Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 luglio 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Umbria».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15, legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto Ministero delle risorse agricole del 18 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Umbria» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori dell'Umbria intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Umbria»;
Visto il parere favorevole della regione Umbria;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Umbria» in conformita' al parere espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata da sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Umbria», riconosciuto con decreto Ministero delle risorse agricole del 18 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Umbria» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

DEI VINI "UMBRIA"

Articolo 1
L'indicazione geografica tipica "Umbria", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2
L'indicazione geografica tipica "Umbria" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello, rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello, rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello. I vini a indicazione geografica tipica "Umbria" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria , iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010. L'indicazione geografica tipica "Umbria" con la specificazione di uno dei vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino a un massimo del 15%. L'indicazione geografica tipica "Umbria" con la specificazione di due vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle condizioni previste dalla specifica normativa nazionale e comunitaria. I vini a indicazione geografica tipica "Umbria", con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Articolo 3
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Umbria" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Perugia e di Terni della Regione Umbria.

Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva dell'aumento previsto dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore: per i vini a indicazione geografica tipica "Umbria" a tonnellate 18 per la tipologia bianco, con la specificazione del vitigno a tonnellate 16; per i vini a indicazione geografica tipica "Umbria" rossi e rosati a tonnellate 17, con la specificazione del vitigno a tonnellate 14. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Umbria", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno/i, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol. per tutte le tipologie. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Articolo 5
Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Umbria" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3. Tuttavia e' consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio del comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, confinante con la Regione Umbria. E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 45% per la tipologia passito. Per le uve aromatiche destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Umbria" passito e' consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Articolo 6
I vini a indicazione geografica tipica "Umbria", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Umbria" bianco 10,5% ; "Umbria" rosso 11,0%; "Umbria" rosato 11,0%; "Umbria" passito, secondo la normativa vigente; "Umbria" novello 11 %.

Articolo 7
All'indicazione geografica tipica "Umbria" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'Indicazione Geografica Tipica "Umbria" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo per i vini a denominazione di origine la cui vinificazione puo' avvenire anche ai sensi del precedente art. 5, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
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