Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2010 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 25 giugno 2010, n. 124 |
Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, allegato B, e 2, comma 1, lettere b) e c); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997 recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; Visto il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 27 febbraio 2004, recante sostituzione dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, concernente regolamento di attuazione della direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2004; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 luglio 2003 sull'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2006, recante disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica; Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, recepita dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; Visto il regolamento n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; Visto il regolamento n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita' e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE; Vista la legge 28 gennaio 2005, n. 5, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 6 maggio 2010; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ai generi e alle specie elencati nell'allegato ed ai loro ibridi, nonche' ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie e ai loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'allegato o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi. 2. Il presente decreto lascia impregiudicate le norme in materia fitosanitaria di cui alle direttive 2000/29/CE e 2002/89/CE, recepite nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 3. Ai fini del presente decreto la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e' di seguito denominata: «direttiva».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 1, dell'allegato B e dell'art. 2, comma 1 lettere b) e c) della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) cosi' recita: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione); 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione); 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire); 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica; 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate; 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'; 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE; 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata); 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro); 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari; 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario (rifusione); 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini; 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie ); 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.». «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) (Omissis); b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;». - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O. - La direttiva 2002/89/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1997, n. 33. - La direttiva 92/34/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 giugno 1992, n. L 157. - La direttiva 93/48/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 ottobre 1993, n. 250. - La direttiva 93/64/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 ottobre 1993, n. 250. - La direttiva 93/79/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14 ottobre 1993, n. 256. - Il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283. - L'art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1995-1997), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, S.O., cosi' recita: «Art. 8 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonche' della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)». - La direttiva 2008/90/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2008, n. L 267. - La direttiva 2001/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106. - La direttiva 90/220/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 maggio 1990, n. L 117. - Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 S.O. (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O. - Il regolamento 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268. - Il regolamento 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268. - La legge 28 gennaio 2005, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2005, n. 22. Note all'art. 1: - La direttiva 2000/29/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 2000, n. L 169. - La direttiva 2002/89/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355. - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 si veda nelle note alle premesse. - Per la direttiva 2008/90/CE si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) materiali di moltiplicazione: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto; b) piante da frutto: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate; c) varieta': un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale puo' essere: 1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi; 2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; 3) considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a essere moltiplicato invariato; d) clone: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta; e) materiali pre-base: i materiali di moltiplicazione: 1) prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell'identita' della varieta', comprese le caratteristiche pomologiche, nonche' per la prevenzione delle malattie; 2) destinati alla produzione di materiali di base o di materiali certificati diversi dalle piante da frutto; 3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali pre-base, adottati ai sensi dell'articolo 3; 4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera; f) materiali di base: i materiali di moltiplicazione: 1) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell'identita' della varieta', comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonche' per la prevenzione delle malattie; 2) destinati alla produzione di materiali certificati; 3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di base, adottati ai sensi dell'articolo 3; 4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera; g) materiali certificati: 1) i materiali di moltiplicazione: 1.1) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di base o da materiali pre-base o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di base o certificati di portainnesto; 1.2) destinati alla produzione di piante da frutto; 1.3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3; 1.4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera; 2) piante da frutto: 2.1) ottenute direttamente da materiali di moltiplicazione certificati, di base o pre-base; 2.2) destinate alla produzione di frutti; 2.3) rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3; 2.4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera; h) materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis): i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto: 1) aventi identita' varietale e adeguata purezza varietale; 2) destinati: 2.1) alla produzione di materiali di moltiplicazione, o; 2.2) alla produzione di piante da frutto, o; 2.3) alla produzione di frutti; 3) che soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAC stabiliti in conformita' dell'articolo 3; i) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione; l) commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante da frutto a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso; m) organismo ufficiale responsabile: il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; n) ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita'; o) lotto: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., cosi' recita: «Art. 48 (Servizio fitosanitario nazionale). - 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Servizio fitosanitario nazionale, gia' istituito a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati "Servizi fitosanitari regionali"».
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| Art. 3
Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresenta l'autorita' unica a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualita' ed effettua il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione della direttiva. 2. Per lo svolgimento delle attivita' tecniche a carattere centrale relative all'attuazione della direttiva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' avvalersi della collaborazione del Servizio nazionale di certificazione di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 luglio 2003. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad adottare le norme necessarie a: a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva; c) determinare gli standard tecnici per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e di controllo. 4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati, acquisito il parere del comitato fitosanitario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 24 luglio 2003, cosi' recita: «Art. 2 (Articolazione del servizio nazionale di certificazione (SNC)). - 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio nazionale di certificazione (SNC) del materiale di propagazione vegetale che rappresenta l'organismo a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualita' e che effettua il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla certificazione del materiale di propagazione vegetale. 2. Il SNC e' costituito dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), dalla Segreteria operativa (SO) e dai servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome competenti per territorio, di seguito denominati SFR.». - Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., cosi' recita: «Art. 52 (Comitato fitosanitario nazionale). - 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, di seguito denominato comitato, composto: a) dal responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di presidente; b) dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati; c) da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di segretario. 2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto, compresa l'elaborazione delle procedure necessarie al servizio fitosanitario nazionale e delle linee guida per i programmi di aggiornamento degli ispettori fitosanitari. 3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al comitato ed ai relativi lavori».
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| Art. 4 Condizioni generali per la commercializzazione
1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto se: a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come «materiali pre-base», «materiali di base» o «materiali certificati» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC; b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali certificati o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC. 2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. 4. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. 5. In deroga al disposto di cui al comma 1 puo' essere autorizzata l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a: a) prove o a scopi scientifici; o; b) lavori di selezione; oppure; o; c) contribuire alla conservazione della diversita' genetica. 6. Le condizioni per le autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, sono adottate ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Note all'art. 4: - Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle note all'art. 1. - Per la direttiva 2001/18/CE si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 5 Requisiti ed obblighi dei fornitori
1. I soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, devono essere registrati ufficialmente in relazione alla propria attivita' dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio, secondo le procedure previste dai titoli IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a: a) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di eventuali organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000; b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di un organismo nocivo menzionato nei requisiti specifici adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici; c) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualita' dei materiali; d) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui alla lettera c), in modo che possano essere esaminate, quando cio' sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile; e) prelevare campioni per eventuali analisi di laboratorio; f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente; g) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall'organismo ufficiale responsabile; h) registrare e conservare per almeno tre anni le proprie vendite e gli acquisti quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto; i) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche. 3. Le modalita' di applicazione del comma 2, nonche' eventuali deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti, sono adottate ai sensi dell'articolo 3, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Note all'art. 5: - Il Titolo IV e V del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recano, rispettivamente: «Autorizzazione e registrazione dei produttori» «Passaporto delle piante». - Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle note all'art. 1.
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| Art. 6 Identificazione della varieta'
1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati con un riferimento alla varieta' cui appartengono, o nel caso dei portainnesto, qualora non vi sia identita' varietale, con riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione. 2. Le varieta' cui viene fatto riferimento ai sensi del comma 1 devono essere: a) giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varieta' vegetali; o; b) registrate ufficialmente ai sensi del comma 5 del presente articolo; o; c) comunemente note; una varieta' e' considerata comunemente nota se: 1) e' stata registrata ufficialmente in uno Stato membro; o; 2) e' oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a); o; 3) e' stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro, purche' abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dall'autorita' unica a livello nazionale di cui all'articolo 3. 3. L'indicazione di cui al comma 1 puo', altresi', applicarsi a una varieta' priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, purche' la varieta' abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano commercializzati come materiale CAC sul territorio dello Stato membro interessato e siano identificati con un riferimento a questa disposizione sull'etichetta, o su un documento, o su entrambi. 4. Ogni varieta' deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri secondo le modalita' di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 3 oppure conformemente alle linee direttrici internazionali accettate. 5. Le varieta' possono essere registrate ufficialmente qualora siano state giudicate rispondenti a talune condizioni approvate ufficialmente ai sensi dell'articolo 3 e abbiano una descrizione ufficiale. Esse possono, altresi', essere registrate ufficialmente se il loro materiale e' stato gia' commercializzato prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato, purche' abbiano una descrizione ufficialmente riconosciuta. 6. Una varieta' geneticamente modificata puo' essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui e' costituita e' stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 7. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, la varieta' interessata e' registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali e' stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.
Note all'art. 6: - Per la direttiva 2001/18/CE si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento CE n. 1828/2003 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 7 Registro nazionale
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione. 2. Le caratteristiche del registro, le modalita' di iscrizione delle varieta', i dati da iscrivere nel registro e le loro modalita' di conservazione saranno adottate ai sensi dell'articolo 3. |
| Art. 8 Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante OGM
1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varieta' che e' stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata e deve specificare gli organismi geneticamente modificati. |
| Art. 9 Importazioni da Paesi terzi
1. Fatte salve le disposizioni in materia fitosanitaria stabilite dalla direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni, l'importazione di materiali da Paesi terzi puo' essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione. 2. Le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identita', ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalita' di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura, sono adottate ai sensi dell'articolo 3. 3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.
Note all'art. 9: - Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle note all'art. 1.
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| Art. 10 Disposizioni per l'organismo ufficiale
1. L'organismo ufficiale competente effettua, almeno per sondaggio, ispezioni ufficiali negli stabilimenti dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione e le piante da frutto durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto. 2. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli di cui al comma 1 o di altri tipi di verifiche, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'organismo ufficiale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformita' alle prescrizioni precitate, oppure, se cio' non fosse possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea e ne informa tempestivamente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Le disposizioni di applicazione del comma 1 e del comma 2 sono adottate ai sensi dell'articolo 3. 4. Le eventuali misure adottate a norma del comma 2 vengono revocate non appena sia accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore siano conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto. |
| Art. 11 Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. 2. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 9.000,00. 3. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 4, commi 5 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 4. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza essere registrati conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. 5. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazioni di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. 6. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza riferimento alla varieta', come previsto dall'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00. 7. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto utilizzando denominazioni di varieta' non conformi a quanto previsto dall'articolo 6, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. |
| Art. 12 Misure transitorie
1. Fino al 31 dicembre 2018 e' consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e piante da frutto ottenuti da piante parentali esistenti prima del 30 settembre 2012 e che sono stati ufficialmente certificati ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali in data 24 luglio 2003 o che rispondono alle condizioni per essere qualificati come materiali CAC ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 14 aprile 1997. 2. Allorche' sono commercializzati tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati con un riferimento al presente articolo sull'etichetta o su un documento o su entrambi. 3. Fino alla loro sostituzione e comunque non oltre i termini di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni dei decreti applicativi adottati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.
Note all'art. 12: - Per il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 24 luglio 2003 si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 14 aprile 1997 si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 13 Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione cosi' recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza». - Il testo dell'art. 16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», cosi' recita: «Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome). - 3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.». - Il testo dell'art. 117 comma terzo della Costituzione cosi' recita: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».
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| Art. 14 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 15 Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, e' abrogato. 2. L'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, e' abrogato. 3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 414 del 1998, le parole: «di cui agli articoli 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 giugno 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 15: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 si veda nel testo alle premesse. - Per il decreto legislativo 3 novembre 1998 n. 414 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni, ove sia irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' art. 2, sono irrogate, altresi', le seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) la sospensione dall'iscrizione in albi professionali; b) la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione; c) la sospensione dagli uffici direttivi e dagli organi statutari delle persone giuridiche e delle imprese; d) la sospensione dagli albi ed elenchi delle imprese abilitate a contrattare con le pubbliche amministrazioni; e) la sospensione dell'attivita' produttiva o di commercializzazione svolta dall'impresa».
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| Allegato
Elenco dei generi e delle specie a cui si applica la presente direttiva Castanea sativa Mill. Citrus L. Corylus avellana L. Cydonia oblonga Mill. Ficus carica L. Fortunella Swingle Fragaria L. Juglans regia L. Malus Mill. Olea europaea L. Pistacia vera L. Poncirus Raf. Prunus amygdalus Batsch Prunus armeniaca L. Prunus avium (L.) L. Prunus cerasus L. Prunus domestica L. Prunus persica (L.) Batsch Prunus salicina Lindley Pyrus L. Ribes L. Rubus L. Vaccinium L.
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