Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO |
DECRETO 16 luglio 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Snieg Emilia, di titolo professionale estero abilitante per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per lo sviluppo e la competitivita' del turismo
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale e' stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Vista l'istanza della sig.ra Snieg Emilia, cittadina polacca nata a Osniszczewo il 30 luglio 1982, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale «pilota wycieczek» conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: polacco, italiano, francese e inglese; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'11 giugno 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Regione Siciliana, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dalla stessa riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla normativa italiana; Sentiti i rappresentanti di categoria nella seduta appena indicata;
Decreta:
Art. 1
Alla sig.ra Snieg Emilia, cittadina polacca, nata a Osniszczewo il 30 luglio 1982, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: polacco, italiano, francese e inglese. |
| Art. 2
Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 e' subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure, a scelta della richiedente, di una prova attitudinale orale da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di valutazione finale non favorevole, la prova puo' essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Regione Siciliana rilascera' alla sig.ra Snieg un attestato di idoneita' valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 2010
Il Capo del dipartimento: Cittadino |
| Allegato A
La misura compensativa consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Snieg Emilia, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attivita' professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale. Tenuto conto che la sig.ra Snieg Emilia risulta essere un «professionista» gia' qualificato in Polonia e che e' stata accertata la sua conoscenza delle lingue: polacco, italiano, francese e inglese le materie oggetto della misura compensativa, per la quale e' richiesto l'uso corretto della lingua italiana, sono le seguenti: 1) principali localita' turistiche d'Europa, d'Italia e della Sicilia; 2) il territorio della Sicilia; cenni sulle principali vie di comunicazione interne della Sicilia nonche' sui collegamenti aerei, marittimi e stradali con il resto d'Italia e con l'Europa; 3) storia della Sicilia; 4) principali siti archeologici della Sicilia; 5) le piu' importanti localita' turistiche, climatiche e termali della Sicilia nonche' i siti meta del turismo religioso; 6) principali manifestazioni siciliane a carattere culturale, artistico, folcloristico, religioso e sportivo; 7) legislazione turistica nazionale e regionale e l'organizzazione turistica nazionale e regionale; 8) adeguamenti alle nuove normative aeroportuali. Il tirocinio di adattamento avverra' sotto la responsabilita' di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore che curera' l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti piu' idonei. Il professionista responsabile comunica alla regione la propria disponibilita' ad assumere la responsabilita' del tirocinio, nonche' le proprie generalita', gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale da parte della regione. A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmettera' alla Regione Siciliana una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneita' della medesima allo svolgimento professionale dell'attivita'. In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio puo' essere ripetuto o prolungato. In caso di valutazione finale non favorevole la prova puo' essere ripetuta non prima di sei mesi. Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verra' rilasciato alla richiedente un attestato di idoneita' all'esercizio della professione. Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente e' tenuta al rispetto delle norme regionali. |
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