Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 luglio 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15, della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto Ministero agricoltura e foreste del 26 giugno 1992, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Genazzano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda dell'ARSIAL - regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Genazzano» in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Genazzano», approvato con decreto Ministero agricoltura e foreste del 26 giugno 1992, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011;
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Genazzano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Genazzano» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "GENAZZANO"

ART. 1

(Denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata «Genazzano» e' riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ART. 2

(Base Ampelografica)
I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la percentuale varietale appresso indicata: Genazzano bianco: Malvasia di Candia: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%. Genazzano rosso: Ciliegiolo: minimo 85%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%. La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Genazzano", deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Genazzano», potranno usufruire della denominazione medesima.

ART. 3

(Zona di produzione)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle province di Roma e Frosinone appresso specificate. Detta zona comprende per intero il comune di Genazzano ed in parte quelli di Olevano Romano, San Vito Romano, Cave in provincia di Roma e Paliano in provincia di Frosinone ed e' cosi' delimitata: da quota 247 sul fiume Sacco, in localita' Prato Vetto, il limite segue, in direzione sudest, il confine comunale di Genazzano fino a incrociare quello di Paliano per proseguire lungo questi, verso est, sino a incrociare la strada che si immette sulla strada statale 155 in prossimita' del km 22,100 circa (corrispondente attualmente al km 52,700). Segue tale strada e successivamente quella statale per circa 100 m in direzione est, piega quindi in direzione sud, seguendo il sentiero che raggiunge quota 263 sulla strada per la localita' La Bufola. Da quota 263 prosegue per la strada campestre in direzione sud- ovest fino a raggiungere Ponte Nuovo nella valle Copiccia, per seguire poi verso sud- ovest il corso d'acqua fino a costeggiare, in localita' Polledrana, la strada all'altezza della quota 240 (Fontana). Segue quindi tale strada in direzione nord- ovest che passa a sud delle mura San Paolo fino a incontrare il confine di Genazzano in prossimita' della quota 365. Prosegue lungo tale confine verso sud e successivamente nord- ovest sino a incrociare il fosso di S. Cristina sul confine di Cave, segue poi il corso d'acqua in direzione ovest, fino a quota 247 e poi in direzione nordovest, la strada che costeggia a ovest Colle Tocciano e a est Colle Cerreto passando per le quote 258, 299, 343 e da quest'ultima per una retta spezzata in direzione nord raggiunge quota 355 (Colle Empiano) e successivamente il km 15 sulla strada statale 155 da dove prosegue verso nord in linea retta incrociando il confine comunale di Cave. Lungo questi verso nord- ovest, raggiunge quello di Genazzano che segue verso nord sino a incrociare la strada per San Vito Romano al km 28. Lungo tale strada raggiunge il centro abitato di San Vito Romano, lo attraversa e da quota 308 prosegue in direzione nord- est, seguendo una spezzata che passa per le quote 591 e 319 e sul prolungamento va a incrociare il corso d'acqua che confluisce nel fosso della valle. Percorre questi verso sud, supera il confine comunale di Olevano Romano e prosegue lungo il corso d'acqua, che diviene il fiume Sacco, raggiunge quota 247 sul confine di Genazzano da dove e' iniziata la delimitazione.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono percio' da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati in collina posti ad altimetria non superiore a 600 m s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per tipologia di vino, sono le seguenti: Genazzano bianco Produzione uva tonn/ettaro: 14,00 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,00%vol Genazzano rosso Produzione uva tonn/ettaro: 13,00 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50%vol La resa per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata al suddetto limite attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo. La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire, di anno in armo, un limite inferiore di uva per ettaro, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

ART. 5

(Norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona delimitata. Nella vinificazione sono ammesse tutte le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per la produzione del tipo rosso e al 70% per la produzione del tipo bianco. Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.

ART. 6

(Caratteristiche al consumo)
I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano », all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: «Genazzano» bianco - colore: bianco paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli; odore: delicato, piu' o meno fruttato; sapore: sapido, vivace, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 gli; estratto non riduttore minimo: 16 gli. «Genazzano» rosso - colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensita'; - odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato; - sapore: vivace, fresco; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol; - acidita' totale minima: 5 g/1; - estratto non riduttore minimo: 18 gli. E' in facolta' del Ministero ro delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati, per l'acidita' totale e l'estratto secco.

ART. 7

(Etichettatura designazione e presentazione)
Alla denominazione di origine controllata «Genazzano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. Sono altresi' vietate indicazioni aggiuntive tipo «vecchio», «riserva», «invecchiato» e similari.E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia. Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a D.O.C. «Genazzano», e' obbligatorio l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

ART. 8

(Confezionamento)
E' consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata "Genazzano" senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri .
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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