Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2010 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 5 luglio 2010
Credito - Valutazione di idoneita' degli accordi stipulati separatamente in data 22 dicembre 2009 tra la Banca d'Italia e le Organizzazioni sindacali FISAC CGIL, SINDIRETTIVO CIDA, SIBC CISAL, FABI, UILCA UIL, FALBI e FIBA CISL, recanti norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (Pos. 36679). (Deliberazione n. 10/419).


LA COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

su proposta del Commissario delegato per il settore, avv. Alessandro Forlani;

Premesso:

Che, con nota del 27 gennaio 2010, prot. n. 0066284/10, la Banca d'Italia ha trasmesso a questa Commissione tre distinti atti, tutti denominati «Protocollo di accordo negoziale tra l'amministrazione della Banca d'Italia e le Organizzazioni sindacali presenti nell'Istituto, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati», stipulati separatamente in data 22 dicembre 2009 con tutte le organizzazione sindacali presenti in Istituto, ovvero con FISAC CGIL, SINDIRETTIVO CIDA, SIBC CISAL, FABI, UILCA UIL, FALBI e FIBA CISL;
Che tali accordi, tutti di identico contenuto, sono volti a sostituire i precedenti Accordi nazionali per la regolamentazione del diritto di sciopero nel settore del credito stipulati tra Banca d'Italia e FISAC CGIL, FIBA CISL, UILCA UIL, FALBI, SIBC CISAL, SINDIRETTIVO CIDA in data 26 ottobre 2000, valutati idonei dalla Commissione di garanzia con deliberazione 01/39 del 10 maggio 2001 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinario n. 233;
Che gli accordi di cui trattasi sono stati approvati dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 21 gennaio 2010;
Che, con nota prot. n. 328/RU del 16 febbraio 2010, la Commissione ha inviato i predetti accordi alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998 al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, assegnando a tali organizzazioni il termine di 30 giorni per l'invio del predetto parere;
Che nel termine assegnato e' pervenuto solo il parere di ADOC con nota del 23 febbraio 2010, prot. n. 240/pb/CP, peraltro favorevole;

Considerato:

Che gli accordi in esame ricalcano sostanzialmente le disposizioni contenute nei precedenti accordi stipulati in data 26 ottobre 2000 e gia' valutati idonei dalla Commissione di garanzia con la citata delibera n. 01/39;
Che le uniche rilevanti modifiche apportate dalle parti stipulanti alle norme gia' vigenti riguardano esclusivamente la individuazione dei servizi indispensabili e delle relative prestazioni minime da garantire in occasione di uno sciopero;
Che, in particolare, non sono indicati nei nuovi accordi i servizi SESI e CONIF e la filiale di Roma Tuscolano, che a seguito della ristrutturazione dell'Amministrazione centrale e della rete delle filiali della Banca d'Italia sono venuti meno; sono invece stati inclusi nel nuovo accordo i seguenti servizi, prima non contemplati dal precedente accordo in materia di sciopero: Segreteria amministrativa dell'area risorse informatiche e rilevazioni statistiche, Servizio innovazione e sviluppo informatico, Servizio elaborazioni e infrastrutture, Unita' di supporto e coordinamento area banca centrale e sistemi di pagamento;
Che, per quanto concerne le prestazioni indispensabili richieste, rispetto all'Accordo gia' vigente sono state diversamente specificate le previsioni relative alle astensioni proclamate nella seconda decade di ogni mese, garantendo comunque una sufficiente continuita' del servizio;
Che in merito alle procedure di raffreddamento e conciliazione le parti non hanno convenuto modifiche alla disciplina previgente, limitandosi a recepire ed esplicitare quanto stabilito da questa Commissione in ordine al periodo di validita' delle predette procedure e alla necessita' di ripetizione delle stesse una volta decorso tale periodo;
Che le parti hanno altresi' espressamente previsto, in conformita' a quanto stabilito dalla Commissione di garanzia, che la disciplina in materia di sciopero trovi applicazione anche alle astensioni collettive dal lavoro straordinario;
Che in ragione del fatto che le modifiche apportate alla previgente disciplina dagli accordi in esame non comportano significative variazioni, estendendo, anzi, i servizi individuati come essenziali all'interno di Banca d'Italia e assicurando, comunque, un equo contemperamento tra il diritto di sciopero e la necessita' di garantire una relativa continuita' del servizio reso dalla Banca d'Italia;
Che con la presente delibera la Commissione intende richiamare e confermare le valutazioni gia' espresse con la citata delibera n. 01/39 in ordine alle intese raggiunte dalle parti con i precedenti accordi del 26 ottobre 2000, che non sono state oggetto di modifica da parte degli accordi in esame;
Che, dunque, alla luce di quanto sinora considerato, gli accordi in esame appaiono rispettosi dei criteri stabiliti dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 come modificata con legge n. 83 del 2000, ai fini della valutazione della idoneita' degli accordi sottoposti all'esame della Commissione di garanzia;

Valuta idonei
in tutte le sue parti gli accordi stipulati tra Banca d'Italia e FISAC CGIL, SINDIRETTIVO CIDA, SIBC CISAL, FABI, UILCA UIL, FALBI e FIBA CISL in data 22 dicembre 2009;

Dispone
la trasmissione della presente delibera alla Banca d'Italia, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FISAC CGIL, SINDIRETTIVO CIDA, SIBC CISAL, FABI, UILCA UIL, FALBI e FIBA CISL, all'ABI, all'Ufficio italiano cambi, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre
la pubblicazione degli accordi del 22 dicembre 2009 e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2010

Il presidente: Pitruzzella
 
Allegato
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