Gazzetta n. 182 del 6 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 luglio 2010 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre di Veleja». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 5 agosto 1997, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Veleja» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda del consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, presentata in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini e la indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Veleja»; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di' produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Veleja» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Veleja», approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 5 agosto 1997, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. |
| Art. 2
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. |
| Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2010
Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno |
| Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI "TERRE DI VELEJA".
ARTICOLO 1 La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA"accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni bianco o rosso o rosato, o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Bervedino, Fortana, Marsanne, Moscato e Trebbiano e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
ARTICOLO 2 La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia frizzante; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini a indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Malvasia bianca di Candia aromatica e Trebbiano Romagnolo per almeno il 60%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 40%. I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Barbera e Bonarda per almeno il 70%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%. I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Barbera e Fortana per almeno il 60%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca rossa e a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad massimo del 40%. La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui all'art. 1, e' riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno 1'85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" con la specificazione dei vitigni di cui all'art. 1, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Il vino ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" moscato puo' essere prodotto anche nella tipologia passito. Per i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", tipologia frizzante e spumante, e' vietata la gassificazione artificiale.
ARTICOLO 3 La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" di cui all'art. 2 rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castell'Arquato, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Carpaneto P.no, S. Giorgio P.no, Vigolzone, Gropparello, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Bettola, Coli, Bobbio e parte del territorio amministrativo dei comuni di Alseno, Gazzola, Travo, Piozzano e Pecorara. Tale zona di produzione e' delimitata dal seguente perimetro: partendo dal confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza con la provincia di Parma in coincidenza dell'incrocio del ponte della S.S. n. 9 Via Emilia con il torrente Stirone in comune di Alseno, si identifica in senso orario con il confine provinciale e con il torrente fino ad incontrare il confine comunale di Vernasca. Si identifica con il confine comunale dei comuni Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Gropparello, Bettola, Coli e Bobbio fino ad incontrare la delimitazione amministrativa della provincia di Piacenza con quella di Pavia a quota 1.000, a nord di Cima delle Scalette. Segue il confine provinciale verso nord fino a quota 725 s.l.m. in localita' Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per la mulattiera quote 756 -708, localita' Torrazza, Ca' dei Follini quota 510 indi con la strada a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalta, Poggio Moresco sino a Ca' Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca' Aie di Sotto segue la mulattiera di Caprile sino a C. Cucoleto Km 10 con la strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al Km 9, Km 8, medesima strada, localita' C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 Km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca' Pozzo. Di seguito sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano; C. Saliceto, Casa Casoni, e con la strada che permette il passaggio di un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e per poi risalire C. Morone, C. Bole', C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E. sempre sulla strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, con la deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago, e indi per strada a stretto transito sino in localita' C. Carre' quota 446 dove per breve tratto si segue il confine comunale lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi quota 567 indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554. Segue, su strada a stretto transito a scendere, sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quote 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bulla fra le localita' Pradello e Ca' del Bulla, quindi da Costa del Bulla per la mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine comunale fra Travo e Gazzola che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora,Ongareto, Roccolo, Palazzina, Torrazzo Comolli indi per quota 285 e in prossimita' di quota 249 si abbandona il confine tra i comuni per scendere per breve tratto la mulattiera che conduce a Campo dei Re. Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino a Monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di Sopra e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio: Ca' del Dolce, Ca' Marona. Da Ca' Marona, verso est, lungo la strada per quota 135, Scuole, quota 132, C. Polara e Castello di Rivalta a quota 131 fino ad incontrare il confine tra i comuni di Gazzola e di Rivergaro. Segue il confine di Rivergaro e si identifica con il confine comunale di Vigolzone, di San Giorgio Piacentino, di Carpaneto Piacentino, di Castell'Arquato fino ad incontrare il confine comunale di Alseno. Si identifica con esso verso nord-est fino ad incontrare la S.S. n. 9 dell'Emilia, segue la S.S. verso est fino al confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza da dove si e' partiti.
ARTICOLO 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art.2, devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 16 (detta resa e' comprensiva del supero del 20% previsto dal D.M. 6 agosto 1996). Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: "Terre di Veleja" Bianco 10,0% vol. "Terre di Veleja" Rosso 10,5% vol. "Terre di Veleja" Rosato 10,0% vol. "Terre di Veleja" Berverdino 9,5% vol. "Terre di Veleja" Trebbiano 9,5% vol. "Terre di Veleja" Marsanne 10,0% vol. "Terre di Veleja" Moscato 9,5% vol. "Terre di Veleja" Fortana 9,5% vol. Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.
ARTICOLO 5 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le operazioni di vinificazione, di tutti i vini a Indicazione Geografica Tipica " Terre di Velej a " di cui all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza. E' fatta salva la deroga di cui all'art. 6, par. 4, secondo capoverso, del Reg. CE n. 607/2009, per effettuare le predette operazioni di vinificazione al di fuori della provincia di Piacenza fino al 31 dicembre 2012. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 8Q%, per tutti i tipi di vino ad eccezione del "TERRE DI VELEJA" Moscato passito che non deve essere superiore al 60%.
ARTICOLO 6 I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Terre di Veleja" Bianco 10,5% vol. "Terre di Veleja" Rosso 11,0% vol. "Terre di Veleja" Rosato 10,5% vol. "Terre di Veleja" Berverdino 10,0% vol. "Terre di Veleja" Moscato 10,0% vol. "Terre di Veleja" Moscato passito 15,0% vol. "Terre di Veleja" Fortana 10,0% vol. "Terre di Veleja" Trebbiano 10,0% vol. "Terre di Veleja" Marsanne 10,5%vol. Il vino " TERRE DI VELEJA" Moscato passito deve avere un contenuto in zucchero minimo di 30 gli.
ARTICOLO 7 Alla indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Tutti i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" tipologia frizzante possono essere chiusi con il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione. Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del terrirorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. Parte di provvedimento in formato grafico
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