Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2010 (vai al sommario)
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
DECRETO 12 luglio 2010
Scioglimento per atto dell'autorita' della cooperativa «Consultecno soc.coop.», ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile.


L'ASSESSORE
all'innovazione, informatica, lavoro,
cooperative, finanze e bilancio

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti;
L'art. 2545-septiesdecies del codice civile prevede che l'autorita' di vigilanza puo' sciogliere le societa' cooperative che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;
La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;
Gli artt. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono lo scioglimento di un ente cooperativo per atto dell'autorita' in applicazione della normativa nazionale;
La Giunta Provinciale ha delegato con deliberazione datata 14 dicembre 2009, n. 2893, l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti della Giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformita' al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell'art. 52, comma 3 dello statuto di autonomia;
Dalla relazione di revisione ordinaria della cooperativa Consultecno soc. coop., con sede a Bolzano, Via Galilei n. 2/E, costituita il 2 aprile 2004, la quale e' stata redatta il 14 maggio 2010 emerge quanto segue:
a) la cooperativa non ha provveduto a depositare per oltre due anni consecutivi i bilanci d'esercizio ne' ha compiuto atti di gestione;
b) la cooperativa non si trova nelle condizioni di raggiungere lo scopo sociale stabilito dallo statuto;
Le irregolarita' sopra elencate consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Non sussistono attivita' patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge per la nomina di un commissario liquidatore;
L'Ufficio sviluppo della cooperazione 34.2 ha con propria lettera prot. n. 360529 del 14 giugno 2010 avvisato la sopraccitata cooperativa dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorita', dando nel contempo quindici giorni alla stessa per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non e' pervenuta alcuna osservazione;
In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per lo scioglimento per atto dell'autorita' della cooperativa Consultecno, con sede a Bolzano in Via Galilei n. 2/E (codice fiscale n. 02401950213) ai sensi. dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

1) Di disporre, per i motivi elencati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorita' della cooperativa Consultecno, con sede a Bolzano in Via Galilei, n. 2/E (Codice fiscale n. 02401950213) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi attivita' patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge.
2) Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso presso l'autorita' giudiziaria competente, dalla data di pubblicazione.
3) Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale delle Regione.
4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, puo' essere fatta da eventuali creditori o altri interessati richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo Sviluppo della Cooperazione.
Bolzano, 12 luglio 2010

L'assessore: Bizzo
 
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