Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2010 (vai al sommario)
LEGGE 4 agosto 2010, n. 127
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 agosto 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2262):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 7 luglio 2010.
Assegnato alla 8ª commissione (lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il .... con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' l'8 ed il 13 luglio 2010.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 13, 14, 15 e 20 luglio 2010.
Esaminato in aula il 14 e 20 luglio 2010 ed approvato il 21 luglio 2010. Camera dei deputati (atto n. 3646):
Assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 22 luglio 2010 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, X, XI, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 27, 28 e 29 luglio 2010.
Esaminato in aula il 30 luglio 2010 ed approvato il 4 agosto 2010.



Avvertenza:
Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
156 del 7 luglio 2010.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 7.



 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6
LUGLIO 2010, N. 103

All'articolo 1:

al comma 1, alla lettera c), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tirrenia di Navigazione S.p.A. utilizza i predetti nuovi finanziamenti esclusivamente al fine di evitare che sia compromessa la continuita' del servizio pubblico di navigazione, con particolare riferimento alla necessita' di garantire la continuita' territoriale con le isole, nonche' per fronteggiare i fabbisogni di liquidita' derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar S.p.A. per le medesime finalita'».

Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis.- (Misure urgenti in materia di trasporto stradale e aereo). - 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

"4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarita' del mercato dell' autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. Tali accordi possono altresi' prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantita' garantite, per i quali e' possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonche' alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.

4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.

4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4.

4-quater. In deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4.

4-quinquies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali";

b) il comma 12 e' sostituito dal seguente:

"12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non puo', comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti";

c) il comma 13 e' sostituito dal seguente:

"13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14";

d) dopo il comma 13, e' inserito il seguente:

"13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada";

e) al comma 14, le parole: "di cui ai commi 6, 7, 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 13 e 13-bis".

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia). - 1. Nel contratto scritto e' indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non puo' essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente e' tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonche' le modalita' di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

2. Il committente e' tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo e' dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed e' commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attivita' di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non puo' essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonche' alle modalita' di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi";

b) all'articolo 7, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui e' stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilita' delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui e' stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresi' applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente, o un suo delegato alla compilazione, riporta sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente e' applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 4";

c) all'articolo 7-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, come definiti all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerare equipollenti alla scheda di trasporto";

d) all'articolo 7-bis, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verra' restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni";

e) dopo l'articolo 7-bis, e' inserito il seguente:

«Art. 7-ter. - (Disposizioni in materia di azione diretta). - 1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore";

f) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (Procedura di accertamento della responsabilita'). - 1. L'accertamento della responsabilita' dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, puo' essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorita' competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'articolo 7-bis.

2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorita' competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.

3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorita' competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilita' dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste.

4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato";

g) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Imballaggi e unita' di movimentazione). - 1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unita' per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non e' tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unita' di movimentazione utilizzate.

2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unita' di movimentazione, il vettore non e' responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unita' di movimentazione di numero o di qualita' inferiore rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

3. L'esercizio dell'attivita' di commercio delle unita' di movimentazione usate e' consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla questura competente per territorio. Il titolare della licenza e' tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla questura quantita' e tipologia delle unita' di movimentazione cedute e acquistate, nonche' i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.

4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al comma 5, lettera b), dopo le parole: "legge 24 dicembre 1985, n. 808," sono inserite le seguenti: "anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.,"».

Nel titolo, dopo le parole: «trasporto marittimo» sono aggiunte le seguenti: «ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti».
 
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