articolo 6 - caratteristiche al consumo
I vini di cui all'articolo 1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 6.1. «Colli Lanuvini» bianco - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; - odore: vinoso, delicato e gradevole; sapore: secco (o amabile), sapido di giusto corpo armonico, vellutato; - titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/1; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. 6.2. «Colli Lanuvini» bianco superiore colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; - odore: vinoso, delicato e gradevole; - sapore: secco (o amabile), sapido di giusto corpo armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/1; - estratto non riduttore minimo: 16 gli. - puo' presentare sentore di legno. 6.3. «Colli Lanuvini» bianco spumante - spuma: fine e persistente; - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; - odore: elegante con note di lievito, gradevole; - sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido di giusto corpo armonico, vellutato; - titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12% vol; - acidita' totale minima: 5,0 gli; - estratto non riduttore minimo: 16 gll. 6.4. «Colli Lanuvini» rosso - colore: rosso rubino piu' o meno intenso; - odore: vinoso gradevole; - sapore: secco (o amabile), sapido di giusto corpo armonico, vellutato; - titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 gll; - estratto non riduttore non riduttore minimo: 18 gli. 6.5. «Colli Lanuvini» rosso superiore - colore: rosso rubino piu' o meno intenso con riflessi violacei da giovane che diventano granati con l'invecchiamento; - odore: vinoso gradevole; - sapore: secco, sapido di giusto corpo armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,5% vol; - acidita' totale minima: 5,0 gli; - estratto non riduttore minimo: 21 g/l. - puo' presentare sentore di legno. 6.6 Colli Lanuvini rosso riserva colore: rosso rubino piu' o meno intenso con riflessi granati e violacei piu' o meno intensi. odore: vinoso gradevole; sapore: secco, sapido corposo e armonico; - titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 13% vol; acidita' totale minima: 5,00g/1; estratto non riduttore minimo: 20g/1; puo' presentare sentore di legno E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7. - Etichettatura e designazione.
7.1. - indicazioni qualitative: Alla denominazione di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 7.2. - indicazioni geografiche: Puo' essere utilizzata la menzione "vigna" in conformita' alla vigente normativa per i vini di qualita'. 7.3. - annata di produzione: Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8. Confezionamento
8.1. I vini a DOC «Colli Lanuvini» bianco e rosso: Possono essere confezionati senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri .". 8.2. I vini a DOC «Colli Lanuvini» superiori bianco e rosso: - devono essere confezionati solo in bottiglie delle capacita' da litri 0,187 a litri 0,750 - e' ammessa la chiusura con tappo di sughero, sintetico e in vetro. 8.3. I vini a DOC «Colli Lanuvini» spumante e rosso riserva: - devono essere confezionati solo in bottiglie delle capacita' da litri 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000. - E' ammessa la chiusura con solo tappo di sughero. - Le bottiglie da litri 1,500 e 3,000 debbono essere inscatolate singolarmente.

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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