Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 luglio 2010
OCM Vino - Modalita' attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi» - Campagne 2010-2011 e seguenti.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
Visto il regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato regolamento(CE) n. 491/2009, che, nel disporre l'abrogazione del regolamento (CE) n.479/2008, dispone che i riferimenti si intendono fatti al regolamento (CE) n.1234/2007 secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso regolamento;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. 1488, con la quale e' stato notificato alla Commissione europea il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009 recante «Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2009;
Vista la nota ministeriale 30 giugno 2009, prot. 1712, con la quale e' stata notificata alla Commissione europea la modifica al Programma nazionale di sostegno;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Ravvisata la necessita' di rivedere le modalita' di attuare la misura in questione per introdurre semplificazioni operative;
Vista l'intesa sancita, nella seduta del 8 luglio 2010, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Organismo pagatore: AGEA - Organismo pagatore;
Regioni: Regioni e Province autonome;
regolamento: il regolamento (CE) n. 1234/07 e successive modifiche;
regolamento attuativo: il regolamento CE n. 555/2008;
Programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate dall'Italia comunicate a Bruxelles , ai sensi dell'art. 103-duodecies del regolamento (CE) n. 1234/07;
autorita' competenti: il Ministero e le Regioni e Province autonome;
beneficiario: il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il relativo contratto;
attuatore: il soggetto delegato a realizzare il progetto;
soggetto pubblico: organismo pubblico avente personalita' giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalita' giuridica di diritto privato (societa' di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);
produttore di vino: l'impresa, singola o associata, che trasforma uno o piu' prodotti a monte del vino e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;
fondi quota nazionale: la quota di finanziamento gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura;
fondi quota regionale: la quota di finanziamento, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura, gestita direttamente dalle Regioni.
Invito alla presentazione dei progetti: decreto dipartimentale che definisce, annualmente, le modalita' operative e procedurali attuative del presente decreto.
Aiuto integrativo: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari.
Paesi Terzi: Paesi singoli o Aree come riportati nella tabella allegata all'invito alla presentazione dei progetti.
 
Art. 2
Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni applicative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi», prevista all'art. 103-septdecies del regolamento.
2. Sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale i progetti che riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 Regioni.
3. I requisiti di rappresentativita' delle produzioni sono determinati dalla media delle produzioni dichiarate dai soggetti obbligati nel triennio precedente ai sensi delle disposizioni applicative adottate in conformita' dell'art.103-septdecies del regolamento.
4. I riferimenti alle produzioni dei soggetti beneficiari riguardano la media del totale delle dichiarazioni di produzione vini presentate, nel triennio precedente, in conformita' alla normativa vigente.
5. I progetti presentati ai sensi del presente decreto sono finanziati con la quota nazionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del quadro finanziario relativo alle campagne 2010/2011 e seguenti.
6. Le modalita' operative e procedurali di attuazione del presente decreto sono emanate con l'invito alla presentazione dei progetti definito, in accordo con le Regioni ed AGEA, dal Ministero con proprio provvedimento emanato dal Dipartimento competente, tenuto conto dei termini e modalita' fissati dalle disposizioni comunitarie.
7. Per i progetti a valere sui fondi quota regionale, le Regioni adottano proprie disposizioni per emanare bandi in conformita' a quanto previsto nel presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti e li comunicano al Ministero e all'Organismo Pagatore AGEA.
8. Eventuali criteri selettivi diversi sono individuati dalle Regioni e Province autonome in base a parametri oggettivi e non discriminatori, e riguardano uno o piu' tra i seguenti aspetti: categoria di vino da promuovere; beneficiari eleggibili per la presentazione dei programmi; paesi di destinazione; soggetti attuatori; azioni ammissibili e durata dei programmi (annuale, biennale, triennale), nonche' la griglia dei punteggi per la valutazione.
9. Le Regioni che non adottano le modalita' attuative della misura con propri provvedimenti, si avvalgono delle disposizioni contenute nel presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti.
 
Art. 3
Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono accedere ai fondi recati dalla misura i seguenti soggetti:
a) le organizzazioni professionali, purche' abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125-sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;
d) le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all'art. 5, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.
g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;
2. Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari puo' attuare direttamente le azioni previste al successivo art. 7, qualora dimostri di possedere le necessarie capacita' tecniche.
3. I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario puo' presentare nuovi progetti purche' riguardino Paesi terzi diversi.
4. I beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) nonche' i produttori di vino di cui alla lettera e), purche' aggregati in forma associativa o in societa' consortile, del precedente comma 1 possono presentare piu' progetti per la stessa annualita' ma in Paesi diversi, purche' le aziende compartecipanti siano diverse.
5. I soggetti di cui alle lettere a), b), e c) che presentano progetti a valere sui fondi di quota nazionale devono rappresentare almeno il 5% della produzione nazionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi 3 anni.
6. I soggetti di cui alle lettere a), b), e c) che presentano progetti a valere sui fondi di quota regionale devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale.
7. I soggetti di cui alle lettere d) e) e g) possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione o all'imbottigliamento di almeno 600.000 bottiglie ed abbiano, altresi', esportato almeno il 15% del totale prodotto. Le Regioni, se del caso, stabiliscono nei propri provvedimenti parametri diversi per l'imbottigliamento e/o per la quota di export che, comunque non puo' essere inferiore al 5%.
8. Il soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell'ambito delle Associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non puo' essere il solo beneficiario sia per i progetti a valere sui fondi quota nazionale che regionale.
 
Art. 4
Soggetti attuatori

1. Il beneficiario che non realizza direttamente tutte o parte delle azioni inserite nel progetto, designa un soggetto attuatore, con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare, scelto tra i seguenti soggetti:
a) organizzazioni interprofessionali di cui all'art. 3, lett. b);
b) consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
c) soggetti privati;
d) soggetti pubblici.
 
Art. 5
Prodotti

1. La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato XI-ter del regolamento nonche' i vini spumante di qualita', i vini spumante aromatico di qualita', i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varieta', secondo le disposizioni attuative dell'art. 118-septvicies del regolamento. I progetti relativi ai vini senza indicazione geografica ed i vini con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione.
2. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.
3. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.
4. Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini igt doc docg e' indicata l'origine dei vini.
 
Art. 6
Progetti multiregionali

1. Il Ministero «riserva» un terzo dei fondi della quota nazionale al finanziamento dei progetti che coinvolgano finanziariamente almeno 2 Regioni, dando priorita' a quelli presentati da un maggior numero di Regioni e, subordinatamente, a quelli presentati dalle Regioni che abbiano un maggiore grado di rappresentativita' con riferimento alla propria produzione rispetto a quella nazionale. Tale quota di accesso alla riserva e' modificata dal Ministero, previa consultazione delle Regioni, senza adire la Conferenza Stato-Regioni.
2. I progetti multiregionali accedono alla riserva di cui al comma precedente nella misura massima pari al 50% del totale dei contributi regionali.
3. La domanda di accesso alla riserva e' formulata al Ministero dalla Regione capofila, scelta dalle Regioni medesime, che raccoglie le valutazioni ed i pareri espressi in merito ai progetti presentati, in conformita' a quanto stabilito al successivo art. 10.
 
Art. 7
Azioni ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare, anche singolarmente, in uno o piu' Paesi terzi:
a) la promozione e pubblicita', che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualita', la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione;
b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei Paesi terzi;
d) altri strumenti di comunicazione (ad es.: siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi coinvolti da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti).
2. Nell'invito alla presentazione dei progetti sono dettagliate le singole sub azioni rientranti nelle lettere di cui al precedente comma nonche' le modalita' di esecuzione delle stesse.
3. Le azioni di cui al comma 1 riguardano anche i marchi commerciali. In tal caso, qualora si tratti di Associazioni temporanee di impresa di cui al precedente art. 3 comma g), le azioni possono anche essere svolte dalle singole aziende dell'Ati, nel quadro di una coerente strategia complessiva, purche' realizzate in uno stesso Paese terzo. Qualora si tratti di azioni programmate in un'unica citta' del Paese terzo, le stesse sono svolte in modo coordinato da tutte le aziende partecipanti al progetto.
4. Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni di cui al precedente comma 1, motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dal beneficiario.
5. Le Regioni che adottano propri bandi individuano, tra quelle indicate all'articolo 103-septdecies del Regolamento CE 491/2009, le azioni ammissibili specificando anche i Paesi terzi ove le stesse sono realizzate.
6. Le attivita' sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale ( 30% del contributo). La procedura e la tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo, e' la medesima prevista dal reg. Ce n. 501/2008. Limitatamente alla campagna 2010/2011 le azioni sono effettuate entro il 30 agosto 2011.
7. Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attivita' sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto La relazione e la documentazione giustificativa sulle attivita' svolte e' presentata all'Organismo Pagatore Agea entro il 15 dicembre.
8. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualita' intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali e' destinato.
 
Art. 8
Contenuto del progetto

1. Il progetto contiene le seguenti informazioni:
a) il/i Paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varieta';
b) le attivita' che si intendono realizzare con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai Paesi terzi destinatari;
c) la durata del progetto che, comunque, non puo' essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo;
d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le localita' in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l'emittente e il sito; in caso di azioni relative ad incontri con operatori e/o giornalisti presso le Aziende, indicare i soggetti coinvolti ed il calendario degli incontri, specificando come tale azione si inquadri nel piano strategico del progetto presentato e fornendo, altresi', elementi oggettivi che permetta di misurare l'efficacia di tale azione.
e) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attivita' scelte, e descrizione dettagliata delle attivita' e servizi in relazione alla congruita' del costo proposto, nonche' la dichiarazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato;
f) i motivi per i quali e' stato presentato il progetto in relazione alla realta' produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;
g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorieta' dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;
h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera g), prevedendo - per i progetti pluriennali - valutazioni intermedie annuali.
2. Il beneficiario dichiara i requisiti soggettivi, la rappresentativita' in termini di produzione di vino, la percentuale di contributo richiesta. Il beneficiario dichiara, altresi', che non ha in corso di realizzazione altri progetti, riferiti al medesimo Paese.
3. Al fine di assicurare la tracciabilita' amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all'Allegato IV dell'invito alla presentazione dei progetti. Nell'invito alla presentazione dei progetti, a decorrere dalla campagna 2011/2012, potra' essere individuato un logo/messaggio comune identificativo dei progetti presentati in attuazione della misura, fornendo altresi' le modalita' procedurali per l'utilizzo dello stesso.
4. Le autorita' competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel Regolamento, nel Regolamento attuativo, nel presente decreto e quelli individuati nell'invito alla presentazione dei progetti e, ai sensi dell'art. 4, ultimo paragrafo del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto approvato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad Agea.
5. Le modifiche apportate devono, ai sensi dell'art. 4, ultimo paragrafo del regolamento attuativo, essere migliorative del progetto e non possono in nessun caso riguardare azioni di cui all'art. 103-septdecies del regolamento e/o Paesi non previsti nel progetto approvato.
6. Il beneficiario che intende apportare modifiche al progetto approvato motiva le stesse presentando apposita relazione compilando il modello allegato 10 all'invito alla presentazione dei progetti.
7. Qualora le modifiche richieste riguardino l'inserimento di azioni o Paesi non previsti nel progetto approvato, lo stesso dovra' essere nuovamente sottoposto alla valutazione del Comitato di cui al successivo art. 9.
 
Art. 9
Comitati di valutazione

1. Sono istituiti, presso il Ministero e presso le Regioni e Province autonome, appositi Comitati di valutazione dei progetti presentati, per procedere alla selezione di apposita graduatoria con particolare riferimento a:
possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari;
ammissibilita' delle azioni;
spesa ammissibile tenuto conto anche degli obiettivi posti.
2. Ai fini della corretta valutazione puo' essere richiesta documentazione integrativa anche a dimostrazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato.
3. Qualora i Comitati, nelle loro valutazioni, ritengano non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo stesso e' escluso dal contributo comunitario.
4. Qualora sulla base delle valutazioni effettuate dai Comitati si attui una decurtazione di azioni non strategiche ovvero una decurtazione di quota parte della spesa stimata delle azioni inserite nel progetto, che non ne pregiudichi la validita' strategica complessiva, i beneficiari possono richiedere una rimodulazione dello stesso in modo da renderlo strategicamente coerente con gli obiettivi prefissati e con la previsione della normativa comunitaria.
5. La rimodulazione di cui al precedente comma puo' riguardare esclusivamente una eventuale diversa ripartizione della spesa ammessa a contributo all'interno delle stesse voci di spesa dichiarate ammissibili, al fine di rendere piu' efficace la spesa complessiva.
6. Le determinazioni dei Comitati di valutazione sono comunicate ai beneficiari.
7. I progetti rimodulati di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono presentati alle autorita' competenti entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 6 ai fini del loro esame secondo la procedura di cui al presente articolo. Successivamente, gli stessi sono trasmessi dalle autorita' competenti ad Agea.
8. Il Ministero e le Regioni con propri provvedimenti dichiarano ammissibili i progetti sulla base della graduatoria di merito e delle risorse finanziarie disponibili.
9. Nel caso di progetti multiregionali, la valutazione del progetto e' affidato al Comitato istituito presso la Regione capofila.
 
Art. 10
Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura

1. E' istituito il Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura, composto da 4 rappresentanti del Ministero, di cui uno in veste di presidente, 6 rappresentanti delle Regioni e Province autonome, 4 rappresentanti della filiera vitivinicola, 1 rappresentante di Buonitalia Spa e 1 rappresentante di AGEA, con le seguenti finalita':
valuta la coerenza dei progetti ammessi a beneficio con le campagne nazionali di promozione e con quelli presentati in conformita' al regolamento (CE) n. 3/2008;
garantisce il monitoraggio dell'applicazione della misura, in conformita' alla normativa comunitaria ed al del programma di sostegno nonche' definisce gli indicatori necessari alla valutazione dell'efficacia della misura rispetto agli obiettivi;
redige, in base alle elaborazioni fornite da Agea sulla banca dati dei progetti, prospetti indicativi dei costi standard per attivita' e servizi omogenei, al fine di supportare i comitati di valutazione, nazionale e regionali, in termini di congruita' dei costi;
valuta i fabbisogni prioritari di promozione della filiera vitivinicola in relazione ai mercati dei Paesi terzi, anche promuovendo specifici studi di mercato;
propone l'adozione di indicazioni comuni per la realizzazione delle azioni ammissibili (es. logo, messaggi di comunicazione);
propone la revisione dei criteri di priorita' da applicare alla selezione dei progetti.
2. Il Comitato di cui al comma 1 opera in due sottogruppi: Monitoraggio e coordinamento della misura e Strategia di promozione pluriennale.
3. Le funzioni di segreteria per il Comitato e per i sottocomitati sono assicurate dal personale della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita'.
 
Art. 11
Entita' del sostegno

1. L'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari e' pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attivita' indicate; la residua percentuale e' a carico del soggetto proponente.
2. La percentuale di intervento pubblico, in caso di integrazione del contributo comunitario con fondi nazionali e/o regionali, puo' essere elevata fino al massimo del 70% qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui al precedente art. 5.
3. Qualora il programma presentato contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicita' di uno o piu' marchi commerciali, l'integrazione di cui al precedente comma 2 non puo' essere erogata.
4. Non e' consentita la cumulabilita' con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di intervento di cui al comma 2.
5. Sono ammissibili, a valere sia sui fondi quota nazionale che regionale, progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese terzo non inferiore a 100.000 euro per anno.
 
Art. 12
Modalita' di presentazione

1. I progetti per l'accesso ai fondi di competenza nazionale sono presentati in originale all'Agea - Organismo pagatore ed in copia al Ministero. I progetti per l'accesso ai fondi di competenza regionale, sono presentati in duplice originale di cui uno alla Regione territorialmente competente, in relazione alla sede legale del richiedente, ed uno all'Organismo Pagatore Agea ed in copia al Ministero.
 
Art. 13
Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie assegnate alla misura sono di seguito riportate con l'indicazione dell'anno di riferimento:
campagna 2010-2011: euro 48.444.440,00;
campagna 2011-2012: euro 82.380.817,00;
campagna 2012-2013: euro 102.164.449,00.
2. La ripartizione dei fondi di cui al comma 1 tra le Regioni e Province autonome e' effettuata sulla base dei seguenti criteri:
40% sulla base della superficie vitata regionale;
40% sulla base della superficie rivendicata DO/IGT regionale risultante dalla dichiarazione di raccolta presentata nell'anno 2008;
10% sulla base del volume di export di vino riferito agli ultimi 3 anni (2005 - 2006 - 2007 fonte Commercio estero - elaborazione INEA);
10% sulla base del valore prodotto vino (valore prezzi correnti riferiti agli ultimi 5 anni - fonte ISTAT).
3. Il piano di riparto e' effettuato con provvedimento del Direttore generale delle Politiche comunitarie e internazionali di mercato sulla base dei criteri di cui al comma 2, ovvero, di nuovi parametri, comunicati alla Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, stabiliti Regioni.
 
Art. 14
Disposizioni finali

1. Le Regioni comunicano al Ministero ed all'Agea Coordinamento, entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno, gli spostamenti di fondi tra le misure ai fini della modifica del programma nazionale di sostegno.
2. Entro 30 giorni dalla stipula dei contratti Agea comunica al Ministero ed alle Regioni il numero dei contratti stipulati e l'importo di ciascuno, in modo da consentire l'eventuale ridistribuzione ad altre misure delle risorse non utilizzate. Inoltre comunica gli importi complessivamente erogati per il finanziamento dei progetti sia nazionali che regionali, in tempo utile per le richieste comunicazioni alla Commissione UE.
3. Nell'avviso alla presentazione dei progetti saranno definite le modalita' ed i termini per lo scambio delle informazioni tra il Ministero, le Regioni e l'Agea in merito sia alla fase che precede la stipula dei contratti sia a quella successiva.
4. Le spese relative ai progetti presentati ai sensi del presente decreto sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell'anno di inizio della campagna di riferimento, anche nel caso di approvazione anticipata rispetto a detto termine.
5. Al fine di assicurare maggiore efficacia della spesa, il calendario di cui all'art. 8 comma 1 lett. d) sara' reso pubblico secondo disposizioni impartite con l'invito alla presentazione dei progetti.
 
Art. 15
Abrogazione e proroga temporanea dell'efficacia

1. Il decreto ministeriale 8 maggio 2009 e' abrogato con effetto dal 16 ottobre 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai progetti presentati ed approvati a valere sui fondi di pertinenza delle campagne 2008/2009 e 2009/2010.
Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2010

Il Ministro: Galan
 
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