IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, comma 9; Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e' stato emanato lo Statuto di questa Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996 n.165 e ss.mm.ii.; Vista la delibera del Senato accademico, in data 19 maggio 2010, con cui sono state definitivamente approvate le modifiche all'art. 70 dello Statuto rubricato «Nucleo di valutazione»; Letta la nota del M.I.U.R. prot. n. 2548 del 9 luglio 2010 (prot. entrata n. 31769 del 15 luglio 2010) con la quale il predetto Ministero ha comunicato «con riferimento alla proposta di modifiche dello Statuto di codesto Ateneo, pervenuta ai sensi della legge in oggetto, si segnala che non si hanno osservazioni da formulare in ordine all'adozione del decreto rettorale di emanazione»; Tenuto conto dell'art. 83, comma 1, dello Statuto di Ateneo inerente l'«entrata in vigore» dello Statuto;
Decreta di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 e dell'art. 83, comma 1, dello Statuto la modifica riguardante l'art. 70 dello Statuto medesimo, nel testo che segue, le cui modifiche sono evidenziate in grassetto: «Art. 70 (Nucleo di valutazione). - 1. Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, sulla base dei provvedimenti legislativi, regolamentari, ministeriali e rettorali che a detto nucleo facciano espresso riferimento, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' di valutare la gestione amministrativa e gli interventi di sostegno al diritto allo studio. Il Nucleo esercita, inoltre, tutte le competenze allo stesso attribuite dalla normativa vigente. 2. Il Nucleo determina i parametri ed i criteri per l'esercizio della valutazione, in riferimento agli obiettivi stabiliti dalla legge ed ai programmi ed agli atti di indirizzo dell'Ateneo. L'Ateneo assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 3. Il Nucleo elabora una relazione annuale prevista dalla normativa vigente e la trasmette, entro il 30 aprile di ciascun anno, agli organi necessari dell'Ateneo e al Direttore amministrativo nonche' al M.U.R.S.T. e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. 4. Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque docenti e da quattro membri nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, di cui almeno due esterni, in possesso di specifica ed elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel campo della valutazione della performance, del management e del personale delle amministrazioni pubbliche. Il coordinatore del Nucleo e' eletto tra i membri che siano professori di ruolo dell'Universita' degli studi di Perugia. 5. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato accademico, durano in carica quattro anni e non possono ricoprire l'incarico per piu' di due volte consecutive. Le succitate modifiche entrano in vigore, ai sensi dell'art. 83, comma 1, dello Statuto quindici giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Perugia, 23 luglio 2010
Il Rettore: Bistoni |