Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 luglio 2010
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Ortrugo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, presentata in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Ortrugo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto sulla sopra citata domanda di riconoscimento, il parere favorevole della regione Emilia Romagna;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.110 del 13 maggio 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Ortrugo» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata «Ortrugo» e' riconosciuta ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Ortrugo» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.
 
Art. 2

1. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti della DOC Colli Piacentini - «Ortrugo», di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967 e successive modifiche, richiamati in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOC «Ortrugo», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata Colli Piacentini - «Ortrugo», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
 
Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Ortrugo» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Ortrugo» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2010

Il Capo Dipartimento: Caldogno
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE

DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "ORTRUGO"

ARTICOLO 1
La denominazione di origine controllata del vino "Ortrugo" (anche nella tipologia frizzante e spumante) e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ARTICOLO 2
I vini a denominazione di origine controllata "Ortrugo" di cui all'articolo 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti , in ambito aziendale, dalla varieta' Ortrugo per almeno il 90 % ; possono concorrere le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 10%.

ARTICOLO 3
I) La zona di produzione delle uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Ortrugo", comprende il territorio a vocazione viticola delle colline piacentine ed include, in provincia di Piacenza, l'intero territorio amministrativo di: Caminata (escluso le isole amministrative in provincia di Pavia), Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ziano Piacentino, ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Coli, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca e Vigolzone. Tale zona e' cosi' delimitata: Partendo dall'entrata sud nel centro abitato di Borgonovo Val Tidone, il limite segue verso ovest la strada per Moretta e, superata co stera Moretta all'incrocio con il R.Torto, risale verso nord tale corso d'acqua ed all'ansa successiva la quota 91 all'altezza di Polesera, segue verso nord-ovest per la strada che conduce a C.na Montezella. Da C.na Montezella segue quindi la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge C.Cavo Perletti sulla strada per Castel San Giovanni: prosegue quindi lungo tale strada verso sud per breve tratto e, all'altezza della quota 93 segue, in direzione ovest, quella per C.Perduta e C.Pradella fino al r.Gambero per proseguire poi lungo tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e seguire poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci: lungo questa verso sud-ovest attraversa Fornaci quindi Casanova e, proseguendo, passa a sud di C.Merlino e raggiunge il confine della provincia in prossimita' della quota 96 sul T.Bardonezza. Segue, in direzione sud, il confine provinciale attraversa il lago di Trebecco e, proseguendo sempre sul confine provinciale in direzione sud-ovest, raggiunge, a quota 779, il Roccone, nel comune di Nibbiano; segue quindi la strada verso nord per Ca' dei Giorgio (quota 653) e da tale localita' segue verso sud e poi est la carrareccia per la Ca' dei Follini. Da questa localita' prosegue verso sud-est per la strada che attraversa Ca' Bazzari e, a quota 683 segue quella per Lazzarello, attraversando prima la quota 753 e, superato Lazzarello, raggiunge proseguendo sempre verso sud, prima Ca' di Lazzarello, poi case Bianchi, sul proseguimento arriva alla quota 665, laddove la strada incrocia il corso d'acqua che confluisce nel rio della Fornace dell'Aia, a quota 550, segue quindi, da quota 665, prima l'affluente e poi quest'ultimo corso d'acqua sino alla confluenza nel T.Tidoncello Merlingo, lungo il quale risale verso nord-est sino alla confluenza a quota 388, con il T.Tidoncello di Sevizzano. Da quota 388 risale il Torrente Tidoncello e, a sud di Marzonago. Prosegue in direzione est per il rio Sereno, toccando le quote 493 e 532, dove raggiunge la strada per Sevizzano; prosegue lungo questa in direzione sud, costeggia il centro abitato di Sevizzano ad ovest e segue verso est la strada per C.Saliceto (quote 695). Da C.Saliceto segue la strada in direzione nord-est fino a raggiungere a quota 708 il confine comunale di Piozzano. Prosegue lungo questi in direzione sud sino ad incrociare quello di Travo a quota 801, segue quindi quest'ultimo confine in direzione sud-est ed alla quota 681, all'incrocio con la strada per Scarniago, prosegue verso nord-est, lungo questa attraversa il centro abitato di Scarniago e proseguendo raggiunge Madellano segue verso nord e poi est la strada che, passando per le quote 560, 554, 477, incrocia quella per Chiosi; prosegue lungo quest'ultima verso sud, toccando i centri abitati di Termine Grosso e Pietra e raggiunge poi, a quota 671, nuovamente il confine comunale di Travo; discende lungo questi in direzione sud ed in localita' Cappaia, all'altezza di Ronda Nera, lascia il confine per seguire verso ovest il sentiero che attraversa le quote 389, 405, 439 ed a quota 445 incrocia la strada per Parcellara, segue tale strada verso nord-ovest e raggiunge Parcellara da dove segue verso ovest il fosso affluente di sinistra del Rio Dorba; dalla confluenza risale, per breve tratto, il rio Dorba; ed a quota 337 risale verso ovest un affluente di destra del medesimo corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Freddezza; percorre questa verso sud ed all'altezza di Cosenzio, in prossimita' della quota 372, segue verso ovest la strada che passa a nord di Freddezza, tocca quota 410, attraversa Marumoni (quota 435) e raggiunge Nosia (quota 429). Da Nosia segue il sentiero per Areglia toccando le quote 434, 438, 416 e da Areglia prosegue per la carrareccia che attraversa case il Poggio e raggiunge la strada per Gobbi: prosegue lungo questa per il breve tratto (250 metri) verso sud e quindi nella stessa direzione per il sentiero che tocca le quote 416, 430, attraversa rio del Gatto e raggiunge Ca' del Bosco (quota 497). Da Ca' del Bosco segue, in direzione sud-est, il sentiero che attraversa la quota 526 e raggiunge alle pendici occidentali di M.Spanna la strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada fino ad incrociare, superato C.Muggione, l'acquedotto (331). Prosegue lungo quest'ultima strada verso ovest ed all'incrocio con il rio della Lubbia (quota 359) segue il sentiero in direzione ovest fino all'incrocio con la strada per Centomerli, risale questa verso nord per breve tratto e, all'altezza della quota 469, prosegue verso ovest e sud-ovest per il sentiero che passa a sud della quota 519; attraversa le quote 503, 535 e, sul proseguimento per una retta, raggiunge la strada per Degara: su tale strada prosegue verso ovest, attraversa il fosso delle Lubbie e, dopo circa 500 metri, prende il sentiero per Ca' Borelli (quota 581) e quindi quello in direzione sud attraverso C.Mazucca e, sul proseguimento verso sud e sud-ovest, passando a sud di C.Vignola, raggiunge C.Pegni inferiore (quota 562). Indi segue la strada in direzione ovest toccando Villa Vegni, C.Sermase e Valle per raggiungere la S.S. 461in prossimita' del Km 52.300; discende verso sud lungo questa ed a Campore prende la strada che in direzione nord incrocia a quota 496 il rio d'Assalto; discende questo corso di acqua verso sud fino alla confluenza con il T.Bobbio (quota 359) per proseguire poi lungo il sentiero che costeggia tale corso d'acqua in direzione est, e giunto alla quota 336, prosegue verso sud-ovest lungo il sentiero che raggiunge la strada per C.Fontanini; prosegue lungo questa verso sud-est toccando le quote 515, 477 e, alla quota 490 (C.Piani), prosegue in direzione est per il sentiero che tocca la quota 317 e raggiunge, a quota 321, la strada per Bobbio: prosegue lungo questa verso sud e passando ad ovest di C.Biase segue verso est per il sentiero che attraverso la quota 490 raggiunge la strada per C.Riva in prossimita' della quota 446, percorre tale strada verso sud, raggiunge rio Riva e quindi verso nord-est segue il sentiero e raggiunge quota 456 per piegare poi in direzione sud-est raggiungendo il fiume Trebbia: risale tale corso d'acqua includendo San Salvatore e quindi seguendo il confine del comune di Bobbio, raggiunge al Km 90 la s.s. di Val Trebbia n° 45. Prosegue verso nord lungo tale strada e, alla quota 325 (Km 90) segue, in direzione est, una retta immaginaria che incontra la strada per Coli alla quota 585 sul confine comunale di Bobbio; prosegue verso nord lungo tale confine fino a Poggio Pianone incrociando un affluente di destra del fiume Trebbia, lo discende verso nord e, all'incrocio con la strada per C.Costa (quota 475), prosegue nella stessa direzione lungo questa raggiungendo C.Costa (quota 494). Da quota 494, segue verso nord il sentiero che, attraversando il fosso degli Aregli, raggiunge C.Mezza Cappella a quota 399 da dove prosegue verso nord-est per il sentiero che attraversa il fosso degli Armanni e poi piegando a nord-ovest, raggiunge C.Nuova (quota 400) e poi, a quota 356, il fosso che discende dal M. del Lago e confluisce nel Trebbia. Da quota 356, il fosso che discende dal M.del Lago e confluisce nel Trebbia. Da quota 356 discende questo corso d'acqua e raggiunge il Trebbia per discenderlo poi verso nord fino al ponte di Barberino (quota 242). Prosegue lungo s.s. Val Trebbia e, dopo circa un chilometro verso est a quota 248, risale il rio Scabbiazza e, a quota 430, prosegue verso nord per il sentiero che raggiunge Scabbiazza. Da Scabbiazza segue verso nord la strada per Roncaiolo toccando le quote 429, 381, 366, 352; da quest'ultima quota risale, verso sud-est, il fosso affluente del Trebbia e, in prossimita' della sorgente, prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Roncaiolo. Da Roncaiolo prosegue in direzione sud-est per il sentiero che conduce a Costa Camminata e, superata la quota 424, incrocia nuovamente il confine comnunale di Bobbio lungo il quale prosegue verso est e nord-est e, all'incrocio con il rio Secco, discende il corso d'acqua per circa 200 metri per prendere poi, verso est, il sentiero e quindi la strada per Ponte di Sopra che supera per seguire in prossimita' della quota 290 il sentiero che verso est raggiunge il rio Armelio (quota 274). Risale questi verso sud sino alla quota 520, all'incrocio con la strada per Boioli: segue tale strada verso est fino a Casazza toccando le quote 533, 528, 546 e 567. Da Casazza prosegue verso sud sul sentiero che raggiunge quota 509 e, sul proseguimento nella stessa direzione, incrocia il rio Cane: discende quindi tale corso d'acqua e, alla quota 337, all'incrocio con la strada per Villanova, prosegue verso sud per tale strada. Dopo circa un chilometro alla quota 367, prosegue ad ovest per quella che attraversa Scagliotti e raggiunge Costa Rodi (quota 533). Da Costa Rodi segue verso sud il sentiero e poi la strada che in prossimita' del ponte Verbucone incrocia quella per Biasini, prosegue su quest'ultima, attraversa Biasini e, sul proseguimento verso est, raggiunge il ponte sul Torrente Perino, risale verso nord tale corso d'acqua e, poco dopo M.Vecchio, segue la strada per Bacchetti verso est, passando per la circonvallazione sud (quota 426 e 441), su tale strada prosegue verso est per quella che porta alle case Moline e, proseguendo su quest'ultima, in direzione nord, passa ad est di Bocito e Belito fino a raggiungere a quota 598 case Matteo, da dove, per il sentiero verso ovest raggiunge il confine comunale di Travo. Prosegue poi lungo questi in direzione nord fino a raggiungere la quota 656, nei pressi di M.Viserano, da dove, in direzione sud-est segue il sentiero che tocca la quota 614 e raggiunge Grilli; da Grilli segue verso est la strada per Cassinari e, proseguendo sulla medesima verso sud-est, raggiunge Torria e poi in direzione sud C.Invaga e, superata la quota 580, ad est di La Lama, raggiunge il bivio per la cava di pietra: dal bivio prosegue verso ovest lungo la strada per C.Mole che supera ed all'incrocio con il T.Olza discende questi verso est sino al ponte in prossimita' della quota 323. Dal ponte segue verso sud la strada per breve tratto e poi il sentiero che, in direzione sud-ovest, attraversa le quote 351 e 457 per andare ad incrociare, alla quota 505, la strada per San Bernardino e lungo questa raggiunge tale centro abitato. Da San Bernardino segue verso est la strada per Selva, l'attraversa e, proseguendo raggunge rio Barbarone (quota 514); ridiscende tale corso d'acqua e, alla confluenza nel rio dell'Osteria, risale quest'ultimo fino ad incrociare la strada in prossimita' di C.Osteria: segue tale strada in direzione ovest e a C.Sartori prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere Vigolo toccando la quota 608: da Vigolo segue una linea spezzata immaginaria verso nord-est facendo vertica Castelnardo e raggiungendo poi C.Zani (quota 544) da dove prosegue per la strada che raggiunge quella per Padri; all'incorcio prosegue lungo tale strada in direzione est attraversa Padri, Gragnano di Sotto, e proseguendo verso sud, raggiunge Riglio. Da Riglio prosegue in direzione sud per la strada che raggiunge Busa e poi Poggio da dove segue il sentiero in direzione sud-ovest raggingendo Generesso: prosegue poi verso sud-est lungo la strada che raggiunge, a quota 407, il T.Riglio da dove risale verso nord-est per quella che raggiunge Montechino in direzione sud-est, segue la strada per Groppo Visdomo da dove verso est per la strada che costeggia le Rocche, raggiunge il rio Freddo a sud di Pierfrancesco, superata Cavadipietra: risale quest'ultimo corso d'acqua e, al ponte sulla strada per Carignone (Km 18,200), segue verso est e nord-est la strada che attraversa Guidi, Rustigazzo, Costa, Vicanino, Osteria a C.Bosconi; al Km 1,900 circa prosegue per il confine di Lugagnano Val d'Arda in direzione sud-est fino a raggiungere il t.Arda: risale questo corso d'acqua verso sud ed attraversato longitudinalmente il lago di Mignano, in direzione sud il corso d'acqua affluente del lago che incrocia la strada rivierasca in prossimita' del Km 9 e, risalendo sempre questo corso d'acqua, incrocia presso Levori, il sentiero che, passando per quota 444, raggiunge in direzione nord e poi est l'abitato di Levori, in direzione est, segue la strada per Corti, costeggiando a sud-est il centro abitato, per seguire poi verso nord-est il sentiero a mezza costa dell'impluvio del lago di Mignano, sentiero che tocca le quote 465, 479, 514 e, a nord-ovest di M.Vidalto, raggiunge la miniera da dove segue la strada verso nord per Vitalta. Da Vitalta segue verso est la strada per Segadello e dopo breve tratto in direzione nord il sentiero per C.Farina e quindi verso nord-est la strada per Alessandroni e per Gallosi ed alla quota 471 quella che raggiunge la strada per Vernasca alla quota 465: segue quest'ultima verso est attraversando Ranca, Comini, Burgazzi, Silvani e poi all'incrocio con l'affluente del T.Stirone in prossimita' del Km 10,100, ridiscende tale corso d'acqua fino alla confluenza raggiungendo cosi' il confine di provincia. Risale verso nord-est tale confine che per buona parte si identifica con il T.Stirone e, poco dopo averlo allontanato, raggiunge la strada per Fornio (quota 124). Segue tale strada per nord-ovest toccando la Persica e C.Lolini fino ad incrociare, alla quota 155, la strada per Castelnuovo Fogliani e proseguire poi lungo questa, in direzione nord, raggiungendo il centro abitato. Da Castelnuovo Fogliani segue, in direzione nord-ovest, la strada che passa per Santa Maria di Latte e attraversato il R.Grattarolo raggiunge quella per Alseno (quota 89). Da quota 89 prosegue verso sud-ovest per Castell'Arquato e, prima di giungere a Villa San Lorenzo alla quota 146 (Km 1,900 circa) segue verso nord-ovest la strada per Cinta Anguissola che supera e raggiunge il T.Arda, prosegue lungo questi per circa un chilometro verso nord e all'altezza della strada per la Sforzesca la segue verso ovest, raggiunge la Sforzesca e verso nord C.Nuove Remondini da dove prende la strada in direzione ovest per torre Gazzola, che raggiunge. Da Torre Gazzola segue, in direzione nord-ovest, il sentiero che incrocia la strada per Doppi, lungo questa prosegue verso sud-ovest toccando Giarola e verso sud Vigostano, da dove, in direzione ovest segue la strada che raggiunge quella per Vigolo Marchese al Km 21,300 circa; quindi lungo questa, verso nord-ovest, raggiunge il ponte sull'affluente del T.Chiavenna in prossimita' del Km 20,500; risale il corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare la strada per Bastida e lungo questa verso nord-ovest, attraversa Bastida, Castello Turca di Sopra, Piacentino, e all'uscita di quest'ultimo, segue la strada che, piegando verso sud porta a C. Il Poggio, all'altezza delle quali (quota 134) segue verso sud il sentiero fino a raggiungere la cappella sul greto del T.Vezzeno. Risale quindi il corso d'acqua ed all'altezza di Torre Confalonieri prosegue verso ovest per quella che si immette in prossimita' del Km 3 nella strada per Cimafava percorre quest'ultima verso nord per circa 200 metri e quindi, verso ovest, prosegue per quella che attraversa C.Nuova Riva e raggiunge il T.Riglio: ridiscende tale corso d'acqua verso nord ed al ponte delle C.del Riglio segue verso ovest la strada per Godi e, al Km 4 piega verso sud-ovest, attraversa Rizzolo, Torrano e raggiunge La Fratta da dove segue verso ovest, la strada per M.dei Fiaschi e, nella stessa direzione, il sentiero che raggiunge il T.Nure e quindi il confine comunale di Vigolzone: prosegue verso nord-est lungo tale confine ed all'altezza di Stradella segue verso ovest la strada per questo centro abitato. Da Stradella segue la strada verso sud fino a Ca' Sgorbati e quindi verso ovest quella per M.Italia (quota 149) da dove prosegue verso ovest per il canale che, raggiunge la strada per Grazzano Visconti che segue per circa 400 metri verso nord e prosegue poi, in direzione ovest, lungo il canale, toccando le quote148 e 147 per incontrare il confine comunale di Vigolzone. Segue verso sud tale confine per breve tratto ed all'incrocio con rio della Bosella discende tale corso d'acqua sino ad incontrare la strada per Niviano (quota 127). Segue questa verso ovest, raggiunge Niviano, lo attraversa e per la s.s.n°45, in direzione sud giunge a Rivergaro. Da Rivergaro prosegue verso ovest per la strada del greto del fiume, raggiunge il Trebbia e quindi il confine comunale di Rivergaro lungo il quale prosegue verso ovest e poi verso nord fino alla quota 114, a sud-ovest di C.Buschi sul greto del fiume Trebbia. Da quota 114 segue, verso nord-ovest, la sponda di sinistra del corso d'acqua fino all'abitato sud di Rivalta Trebbia per proseguire in direzione nord-ovest, lungo la strada per la scuola e, poco prima di giungervi, alla quota 132, segue quella verso ovest per Gazzola. Attraversa in direzione nord il centro abitato e, alla quota 136, segue verso ovest la strada per C.Vecchia ed alla quota 131, sul confine comunale di Gazzola, prosegue nella stessa direzione lungo il canale che affluisce nel T.Luretta alla quota 127; ridiscende il T.Luretta fino a C.Nuova ed alla quota 122 segue la strada verso ovest per Rivasso da dove prosegue prima verso nord e poi verso ovest per quella che conduce a Sarturano. In uscita nord da Sarturano (quota 134) segue in direzione nord-ovest la strada per Mirabello e prima di giungervi a La Palazzina, prosegue per quella che conduce a Grintorto, che supera a nord per seguire la strada che in direzione nord-ovest raggiunge il greto del T.Tidone. Risale tale corso d'acqua fino all'altezza di Fabbiano per seguire poi lungo la strada che in direzione nord-ovest e passando per la quota 143 raggiunge il centro abitato, lo attraversa fino ad incrociare ad Osteriazza la s.s.n° 142; prosegue lungo questa in direzione nord fino a raggiungere il borgo abitato di Borgonovo Val Tidone da dove e' iniziata la delimitazione.

ARTICOLO 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative. Per la produzione di tutti i vini a d.o.c. "Ortrugo" sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in zona collinare-pedemontana, bene esposti, su terreni argillosi, preferibilmente di natura calcarea o calcarea-argillosa, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi. I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera ed i sistemi di potatura dei vigneti (corti, lunghi e misti) destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte all'anno prima dell'invaiatura. I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto devono essere composti da almeno 3.000 ceppi ad ettaro per tutte le tipologie di vino. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi e le rese massime di uva in vino finito, devono essere i seguenti:

Ton/Ha Vol %
ORTRUGO 12,0 10,5
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Ortrugo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi al comma successivo. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Dal 70 all'80 l'eccedenza non puo' essere rivendicata come denominazione di origine controllata. Oltre l' 80% decade per tutto il prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata. Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Ortrugo" debbono assicurare un titolo alcolometrico minimo totale naturale dell' 9,50% vol.

ARTICOLO 5
Le operazioni di vinificazione, compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a denominazione di origine controllata "Ortrugo" di cui all'art.1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza salvo quanto specificatamente previsto nel presente articolo. E' consentito di effettuare le operazioni di vinificazione compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a d.o.c. "Ortrugo" negli stabilimenti delle ditte site nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia in provincia di Pavia. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - su richiesta delle ditte interessate, consentire che le operazioni di vinificazione dei vini "Ortrugo", siano effettuate in stabilimenti siti nel comune di Santa Maria della Versa e Rovescala, in Provincia di Pavia. Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche. La denominazione di origine controllata dei vini "Ortrugo" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti, dal presente disciplinare, per i vini omonimi. Le operazioni di spumantizzazione dei predetti vini della denominazione di origine controllata "Ortrugo" sia con il metodo classico o tradizionale che in grandi recipienti chiusi, devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Piacenza e negli stabilimenti siti nel comune di Rovescala in provincia di Pavia. La denominazione di origine controllata dei vini "Ortrugo" puo' essere utilizzata per designare il vino frizzante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 6
I vini di cui all'art.1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Ortrugo" : colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo; odore : delicato, caratteristico; sapore: secco o abboccato, retrogusto amarognolo, tranquillo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. "Ortrugo" frizzante: colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo; odore : delicato, caratteristico; sapore: fresco, fine, gradevole con retrogusto amarognolo; Spuma evanescente residuo zuccherino massimo 17 gr/lt titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. "Ortrugo" spumante : colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo; odore : delicato, caratteristico; sapore: Brut o secco o abboccato, retrogusto amarognolo, titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; spuma: persistente acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per la acidita' totale e l'estratto secco netto.

ARTICOLO 7
La menzione di vigna seguita dal toponimo, per tutti i vini a denominazione di origine controllata Ortrugo, deve essere scritta immediatamente al di sotto della scritta denominazione origine controllata con caratteri di stampa di altezza, forma e dimensione non superiore al nome Gutturnio. Tali vini debbono essere immessi al consumo finale solo in recipienti di capacita' inferiore a 5 litri e solo tranquilli. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art.1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare la attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia. In considerazione della consolidata tradizione e' consentita la commercializzazione di vino, avente residuo zuccherino superiore a quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la dicitura d.o.c. "Ortrugo" purche' detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri.

ARTICOLO 8
Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Ortrugo", e' obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per i vini a Denominazione di origine Controllata "Ortrugo" sono ammesse tutti i tipi di chiusure previste dalla norma ad eccezione dei tappi a corona di quelli in plastica e salvo quanto previsto dal presente articolo. I tappi in plastica sono ammessi esclusivamente per i contenitori da 10 a 60 litri non a tenuta di pressione. Per la tipologia Ortrugo frizzante e' consentito l'uso del tappo a fungo.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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