Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010
Modifica del PDG 2 marzo 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza scopo di lucro «FORUM - Camera di Conciliazione e Mediazione».






IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Visto il P.DG 2 marzo 2010 d'iscrizione al n. 70 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Forum - Camera di Conciliazione e Mediazione», con sede legale in Caserta, corso Trieste n. 146, c.f. 93071680610;
Vista l'istanza del 14 aprile 2010 prot. m. dg DAG 27 aprile 2010 n. 59696.E con la quale il dott. Aglione Mario, nato a Caserta il 19 febbraio 1954, in qualita' di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Forum - Camera di Conciliazione e Mediazione» ha chiesto l'inserimento di ulteriori tre nominativi nell'elenco dei conciliatori (2 in via esclusiva e 1 in via non esclusiva);
Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;
che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f ) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;
che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:
in via esclusiva:
dott. Di Lorenzo Mario, nato a Capua (Caserta) il 25 febbraio 1957;
dott. Voria Antonio, nato a Salerno il 7 marzo 1968;
in via non esclusiva:
rag. Buonocore Maurizio, nato a Portici il 28 giugno 1958;

Dispone

La modifica del P.DG 2 marzo 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo n. 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Forum - Camera di conciliazione e mediazione», con sede legale in Caserta corso Trieste n. 146, c.f. 93071680610, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.
Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di tre ulteriori unita': (2 in via esclusiva) dott. Di Lorenzo Mario, nato a Capua (Caserta) il 25 febbraio 1957 e dott. Voria Antonio, nato a Salerno il 7 marzo 1968 e (1 in via non esclusiva) rag. Buonocore Maurizio, nato a Portici il 28 giugno 1958.
Resta ferma l'iscrizione al n. 70del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.
L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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