Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 12 luglio 2010 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' «Ilva S.p.a.». (Decreto n. 53163). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;
VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;
VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria (29.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
VISTO il decreto n. 48305, del 17.11.2009, con il quale e' stata autorizzata, per il periodo dall'08.08.2009 al 31.12.2009, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 09.07.2009, in favore di un numero massimo di 550 unita' lavorative della societa' ILVA SPA, unita' di Cornigliano (GE);
VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 10.02.2010, relativo alla societa' ILVA SPA, unita' di Genova (GE), con il quale e' stato stabilito che per la suddetta azienda sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa e con il quale la Regione Liguria si e' assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' ILVA SPA, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ILVA SPA, in favore di 550 unita' lavorative dipendenti presso la sede di Genova (GE) per il periodo dall'01.01.2010 al 31.08.2010;
RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
D E C R E T A
ART. 1
Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10.02.2010, in favore di un numero massimo di 550 unita' lavorative, della societa' ILVA SPA, dipendenti presso la sede di Genova (GE), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.08.2010.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dall'08.08.2010 al 31.08.2010.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE ? POR regionale.
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 6.440.555,00 (seimilioniquattrocentoquarantamilacinquecentocinquantacinque/00).
Pagamento diretto: NO |
| ART. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 6.440.555,00 (seimilioniquattrocentoquarantamilacinquecentocinquantacinque/00), gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009. |
| ART. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2010
p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario di Stato Viespoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
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