Gazzetta n. 182 del 6 agosto 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2010
Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalita' elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 88, del decreto legislativo n. 82 del 2005.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera rilasciati su supporto cartaceo;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, recante «Norme sui passaporti»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, recante «Disciplina dell'uso della carta d'identita' e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio»;
Visto l'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di equipollenza alla carta di identita' delle tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto l'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato possono essere realizzate anche con modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visti gli articoli 7-vicies ter e 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, in materia di rilascio di documentazione in formato elettronico e di carte valori;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69» in cui si prevede che il CNIPA assuma la denominazione di DigitPA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Viste le disposizioni in tema di ordinamento giudiziario e, in particolare, il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e la legge 30 luglio 2007, n. 111, che attribuiscono specifici compiti e funzioni al personale di magistratura e al personale dell'amministrazione giudiziaria;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O., recante «Regole tecniche della Carta d'identita' elettronica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta»;
Ravvisata l'opportunita' di rilasciare al personale delle amministrazioni pubbliche statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 un documento di riconoscimento personale connesso con l'esercizio delle funzioni attribuite che consenta anche l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Ravvisata la necessita' di fissare contenuti e regole tecniche uniformi;
Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per il rilascio, in formato elettronico, della tessera personale di riconoscimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 (di seguito: Modello ATe), ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' al personale militare in attivita' di servizio ovvero in posizione di ausiliaria.
 
Art. 2
Caratteristiche di sicurezza

1. Il Modello ATe, in supporto plastico, con le caratteristiche grafiche di cui al modello riportato nell'allegato A, e' dotato degli elementi fisici e logici di sicurezza e delle funzionalita', di cui all'allegato B, atti a consentire il controllo di autenticita' del documento.
 
Art. 3
Validita' e gestione ATe

1. Il Modello ATe e' valido cinque anni ed e' rilasciato e gestito dall'amministrazione di appartenenza del titolare secondo le procedure di cui all'allegato B.
 
Art. 4
Produzione

1. Il Modello ATe viene prodotto secondo le modalita' e le procedure previste dal decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, con criteri di sicurezza definiti nell'ambito dei parametri tipici della carta valori.
2. Le attivita' di produzione, rilascio e gestione del Modello ATe sono definite in un documento progettuale elaborato dall'amministrazione emittente, sulla base di uno schema-tipo adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la definizione dei parametri opzionali e delle specificita' del sistema di emissione e, per quanto di competenza, con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il documento progettuale di cui al comma 2 si ritiene approvato acquisito il parere obbligatorio di DigitPA anche sulla conformita' dello stesso alla normativa vigente in materia di Carta nazionale dei servizi e firma digitale e sulla coerenza con le regole tecniche relative alla Carta d'identita' elettronica.
 
Art. 5
Supporti informatici

1. Il Modello ATe viene prodotto utilizzando i supporti informatici aventi le caratteristiche fisiche e logiche di cui all'allegato B.
2. Le caratteristiche fisiche e logiche dei supporti informatici assicurano la conformita' con quanto previsto per l'utilizzo della Carta nazionale dei servizi e la Carta d'identita' elettronica in materia di autenticazione ai servizi erogati in rete e alla firma digitale.
 
Art. 6
Particolari dati personali
contenuti nel Modello ATe

1. Per le funzionalita' di cui all'art. 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005, il Modello ATe puo' contenere dati personali, anche biometrici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, per quanto concerne i dati sensibili, e fatto salvo, per il Ministero della difesa e per il personale del Corpo della guardia di finanza, quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
 
Art. 7
Pubblicazione documentazione

1. La documentazione dettagliata degli standard tecnologici utilizzati dal Modello ATe per espletare le funzionalita' definite nel documento progettuale di cui all'art. 4, comma 2, e' pubblicata sul sito istituzionale di DigitPA.
2. Qualora l'amministrazione emittente ravvisi elementi ritenuti non idonei alla diffusione nella documentazione di cui al comma 1, chiede a DigitPA di non pubblicare gli elementi stessi.
 
Art. 8
Norme transitorie

1. Le tessere di riconoscimento gia' realizzate o emesse alla data del presente decreto dal Ministero della giustizia, dal Ministero della difesa, ivi incluse quelle rilasciate dall'Arma dei carabinieri, e dal Corpo della guardia di finanza sono valide a tutti gli effetti di legge fino alla loro naturale scadenza o revoca.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 49
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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