Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2010 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2010, n. 102
Testo del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2010), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2010, n. 126 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia».

Art. 1
Iniziative in favore dell'Afghanistan

1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.
2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle ((NATO's)) Strategic Communications in Afghanistan, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai International. ((Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento dei progetti previsti dalla predetta convenzione.))
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.
4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario ((ed educativo));
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede ((alla realizzazione di una «Casa della societa' civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.))
6. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.



Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ...
))
.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Riferimenti normativi
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante: «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009. La tabella C prevede
gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria.
- Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1°
gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti
per la proroga degli interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per
l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e
per l'Amministrazione della Difesa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010, e' il seguente:
«4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1,
relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede
all'organizzazione di una conferenza regionale della
societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la
rete di organizzazioni non governative "Afgana".».



 
Art. 2
Interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana ((ai Fondi fiduciari)) della NATO destinati alla formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
6. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, ((nonche' la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.))
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC (ex PESD).
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta ogni sei mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto e' acquisito dopo quattro mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, ((compresi)) le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 31.200 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'((Iniziativa Adriatico-Ionica)) (IAI), finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attivita' del Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.
((10-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, e' assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))



Riferimenti normativi
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009. La tabella C prevede
gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria.
- La legge 7 marzo 2001, n. 58, recante «Istituzione
del Fondo per lo sminamento umanitario», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- La legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante
«Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed
umanitarie in sede internazionale», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992.
- Il testo degli articoli 171, 181, comma 1, e 186 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente:
«Art. 171(Indennita' di servizio all'estero). - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'art. 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo degli alloggi e dei
servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'art. 189.».
«Art. 181 (Spese di viaggio per congedo o ferie). - 1.
Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed
a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate
ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio
per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il
relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12 e 8
mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati
precedentemente.».
«Art. 186 (Viaggi di servizio). - Il personale che per
ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato
temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o
allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo
massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio,
l'intera indennita' personale. Tale trattamento puo' essere
attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con
decreto motivato del Ministro. L'indennita' personale e'
ridotta della meta' per un periodo successivo che non puo'
superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale termine.
Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la
meta' del trattamento di missione previsto per il
territorio nazionale.
Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o
in altri Paesi esteri, oltre all'indennita' personale in
godimento, spetta:
1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta
servizio, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo,
un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita'
mensile di servizio all'estero a seconda che trattisi
rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di
funzionari direttivi o di altro personale;
2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri
Paesi, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un
sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita' base
mensile a seconda che trattisi rispettivamente di capi di
rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di
altro personale. A tale indennita' si applica:
a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il
posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge la
missione;
b) in mancanza di posto di organico corrispondente,
il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con
esclusione, se differente, del coefficiente stabilito per
il capo di rappresentanza diplomatica;
c) in mancanza anche di coefficiente per la
carriera corrispondente, il coefficiente previsto per il
restante personale della sede con esclusione, se
differente, di quello stabilito per il capo di
rappresentanza diplomatica;
d) qualora vi siano piu' coefficienti di
maggiorazione oltre quello fissato per il capo di
rappresentanza diplomatica o qualora la missione si svolga
in localita' dove non esistano uffici diplomatici o
consolari e in ogni altro caso non determinabile a norma
del presente comma, il coefficiente di maggiorazione
stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentita la Commissione di cui all'art. 172.
Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente
articolo sono corrisposte, oltre alle spese di viaggio di
cui agli articoli 191, 192, 193 e 194, aumentate
dell'indennita' supplementare prevista dall'ultimo comma
dell'art. 195, anche le spese per la spedizione del
bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg.
I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero.
Se per esigenze di servizio il capo di una
rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba,
a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge,
spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal
presente articolo per il dipendente.».
- La legge 18 dicembre 1982, n. 948, recante «Norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
degli affari esteri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 358 del 30 dicembre 1982.
- Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante «Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2004, e' il seguente:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».



 
Art. 3
Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato((, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.))
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ((e successive modificazioni,)) inviato in breve missione per le attivita' e le iniziative di cui ((agli articoli 1 e 2)), e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli Affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
5. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita' e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ((e successive modificazioni,)) e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.
6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonche' dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, ((del)) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, ((n. 108,)) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, ed agli articoli 1, comma 1, ((e 2)), comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010((,)) n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.
8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, ((all'))articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, ((all'))articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e ((agli)) articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, ((n. 1,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.
10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e' definita con uno o piu' decreti del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, ((presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri)), di una apposita struttura ("Task Force"), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
12. I contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi, ((nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente)). In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67° anno di eta'.
13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al comma 12, da stipulare ai sensi dell'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si provvede con uno o piu' decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.



Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 13 e 16 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987, e' il seguente:
«Art. 13 (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo). - 1. Le unita' tecniche di cui agli
articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto
presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di
cooperazione.
2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti
dell'Unita' tecnica centrale di cui all'art. 12 e da
esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da
personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con
contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unita' tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di ogni elemento di informazione utile
all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione
delle iniziative di cooperazione suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a
garantire il buon andamento delle iniziative di
cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto
dell'Unita' tecnica centrale di cui all'art. 12, che
risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei
fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza
diplomatica competente per territorio.
5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e
delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei
compiti ad esse affidati.».
«Art. 16 (Personale addetto alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo). - 1. Il personale addetto
alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
e' costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati
dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste
dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite
massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'art. 12;
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli
enti locali e di enti pubblici non economici posto in
posizione di fuori ruolo o di comando;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).».
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il testo dell'art. 57, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, e' il seguente:
«6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei
contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli.».
- Il testo degli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2,
del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante
«Interventi urgenti a favore della popolazione irachena»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto
2003, e' il seguente:
«Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei
contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo
articolo.
2-4. (Omissis).
5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.»;
«Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
(Omissis).
2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
di personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di
comando oppure reclutato a seguito delle procedure di
mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
legislativo.».
- Il testo dell'art. 1, commi 9, 56 e 187, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2005, e' il seguente:
«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca
e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
potra' essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del
primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi
ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti.».
«56. Le somme riguardanti indennita', compensi,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005.».
«187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalita' nell'anno 2003. Per il comparto scuola e
per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto
dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilita' erariale.».
- Il testo degli articoli 7 e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001,
e' il seguente:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche'
degli organismi operanti per le finalita' di cui all'art.
1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.»;
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).
- 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'art. 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art.
70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, per quanto riguarda la somministrazione di
lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del
comma 1, dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n.
276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione
della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.
Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro
per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui all'art.
35, comma 1, lettera b), del presente decreto.».
- Il testo degli articoli 60, comma 15, e 61, commi 2 e
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, e' il seguente:
«Art. 60 (Missioni di spesa e monitoraggio della
finanza pubblica). - 1-14. (Omissis).
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso
il comparto della sicurezza e del soccorso, possono
assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad
un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale di base, con esclusione delle spese per
stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o
aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di
impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della
responsabilita' contabile.»;
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1. (Omissis).
2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per
studi e consulenze, all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite
dalle seguenti: "al 30 per cento";
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti".
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2009.».
- Il testo dell'art. 01, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, recante «Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
26 febbraio 2009, e' il seguente:
«1. Per la realizzazione delle attivita' e delle
iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano,
Sudan e Somalia, volte ad assicurare il miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei
Paesi limitrofi nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, e' autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di
euro 45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella
Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le
somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio
di competenza possono essere impegnate nell'esercizio
successivo.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto
2009, n. 108, recante «Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il
seguente:
«1. Per iniziative di cooperazione in favore di
Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte
ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi,
nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, sono
autorizzate, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 28.000.000 ad integrazione
degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203, nonche' la spesa di euro 1.000.000
per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n.
58. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli
affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse,
fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di
cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano
urgenti necessita' di intervento, nel periodo di
applicazione della presente legge.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in
materia di personale della Difesa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
«1. Il termine indicato all'art. 1, comma 1, della
legge 3 agosto 2009, n. 108, relativo agli interventi di
cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano,
Pakistan, Sudan e Somalia e agli interventi di sminamento
umanitario anche in altre aree e territori, e' prorogato al
31 dicembre 2009. Per le finalita' di cui al presente comma
e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa
ulteriore di euro 6.800.000 ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
come determinati dalla tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203, e la spesa ulteriore di euro 500.000
per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n.
58.».
- Il testo degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante
«Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo
per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo
2010, e' il seguente:
«Art. 1 (Iniziative in favore dell'Afghanistan). - 1.
Per le iniziative di cooperazione in favore
dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.300.000
ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191(legge
finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione
italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al
sostegno dell'esercito nazionale afgano.»;
«Art. 2 (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione). - 1.
Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano,
Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e
dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla
ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro
22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010), nonche' la spesa di euro
1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo
2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito
del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri,
con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un
massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in
altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti
necessita' di intervento, nel periodo di vigenza del
presente decreto.».
- Il testo dell'art. 16, comma 1, lettere c) ed e),
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987, e' il
seguente:
«1. Il personale addetto alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo e' costituito da:
a)-b) (omissis);
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'art. 12;
d) (omissis);
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).».
- Il testo dell'art. 1, comma 01, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante «Attuazione
della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9
ottobre 2001, e' il seguente:
«01. Il contratto di lavoro subordinato e' stipulato di
regola a tempo indeterminato.».



 
Art. 4
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 364.692.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 118.518.722 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 58.960.039 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.495.380 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.121.897 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 601.943 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 57.690 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 128.654 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID)((, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.))
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 201.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 132.388 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 80.443 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 889.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 23.890.556 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.956.138 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
15. E' autorizzata, dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 12.033.738 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 5.047.579 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 5, comma 15-bis, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 810.944 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del ((Consiglio)) del 15 febbraio 2010.
18. E' autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro 25.000.000 per la stipulazione dei contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di 2.679.906 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.225.082 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 999.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.600 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 19, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge(( 5 marzo 2010, n. 30.))
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 64.200 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 5, comma 20, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge ((5 marzo 2010, n. 30.))
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 662.554 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.023.691 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 5, comma 22, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 1.072.252 e di euro 508.822 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 5, comma 23, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 321.812 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 56.315 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 227.863 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), ((di cui)) all'articolo 5, comma 27, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), ((di cui)) all'articolo 5, comma 28, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
31. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), ((di cui)) all'articolo 5, comma 29, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
32. E' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.



Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 5, commi da 1 a 29, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante
«Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo
per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 55 dell'8 marzo
2010, e' il seguente:
«Art. 5 (Missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia). - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro
308.780.721 per la proroga della partecipazione di
personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate
International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 140.479.873 per la
proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 70.756.756 per la
proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni nei Balcani, di cui all'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo),
Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.504.482 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art. 2,
comma 5, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 11.067.397 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2009,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 546.342 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH2), di cui all'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 424.584 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art.
2, comma 7, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.569.609 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in
Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in
Darfur (UNAMID), di cui all'art. 2, comma 8, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 198.364 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica
del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'art. 2,
comma 9, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 130.229 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'art. 2,
comma 10, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 659.030 per la
prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.017.753 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia,
denominata EUMM Georgia, di cui all'art. 2, comma 12, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 26.264.169 per la
proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea denominata
Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della
pirateria, di cui all'art. 2, comma 13, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2009, n. 197.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.424.547 per la
proroga della partecipazione di personale militare
impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e
addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di
cui all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197, e di euro 566.987 per la
prosecuzione dell' attivita' di cooperazione militare nel
settore navale, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 3
agosto 2009, n. 108.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 13.263.606 per
l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti,
in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni
in Afghanistan e in Iraq, di cui all'art. 2, comma 14, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
15-bis. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la
spesa di euro 2.679.906 per la partecipazione di personale
dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite
in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission
in Haiti (MINUSTAH).
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 110.425.000 per
la stipulazione dei contratti di assicurazione e di
trasporto di durata annuale e per la realizzazione di
infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente
decreto.
17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita'
della popolazione locale, compreso il ripristino dei
servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa
complessiva di euro 6.643.594 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga
alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato,
disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti
dei contingenti militari che partecipano alle missioni
internazionali di cui al presente decreto, entro il limite
di euro 4.220.094 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano,
euro 823.500 nei Balcani.
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 3.827.910 per la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'art. 2, comma 16, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2009, n. 197.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 851.070 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione denominata European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.700 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione denominata United Nations Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 2, comma 17, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 64.430 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione in Palestina, denominata European Union
Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL
COPPS), di cui all'art. 2, comma 18, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2009, n. 197.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 658.982 per la
proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei
carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission
(EUPM), di cui all'art. 2, comma 19, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2009, n. 197.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 8.220.842 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'art.
2, comma 20, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197, e per garantire la manutenzione ordinaria e
l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo
italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di
cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la
Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per
fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e
della tratta degli esseri umani.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.398.398 e di
euro 607.310 per la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni
in Afghanistan, denominate International Security
Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui
all'art. 2, comma 21, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 444.400 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'art. 2, comma 22, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 103.656 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di
assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in
Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 2, comma 23, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 220.700 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze
denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs)
costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di
cui all'art. 2, comma 24, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197 e di euro 68.644 per la
partecipazione alla JMOU costituita in Kosovo.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 265.861 per la
proroga della partecipazione di sei magistrati collocati
fuori ruolo, personale del Corpo della polizia
penitenziaria e personale amministrativo del Ministero
della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'art. 2, comma 25, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 19.254 per la
partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla
missione in Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 48.485 per la
partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla
missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union
Police Mission (EUPM).».



 
Art. 5
Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge ((3 agosto 2009, n. 108)), e' corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, MINUSTAH, ed EUPM e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ ((Skopje)) e al personale che partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles, di cui all'articolo 4, commi 3, 13 e 17.
((2-bis. Al contributo corrisposto direttamente dall'Unione europea al personale che partecipa alla missione EUPM, di cui all'articolo 4, comma 23, non si applica l'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.))
3. All'articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo le parole: «volontari in ferma breve trattenuti in servizio» sono inserite le seguenti: «o in rafferma biennale».
((3-bis. All'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:))
(( a) il primo comma e' sostituito dal seguente:))
((«Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonche' a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.»;))
(( b) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:))
((«In caso di assenza per infermita', l'assegno di lungo servizio all'estero e' corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non e' dovuto per il restante periodo».))
((3-ter. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:))
(( a) all'articolo 39:))
(( 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 1808»;))
(( 2) al comma 3, dopo le parole «commi 1», sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,»;))
(( b) all'articolo 1808, al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di assenza per infermita', esso e' corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non e' dovuto per il restante periodo».))
4. All'articolo 2268, comma 1, del ((codice dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i numeri 1004), 1081), 1082) e 1085) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, a esclusione degli articoli 2, commi 2 e 3; 3; 4; 5; 7; 13; 14;», «1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;», «1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1;», «1085) decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 6, comma 3; 7; 8, comma 1; 9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5.»;
b) il numero 795) e' ((abrogato)).
5. Per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attivita' di concorso in circostanze di pubblica calamita', fino al 31 dicembre 2010, le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate nell'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ((Con riferimento alle qualifiche per le quali e' richiesto il requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto delle dotazioni organiche in vigore, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessita' di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede, sulla base di prove selettive intese ad accertarne le capacita' professionali o di mestiere, all'assunzione del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del 20 per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente.))
6. L'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, si interpreta nel senso che nei volontari in ferma prefissata di un anno, ivi previsti, sono ricompresi anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno. Conseguentemente, all'articolo 2199, comma 1, del ((codice dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «in ferma prefissata di un anno», sono inserite le seguenti: «o quadriennale».
7. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
8. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, dopo le parole: «vigilanza militare», sono ((aggiunte)) le seguenti: «, al cui personale, nello svolgimento della specifica attivita', sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283».
9. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.
10. L'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.



Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 3, commi da 1 a 9, della legge 3
agosto 2009, n. 108, recante «Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di personale). - 1.
Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale per fine missione, al
personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
alla presente legge e' corrisposta, al netto delle
ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere
fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di
seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) nella misura del 98 per cento al personale che
partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force
Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2,
EUBAM Rafah;
b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle
missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il
personale facente parte della struttura attivata presso le
Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita'
di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) nella misura intera al personale che partecipa
alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione
dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU,
UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military
Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
Tirana;
e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera
incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al
personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'art. 2, comma 11, non si applica l' articolo 28, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si
applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui
all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
applica l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma,
della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio
permanente o volontari in ferma breve trattenuti in
servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari
in ferma prefissata. Si applicano l'art. 19, primo comma,
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e l'art. 51, comma 6, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi,
le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla
presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto
dall'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono
essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
modalita' di cui all'art. 25 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli
ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei
limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.».
- Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in
materia di personale della Difesa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del
Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni
internazionali di cui al presente decreto, che abbia
presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni
banditi dal medesimo Corpo.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1238, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2006, e' il seguente:
«1238. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa e' istituito un fondo, con la dotazione di 350
milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il
funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in
efficienza dello strumento militare, mediante interventi di
sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e
straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture,
equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle
capacita' operative e dei livelli di efficienza ed
efficacia delle componenti militari, anche in funzione
delle operazioni internazionali di pace. Il fondo e'
altresi' alimentato con i pagamenti a qualunque titolo
effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi
compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle
Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese
dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate
missioni di pace. A tale fine non si applica l'art. 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro
della difesa e' autorizzato con propri decreti, da
comunicare con evidenze informatiche al Ministero
dell'economia e delle finanze, a disporre le relative
variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 8 luglio 1961, n.
642, recante «Trattamento economico del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato
isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze
militari ovvero presso enti, comandi od organismi
internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186
del 29 luglio 1961, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 5. - Il personale di cui all'art. 1 ha diritto
ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni
lavorativi nonche' a quattro giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori
alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria
si considera come servizio all'estero.
La licenza ordinaria non fruita in un anno si cumula
con quella dell'anno successivo.
Il personale inviato in licenza ordinaria conserva
l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta
alla meta' per tutto il periodo della licenza spettantegli,
anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in
Italia o cessi dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di
licenze, l'assegno anzidetto non puo' essere conservato per
periodi superiori al doppio di quelli indicati nel primo
comma.
Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la
licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di
viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi
previste per le missioni all'estero. Il rimborso e'
concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari
periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede e' situata
fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola
volta ogni due anni.
L'assegno di lungo servizio all'estero non e' dovuto
durante le licenze straordinarie.
In caso di assenza per infermita', l'assegno di lungo
servizio all'estero e' corrisposto per intero per i primi
quarantacinque giorni e non e' dovuto per il restante
periodo.».
- Il testo degli articoli 39, commi 1 e 3, e 1808,
comma 8, del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8
maggio 2010, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 39 (Personale). - 1. Il personale in servizio
all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di
trenta giorni lavorativi, nonche' a quattro giornate di
riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in
servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni
vigenti per il territorio nazionale. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche al personale di cui
all'articolo 1808.
2. (Omissis).
3. Al personale di cui ai commi 1, primo e secondo
periodo, e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento
economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle
relative spese di viaggio vigenti per il personale del
Ministero degli affari esteri in servizio all'estero,
compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di
viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per il
personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3
dell'art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.»;
«Art. 1808 (Indennita' di lungo servizio all'estero). -
1.-7. (Omissis).
8. L'assegno di lungo servizio all'estero non e' dovuto
durante le licenze straordinarie; in caso di assenza per
infermita', esso e' corrisposto per intero per i primi
quarantacinque giorni e non e' dovuto per il restante
periodo.».
- L'art. 2268 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106
dell'8 maggio 2010, reca l'elenco degli atti normativi
primari abrogati a decorrere dalla data di entrata in
vigore dello stesso codice.
- Il testo dell'art. 184, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante
«Regolamento concernente disciplina delle attivita' del
Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto
2005, e' il seguente:
«2. E' possibile assumere personale occasionale la cui
assunzione e' sempre riferita allo specifico lavoro da
eseguire. L'assunzione e' regolata dalla normativa vigente
in materia. Tutti i lavori effettuati a mezzo reparto del
Genio sono eseguiti con la responsabilita' di un unico
responsabile del procedimento, che coincide con il
comandante del reparto, che si avvale del personale
militare e civile in organico presso il reparto del Genio.
Il personale militare puo' essere costituito anche da
militari volontari inseriti in specifici ruoli di
specializzazione. I materiali necessari per l'esecuzione
dei lavori sono prelevati dai magazzini
dell'Amministrazione o acquistati su piazza con le
procedure concorsuali previste dalle normative vigenti.».
- Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa
in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto
2004, e' il seguente:
«1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in
materia di assunzioni del personale e fatte salve le
riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'art. 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a
decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020,
in deroga a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il
reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30
settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.».
- Il testo dell'art. 2199, comma 1, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in
materia di assunzioni del personale e fatte salve le
riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'art. 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino
al 31 dicembre 2020, in deroga all'art. 703, per il
reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta
annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa,
sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 23
novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre
1998, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302 , come modificato dal comma 1 del presente
articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i
fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici
superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente
invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di
cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza
rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita'
di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma,
compresi coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa,
le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i
profili professionali del personale contrattualizzato del
comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo.
Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle
vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto
all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo
espletamento della prova di idoneita' di cui all'art. 32
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non
potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di
vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente
comma non si applica la quota di riserva di cui all'art.
18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Alle
assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68.».
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «Attuazione
della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9
novembre 2007, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE)
852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive
modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa
abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il
Ministero della salute, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture
destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle
missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il
Ministero della difesa, che si avvale delle strutture
tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza
militare, al cui personale, nello svolgimento della
specifica attivita', sono conferite le relative
attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della
legge 30 aprile 1962, n. 283.».
- Il testo dell'art. 11, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante
«Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della
legge n. 833 del 1978)», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 ottobre
1980, e' il seguente:
«L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della
C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati
dallo Stato.».
- Il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il
seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti
gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.».



 
Art. 6
Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. All'articolo 2268, comma 1, del ((codice dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i numeri 1002) e 1076) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1002) decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e legge di conversione ((31 gennaio 2002, n. 6)), escluso l'articolo 9;», «1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2; 5;».



Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, recante «Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2009, e' il seguente:
«Art. 5 (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale, se commessi a
danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto
mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree
in cui si svolge la missione di cui all'art. 3, comma 14,
sono puniti ai sensi dell'art. 7 del codice penale e la
competenza e' attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5 e
6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli
stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere
ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per
l'esercizio della giurisdizione si applicano le
disposizioni contenute negli accordi internazionali. In
attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
previste dall'art. 2, primo paragrafo, lettera e), della
citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore
militare delle persone che hanno commesso o che sono
sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo
strettamente necessario al trasferimento previsto dall'art.
12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se
previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria,
e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere
altresi' adottate se i predetti accordi sono stipulati da
Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data della
sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le
comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.».
- Il testo dell'art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197,
recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre
2009, e' il seguente:
«1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'art. 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies.Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.».
- L'art. 2268 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106
dell'8 maggio 2010, reca l'elenco degli atti normativi
primari abrogati a decorrere dalla data di entrata in
vigore dello stesso codice.



 
Art. 7
Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Il Ministero della difesa e' autorizzato, nell'anno 2010, a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 215.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8.
4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011.



Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in
materia di personale della Difesa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
«1. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui al presente decreto, in presenza di
situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, il
Segretariato generale della difesa e per esso le competenti
Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere
attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali
sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di
addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.».
- Il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in
materia di personale della Difesa», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
«4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio
finanziario 2009 ai sensi dell'art. 2, comma 78, della
legge n. 244 del 2007 e dell'art. 13, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non
impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio
nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio
finanziario 2010.».



 
Art. 8
Disposizioni finanziarie

1. ((Il secondo periodo)) del comma 4-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' sostituito dal seguente: «Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, pari a 357.260.772 euro, ((e' iscritta)) sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto((, fatta eccezione per la spesa di cui all'articolo 2, comma 10-bis)), pari complessivamente a euro ((707.624.498)) per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 701.402.993 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa al Ministero della difesa;
(( b-bis) quanto a euro 778.500, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 2, comma 4-octies, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
«Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
"caroselli" e "cartiere", di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio
2010, come modificato dalla presente legge, e' il seguente.
«4-octies. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, con provvedimento dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e' stabilita la data entro la quale i
soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'art.
21 del medesimo decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute
all'esito dell'aggiudicazione. Quota delle maggiori entrate
derivanti dal presente comma per l'anno 2010, pari a
357.260.772 euro sono iscritte sul fondo di cui all'art. 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2006, e' il seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
- Il testo dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 1°
gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti
per la proroga degli interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per
l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e
per l'Amministrazione della Difesa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, n. 55 dell'8 marzo 2010, e' il
seguente:
«8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.569.609 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in
Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in
Darfur (UNAMID), di cui all'art. 2, comma 8, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009. La tabella C prevede
gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria.



 
Art. 9
Clausola di corrispondenza

1. A decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel ((codice dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.



Riferimenti normativi
- Il codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8
maggio 2010.
- Il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010.



 
Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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