Gazzetta n. 182 del 6 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 12 luglio 2010 |
Riconoscimento dell'idoneita' al centro «ARA s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari. |
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IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto di riconoscimento al centro «ARA s.r.l.», con sede legale in via Madonna delle Lacrime, 70 - 95030 San Giovanni La Punta (Catania), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 2334 del 30 gennaio 2008; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 14-15 gennaio 2010 presso il centro «ARA s.r.l.»; Visto il parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» dell'11 febbraio 2010;
Decreta:
Art. 1
1. Il centro «ARA s.r.l.», con sede legale in San Giovanni La Punta (Catania), via Madonna delle Lacrime n. 70, e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere seguenti informazioni: efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995); osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995); studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995); determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995); prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995); valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995); individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995); prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche); studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': aree non agricole; colture arboree; colture erbacee; colture forestali; colture medicinali ed aromatiche; colture ornamentali; colture orticole; colture tropicali; concia sementi; conservazione post-raccolta; diserbo; entomologia; microbiologia agraria; nematologia; patologia vegetale; zoologia agraria. Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attivita' «regolatori di crescita», mentre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui riguarda anche il settore di attivita' «aree acquatiche». |
| Art. 2
1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995. 2. Il centro «ARA s.r.l.» e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto. |
| Art. 3
1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 14-15 gennaio 2010. 2. Il centro «ARA s.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2010
Il direttore generale: Blasi |
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