Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 luglio 2010
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Gutturnio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, presentata in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Gutturnio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto sulla sopra citata domanda di riconoscimento, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Gutturnio» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Gutturnio» e' riconosciuta ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Gutturnio» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.
 
Art. 2

1. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti della DOC «Colli Piacentini - Gutturnio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967 e successive modifiche, richiamati in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOC «Gutturnio», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini - Gutturnio», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
 
Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Gutturnio» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Gutturnio» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

CONTROLLATA DEI VINI "GUTTURNIO"

ARTICOLO 1
La denominazione di origine controllata "Gutturnio" obbligatoriamente seguita da una delle seguenti menzioni: frizzante, Superiore, Classico Superiore, Riserva, Classico Riserva, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ARTICOLO 2
I vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" di cui all'articolo 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica : Barbera: dal 55 al 70%; Croatina (localmente detta Bonarda): dal 30 al 45%;

ARTICOLO 3
I) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino "Gutturnio", e' suddivisa in piu' comprensori in provincia di Piacenza. I comprensori di produzione delle uve comprendono totalmente il territorio collinare del comune di Ziano Piacentino e comprendono il territorio collinare parziale dei comuni di: Pianello Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Nibbiano, Agazzano, Piozzano, Gazzola, Vigolzone, Rivergaro, Ponte dell'Olio, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, S.Giorgio Piacentino, Gropparello, Alseno, Lugagnano Val d'Arda e Vernasca. Il primo comprensorio e' cosi' delimitato: Partendo dal ponte sul rio Cavo in prossimita' del C.Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per San Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue in direzione ovest, lungo quella per C.Pradella fino ad incrociare il rio Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa verso sud-ovest, attraversa Fornaci e successivamente Casanova, passa a sud di C.Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimita' della quota 96. Segue in direzione sud il confine provinciale fino a quota 490 in prossimita' della strada per C.Cereto. Passata C.Cereto imbocca il canale che scende a quota 427, quindi passando sotto C.Molinazzo si identifica con il T.Gualdora fino a C.Procera; prende la carraia che scende verso C.Pellegrina, C.Aurelio, C.Colombarola fino a quota 316 dove prende verso sud lo stradello per C.Pozzolo. Prosegue per C.Erta, C.Rico', risale il rio Rico' fino a quota 332, sempre verso sud per C.Chiappadello. Si identifica con la strada che scende a C.Puliti, lambisce a nord C.Galvani, attraversa l'abitato di Genepreto, giunge per una carrareccia a C.S.Giorgio, a quota 299, indi sulla strada statale n° 412 al Km. 65. Attraversa il T.Tidone, risale la sponda destra fino ad incontrare il «Tunnel», si sovrappone ad esso verso est passando per l'abitato di Pradaglia e proseguendo fino a quota 248 incrocia il rio Buio; prende la carraia che aggira verso sud C. la Scabbia, per quota 339, per immettersi sulla strada di Bilegno. Segue questa fino a Casturzano, quindi la carraia per C.se Bosco Quartaro, per Ca' dell'Ora, quindi per quote 435, 466, 458 a Gabbiano Poggiolo, aggirando la Chiesa, verso sud, fino a Case Gramonti. Aggira sempre verso sud il gruppo di Case Gramonti seguendo la strada, passa per il canale verso est e poi verso sud fino ad incontrare rio di Gazzoli con il quale si identifica fino a Case Gazzoli. Da Case Gazzoli imbocca la strada verso sud che oltrepassa il T.Chiarone e la percorre fino al bivio per C.Fontanese, prende la carraia per Castellaro, passa quote 360, 372, indi la strada verso nord sotto Castellone, poi a destra per C.na Colombara, quota 328 e mantiene la stessa quota fino a il Poggio dei Cavalli. Da quota 355, sovrapponendosi all'acquedotto comunale sale verso nord a quote 384, 351 fino a C.S.Romeo. Da qui mantenendo l'altitudine di quota 300 verso est fino ad incrociare la carraia che sale, verso sud, a quota 344 sulla strada che da Arcello conduce a S.Giustina. Segue la suddetta strada fino a quota 262, quindi il torrente Lisone, la carraia che sale a quota 314 quindi per lo stradello che aggira verso sud e poi est la localita' Frassineto fino a quota 341. Quindi percorre la carraia che scende al rio Valorosa a quota 255 in coincidenza con il confine comunale di Pianello Val Tidone. Si identifica con il confine comunale e con il T.Lisone fino ad incontrare il territorio di Agazzano, segue il confine fra i due comuni verso est, poi verso sud lungo la strada di Massolano, indi quota 347, fino a prima di Canovetta verso est lungo la carraia che porta a quota 391 di C. dell'Aquila. Scende per la strada e la carraia che porta a quota 358, al Castello di Boffalora e Boffalora sino alla strada provinciale per Agazzano; segue detta strada fino a prendere verso sud la strada per Verdeto, aggira Verdeto, attraversa Lanfranco e si rimette sulla strada per Agazzano arrivando fino al bivio per Piozzano. Prende verso sud la strada per Piozzano. A quota 231 segue la strada per Lodolina, Misano, quote 255 e 260, Combaie, Ospedale, quote 317 e 282; sempre seguendo la strada verso sud, quota 254, Poggio dei Martini, quote 220 e 232, rio Canto, quota 324, Bosco del Papa, seguendo la carraia, quota 406, Moncolo, Case di La', Pomaro, quindi per la strada che scende a Sbasintico, Belvedere, quota 276. Quindi verso sud lungo la carraia e poi verso est per quota 250, indi sale a la Dolce seguendo la strada che sul lato sinistro risale il T.Luretta passando la Ca' fino ad incontrare il ponticello che oltrepassa il Torrente Luretta difronte alla carraia che sale a quota 375 di Costa dei Boraccia fino al confine comunale di Piozzano. Segue verso nord il confine comunale fino a Antugnano, quindi per la carraia che da quota 376 scende, passando vicino a Camposanto, al Guada'. Dal Guada' si identifica verso nord con il T.Luretta fino a quota 189, quindi segue il confine del comune di Gazzola fino a quota 326 in coincidenza con la strada che conduce a Osteria, quindi per la strada di Rezzanello. Da Rezzanello prende la strada per Momeliano fino a quota 323, Rio della Dose, quindi la carraia verso nord per Castel del Vento, quote 207, 315, 300 in prossimita' di Ca di Siro. Segue la strada che scende verso nord fino in prossimita' del lago di quota 212, quindi ad est per la carraia di quota 210, poi Lodino; a quota 190, prende la carraia verso est per C.se Ravazzola, la carraria che supera il rio Gandore a quota 149, per C.se Maruffa, sale a quota 200 di Ca Maruffina, da Galera risale il rio Gandore fino a quota 182, passa per Carazza, fino a Monte Raschio. Da quota 234 per la carraia di Ca' dei Boschi, a quota 221 segue la carraia che scende alla sorgente del rio Gerosa con cui si identifica verso nord fino a quota 138. Quindi verso ovest per la carraia di Bosco Danico fino a C.Balletta. Prende verso sud la strada del Castelletto. A quota 162 verso ovest la carraia verso il rio Gandore, segue il rio Gandore verso la sorgente fino alla carraia di C.Valli di sotto, per Ca' del Poggio, prende la carraia verso ovest che unisce quota 142 con quota 143, risale la carraia di quota 164 veso sud fino ad immettersi sullo stradello verso ovest per quota 147, quindi verso sud per la strada di Agazzano fino al ponte sul Luretta. Ridiscende verso nord il T.Luretta fino a Rivarossa, per quota 134. Verso sud la carraia per quota 145 (costeggia il lago) per quota 155, Belrespiro, quota 169, Bissone verso est, quota 140 e verso nord seguendo il corso del rio Rivasso fino a oltre quota 120, piegando verso ovest per la carraia che porta a quota 152, poi la Bottega e Montebolzone fino alla strada che conduce a Sarturano. Prima del paese si prende la carraia di sinistra che conduce a C.Nuova Storni, quindi per le Caminaglie di quota 146 proseguendo fino ad incontrare il rio Frate che, lo risale fino a quota 126, indi per la carraia verso ovest di Bonfagiolo. Da quota 152 prosegue fino ad incontrare un altro rio che percorre verso nord fino ad identificarsi con il rio che risale verso localita' Roccolo. Lo risale per quote 125 e 132 fino a C. delle Gazze, quota 164 e la stradina che conduce a quota 177 e a C.Boriona. Segue la strada fino a quasi in prossimita' di Cantone per prendere verso ovest la carraia che in linea retta supera il T.Lisone fino a Colombarola, poi verso sud quota 18 1dei Borioni fino ad immettersi e identificarsi con la strada provinciale verso Pianello. Segue la suddetta strada superando il Ponte del Tidone e all'incrocio prende la s.s.n° 412 verso nord fino al paese di Borgonovo Val Tidone. Alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimita' della quota 113 rio Cavo. Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel San Giovanni sul ponte in prossimita' di C.Cavo Perletti da dove e' iniziata la delimitazione. Un altro comprensorio e' cosi' delimitato: La linea di delimitazione ha origine a nord al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del Torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del torrente Nure fino al rio Lombardo, lo risale fino a quota 356, da qui si identifica verso nord con la linea di quota altimetrica di 350 m.s.l.m. aggirando verso est Mansano e il colle Merlera. Superato il rio Caiano, si innesta a quota 379 sulla carraia che per quota 342 porta a Iustiano, verso est per la carraia di quota 394 fino a quota 363 sulla carraia che conduce a Castelvecchio seguendo, quindi, la carraia che verso ovest (a monte della strada del Bagnolo) passa per quote 390, 389, 384, 396, 400, 392 fino a quota 343 nei pressi del fabbricato Scuola, in localita' Larzana, sulla strada del Bagnolo. Andando verso Monte Romola, si identifica con detta strada fino ad incrociare verso est la carraia che porta a Costanuova, quota 221, incrocia il rio Diara e quindi lo stradello di Case Rosse, quindi lo stradello fino a quota 170 e, verso est, fino al rio Cassa a quota 169. Ridiscende il rio fino ad Ancarano di sopra, segue la strada verso Ancarano di sotto fino a quota 146, indi per la carraia che supera il rio Co' e verso est fino a C.Nuova; supera il rio Trebbiola per immettersi, verso sud, sulla carrareccia di Ca Bianca; da Ca Bianca arriva fino al rio Finale. Segue verso nord il confine del comune di Rivergaro e di Vigolzone col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143. Da qui la linea segue detto rivo (quote147 e 148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza - Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di Case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149, poi segue la strada per Ca' Sgorbati per ricongiungersi, verso nord, al bivio di Case Stradella (quota 145), punto di partenza. Un altro comprensorio e' cosi' definito: Partendo, a nord dal trivio di Rizzolo segue la strada per Tollara fino ad incontrare il confine comunale di Ponte dell'Olio a quota 193 in prossimita' del rio Ogone. Risale il rio Ogone fino al ponticello nei pressi della strada comunale a quota 307. Prende la suddetta strada che scende a la Camminata, prosegue sulla strada per Langorniello, fino a quota 254. Si identifica con la carraia verso sud per quote 311, 350, 402 scende fino a quota 357 (I Vai), segue la curva di livello fino a raggiungere quota 372, quindi prosegue fino a Ca' Maggi (quota 372) e raggiunge il rio Torbido e scende fino alla s.s.n° 654. Indi, verso nord, per quota 237 e 232 lungo la vecchia strada della ferrovia fino ad incontrare il Rio Cisiaga, quindi per la strada provinciale che conduce prima a Folignano, poi Zaffignano, La Fratta, Torrano e quindi al trivio di Rizzolo da dove si e' partiti. Un altro comprensorio comprende il seguente territorio: La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire, in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest di C.Montegiogo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano Chiavenna Rocchetta. Da questo bivio la linea che delimita il territorio segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il torrente Ottesola fino a i Groppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago, poco prima di detta parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero. Risale il torrente Chero sul ciglio sinistro fino ad incontrare, verso ovest, la carraia per l'abitato di Faimali che percorre fino ad immettersi, a valle dell'abitato di Castellana, sulla strada provinciale, verso nord, per Gropparello, raggiungendo, al centro del paese, il trivio per Gusano. Prende la strada per Gusano, oltrepassa l'abitato di Gelati, quindi prima di Gusano prende, da quota 451 la strada di crinale per la Valle, continua la strada per cascina Monterosso, C.Mosconi, Ca' del Bosco, fino al Castello di Veggiola; scende lungo la strada per Veggiola. Segue la strada per quote 215, 206, 201 in prossimita' del T.Riglio. Supera il torrente con la strada che passa quote 205 e 211, Ronco e ancora fino a quota 226.Verso nord prendela carraia vicino al lago per quota 219 e segue il rio Merdaro fino ad incontrare verso est la carraia per quote 178, 182, fino a il Boscone. Quindi lo stradello di C.Bianca, La Zamberta, il Casalino e quota 159 sul Torrente Riglio; segue il Riglio fino alla carraia per quota 162 immettendosi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di La Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio. Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo Rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud alla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 145), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna. A meta' distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140. Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica con la strada per Campagne, indi con la carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la stessa per C.Marere, C.Sasso e C.Masana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea si identifica con la strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto Castell'Arquato che segue verso sud fino al quadruvio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza. Un altro comprensorio e' composto dal seguente territorio: Partendo, a nord, sulla strada provinciale di Alseno in localita' Villa Virginia (quota 146) segue il confine comunale di Castell'Arquato verso sud, supera il R.S.Franca e il R.Acqua Puzza fino a quota 138. Prende la strada che sale a Fellegara, segue la sede viaria per C.della Bassa e i Gasparini raggiungendo localita' rio Corto sulla strada di Genova. Si identifica con detta strada verso sud fino a localita' C.Ratta, prende verso sud la Carraia che porta al Torrente Ongina. Si identifica con il ciglio destro del Torrente Ongina, verso la pianura, fino a quota 125, segue l'ansa verso est portandosi prima a quota 159, segue la strada dritta ad est di Colle S.Giuseppe fino a quota 186 quindi per la carraia scende a quota 182 sul confine comunale di Vernasca. Segue detto confine fino al Torrente Stirone. Risale il ciglio sinistro del Torrente Stirone fino ad incontrare lo stradello per quota 173 di S.Genesio. Da S.Genesio si identifica con la strada dei Trabucchi, prosegue lungo la strada verso sud fino a quota 230. Risale verso nord la carraia per quota 294 fino a quota 345,9. Segue la linea di quota 350 verso sud in senso orario fino ad incontrare la carraia che scende al rio Spiagge, sempre per la stessa carraia supera il rio e si immette sulla strada di Perpiano. Sulla stessa prosegue per Perpiano fino ad incontrare il bivio verso nord di Pre Nuovo. Dopo Pre Nuovo, a destra si identifica con la carraia che costeggia prima il Rio Gerbino, quindi dopo il lago di sinistra per la carraia che transita per quote 388, 381, 343, 333, 266 scendendo verso il Torrente Ongina. Percorre il ciglio destro del Torrente Ongina fino ad incontrare il rio della Botacca, si identifica verso ovest con il rio fino al ponte sulla strada di Genova. Si identifica, verso sud, con detta strada di Genova fino a Case Ongina a quota 241,6. Risale la carraia verso nord, per i Maronini, prosegue da quota 381,6 lungo il confine comunale di Castell'Arquato e lungo la strada vicinale di Costa dei Pallastrelli, quindi per la strada vicinale della Bozzina scende fino a Ca del Riglio e arriva all'abitato di Pallastrelli. Dai Palastrelli verso nord, prosegue lungo la strada per Castell'Arquato passando per Ca' Rossa, Fornace, C.Gravaghi, La Crocetta. Dopo l'abitato di Scartazzini si identifica al bivio, sempre con la strada comunale per Alseno, passa Villa S.Lorenzo per ritornare al punto di partenza in prossimita' di Villa Virginia. II) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini "Gutturnio Classico" Superiore e "Gutturnio Classico" riserva e' quella definita dal decreto del Presidente della Repubblica 9 Luglio 1967 ed e' suddivisa in tre comprensori: A), B), C) e comprende totalmente il territorio collinare del comune di Ziano Piacentino e parzialmente i territori collinari dei comuni di: Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Nibbiano, Vigolzone, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, Lugagnano Val d'Arda e Gropparello. Tale zona e' cosi' delimitata: A) Partendo da ponte sul rio Cavo in prossimita' del C.Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per San Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue in direzione ovest, lungo quella per C.Prandella fino ad incrociare il rio Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa verso sud-ovest, attraverso Fornaci e successivamente Casanova, passa a sud di C.Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimita' della quota 96. Segue in direzione sud il confine provinciale ed in prossimita' di C.Corni (quota 458), all'incrocio con l'acquedotto prosegue verso est per il confine di Ziano Piacentino seguendo la strada che attraversa San Giorgio, Cesura e quindi il Torrente Gualdora che discende fino alla confluenza con il Tidone. Discende verso est il Torrente Tidone ed all'altezza del Caseificio Manzella, seguendo il confine comunale di Nibbiano in direzione ovest raggiunge la strada per Borgonovo Val Tidone in prossimita' del Km. 57,100 circa. Segue tale strada verso nord ed alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimita' della quota 113 rio Cavo. Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel San Giovanni sul ponte in prossimita' di C.Cavo Perletti da dove e' iniziata la delimitazione. B) La linea di delimitazione ha origine a nord, al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del Torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del Torrente Nure fino al trivio per Ponte dell'Olio - Bagnolo - Albarola (quota 210) per poi proseguire sulla strada per Bagnolo fino ad inserirsi, poco prima dell'abitato di Bagnolo, sulla carrareccia che passa per le quote 328, 311, 283 e 267. Superata quest'ultima quota, la linea che delimita il territorio, segue ad ovest il sentiero che porta al rio Finale, risale detto rio fino a quota 226 per poi, seguendo un rivolo, toccare il confine comunale Vigolzone - Rivergaro col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143. Da qui la linea segue detto rivo (quote 147 e 148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza - Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149 poi segue la strada per Ca' Sgorbati per ricongiungersi verso nord al bivio di case Stradella (quota 145), punto di partenza. C) La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest di C.Montegiogo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano-Chiavenna Rocchetta. Da questo bivio la linea che delimita il territorio, segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il Torrente Ottesola fino a i Gruppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago, poco prima di detta parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero fino ad incontrare i limiti tra i comuni di Carpaneto, Gropparello e Lugagnano (quota 252). Da qui la linea si identifica con il confine comunale di Gropparello - Carpaneto fino a M.Oldo per entrare poi nel territorio comunale di Gropparello seguendo la carrareccia ed il rivo che sbocca nel Torrente Vezzeno a nord di Casa Maschi (quota 224). La linea dopo aver seguito per breve tratto la strada, a quota 223 ripiega ad est lungo un rivo, indi imbocca il sentiero che passa per i Vizzoni e raggiunta la strada che passa per C.Cerchiali e la Corona, la percorre fino a costeggiare il Torrente Vezzeno, che poi segue verso nord, fino ad incontrare il confine comunale. Da questo punto la linea percorre a ovest ed a nord-est il confine comunale fino all'altezza del Casalino ove piega a destra lungo il sentiero per la Graffignana (quota 162) fino ad immettersi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rioTerzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di la Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio. Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud sulla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 145), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna. A meta' distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140. Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica con la strada per Campagne, indi con la carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per case Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la strada per C.Marere, C.Sasso e C.Masana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea si identifica con la strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto - Castell'Arquato, che segue verso sud fino al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

ARTICOLO 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative. Per la produzione di tutti i vini a D.O.C. di cui all'art. 1 sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in zona collinare-pedemontana, bene esposti, su terreni argillosi, preferibilmente di natura calcarea o calcarea-argillosa, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi. Per la produzione dei vini a D.O.C. "Gutturnio", "Gutturnio" Frizzante, "Gutturnio" Classico Superiore, "Gutturnio" Superiore, "Gutturnio" Riserva e "Gutturnio" Classico Riserva non sono da considerare idonei i vigneti posti al di sopra dei 350 metri di altitudine, fatte salve le deroghe per gli appezzamenti bene esposti, vocati e situati ad altitudini anche superiori. Sono inoltre esclusi i vigneti male esposti, rivolti verso nord e nord-est, nei fondovalle, in zone umide, nei pressi di fiumi e torrenti; I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera ed i sistemi di potatura dei vigneti (corti, lunghi e misti) destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte all'anno prima dell'invaiatura. I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto devono essere composti da almeno 3.000 ceppi ad ettaro per tutte le tipologie di vino . La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi e le rese massime di uva in vino finito, devono essere i seguenti:

Ton/Ha Vol
% GUTTURNIO 12,0 11,5 GUTTURNIO 10,0 12,0 CLASSICO SUPERIORE GUTTURNIO 10,0 12,0 SUPERIORE GUTTURNIO RISERVA 10,0 12,5 GUTTURNIO 10,0 12,5 CLASSICO RISERVA
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi al comma successivo. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Dal 70 all'80 l'eccedenza non puo' essere rivendicata come denominazione di origine controllata. Oltre l' 80% decade per tutto il prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

ARTICOLO 5
Le operazioni di vinificazione, compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" di cui all'art.1, con esclusione delle tipologie "Gutturnio" classico Superiore e "Gutturnio" Classico Riserva, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza salvo quanto specificatamente previsto nel presente articolo. E' consentito di effettuare le operazioni di vinificazione compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a d.o.c. Gutturnio negli stabilimenti delle ditte site nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia in provincia di Pavia. Per i vini a D.O.C. "Gutturnio" Classico Superiore e "Gutturnio" Classico Riserva le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia ed imbottigliamento debbono avvenire nell'ambito del territorio di cui all'art. 3 paragrafo II. E' consentito di effettuare le predette operazioni negli stabilimenti situati nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia, in provincia di Pavia. Tuttavia le operazioni di imbottigliamento dei vini "Gutturnio" Classico Superiore e "Gutturnio" Classico Riserva possono essere autorizzate dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - su richiesta di ditte situate al di fuori del territorio di cui all''art. 3 paragrafo II, sempre che tali stabilimenti abbiano sede in provincia di Piacenza. Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga ad imbottigliare al di fuori della zona di produzione, rilasciate dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alle Ditte interessate per la corrispondente sottozona "Gutturnio" Classico della DOC di provenienza "Colli Piacentini", ai sensi del relativo disciplinare, modificato da ultimo con il decreto 30 giugno 1998. Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche. La denominazione di origine controllata dei vini "Gutturnio" puo' essere utilizzata per designare il vino frizzante Gutturnio (ad esclusione di quelli designati con le menzioni classico superiore e Classico Riserva, superiore e riserva), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 6
I vini di cui all'art.1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Gutturnio" frizzante colore: rosso rubino brillante di varia intensita'; odore : vinoso, caratteristico; sapore: fresco, giovane, residuo zuccherino massimo: 17 gr/lt. Spuma: evanescente titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l ; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. "Gutturnio" superiore e "Gutturnio" classico superiore: colore: rosso rubino intenso; odore : caratteristico; sapore: secco, tranquillo, fine, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo : 24,0 g/l. "Gutturnio" riserva e "Gutturnio" Classico riserva: colore: rosso rubino intenso su fondo granata; odore : gradevole; sapore: secco, tranquillo, armonico, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo svolto: 13,00 % vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo : 24,0 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per la acidita' totale e l'estratto non riduttore.

ARTICOLO 7
La menzione "classico" e' consentita per i vini a D.O.C. "Gutturnio" superiore e "Gutturnio" Riserva ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti ubicati nella zona di produzione di cui all'art. 3 comma II del presente disciplinare. La menzione "superiore" e' consentita per il vino a D.O.C. "Gutturnio", prodotto nel rispetto del presente disciplinare, avente un titolo alcolometrico volumico minimo naturale e al consumo del 12,50% vol., immesso al consumo dopo il 1 ° Aprile dell'anno successivo a quella della vendemmia. La menzione "riserva" e' consentita per il vino a D.O.C. Gutturnio non designabile con la citata menzione "superiore", avente un titolo alcolometrico volumico naturale minimo e al consumo del 13,00% vol., che abbia subito un invecchiamento e affinamento di almeno 24 mesi (di cui 6 in recipienti di legno) a decorrere dal 1 ° settembre dell'anno di produzione delle uve. La menzione "classico superiore" o "classico riserva", "superiore" o "riserva" devono figurare immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale obbligatoria, "denominazione di origine controllata" ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quella della menzione "Gutturnio" ma non inferiore alla meta' della stessa. La menzione di vigna seguita dal toponimo, per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio", deve essere scritta immediatamente al di sotto della scritta denominazione origine controllata con caratteri di stampa di altezza, forma e dimensione non superiore a "Gutturnio". Tali vini debbono essere immessi al consumo finale solo in recipienti di capacita' inferiore a 5 litri e solo tranquilli. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art.1e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare la attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia. In considerazione della consolidata tradizione e' consentita la commercializzazione di vino, avente residuo zuccherino superiore a quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la dicitura D.O.C. "Gutturnio" purche' detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri.

ARTICOLO 8
Il vino a denominazione di origine controllata "Gutturnio" superiore e "Gutturnio" Classico Superiore puo' essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacita' 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 5,000 litri e solo dopo il primo Aprile dell'annata successiva a quella della vendemmia. Il vino con la denominazione di origine controllata "Gutturnio" riserva e classico riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacita' 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 5,000 litri, dopo almeno 24 mesi di invecchiamento e affinamento (di cui almeno 6 mesi in legno) a partire dal 1° settembre dell'annata di produzione delle uve. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" e' obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per i vini a Denominazione di origine Controllata "Gutturnio" sono ammesse tutti i tipi di chiusure previste dalla norma ad eccezione dei tappi a corona, di quelli in plastica e salvo quanto previsto dal presente articolo. I tappi in plastica sono ammessi esclusivamente per i contenitori da 10 a 60 litri non a tenuta di pressione.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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