Gazzetta n. 182 del 6 agosto 2010 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010, n. 125
Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure a favore delle imprese operanti nel settore dei trasporti, nonche' disposizioni in materia finanziaria e in ordine alla partecipazione alle Esposizioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Disposizioni in materia di trasporto

1. Al solo scopo di consentire alle societa' di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le predette societa' sono autorizzate a utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il relativo ripristino tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.
2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, le parole: «settecento miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro».
3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione competitivita' e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, e' incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per un importo di euro 140 milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo le parole «modalita' per l'applicazione», sono inserite le seguenti: «entro il 30 aprile 2011».
5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 2
Disposizioni in materia finanziaria

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformita' alla normativa comunitaria in materia.».
2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, e' concessa, al fine di contrastare l'aggravamento della situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilita' di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione gia' trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione.
 
Art. 3
Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu e
all'Esposizione internazionale orticola di Venlo

1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgera' dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgera' dall'aprile all'ottobre 2012. Per l'espletamento dei compiti organizzativi e' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Yeosu 2012 e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per il turismo e' nominato il Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni di cui al comma 1 e sono stabilite la durata, l'articolazione e le modalita' di funzionamento della struttura.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011 e di euro 9.800.000,00 per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Stromboli, addi' 5 agosto 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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