Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 aprile 2010
Istituzione e definizione delle modalita' di gestione dell'albo degli esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori ed in particolare, l'art. 7, comma 1, che stabilisce, per la valutazione degli aspetti tecno-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, ci si debba avvalere di esperti iscritti in apposito elenco, previo accertamento dei requisiti di qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni, concernente riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2010, n. 5708 e successive modificazioni recante criteri e procedure per la gestione della ricerca avanzata per il sistema agricolo;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2003, n. 375 recante costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un albo di esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2004, n. 588 riguardante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione all'albo degli esperti sopracitato;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2007, n. 5064 recante istituzione del comitato di valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 riguardante il regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Ritenuta l'opportunita' di aggiornare l'elenco delle professionalita' disponibili in materia di ricerca e di valorizzazione dell'innovazione, per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di ricerca;
Ravvisata l'opportunita' di meglio definire le modalita' di gestione dell'albo di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2003, n. 375;

Decreta:

Art. 1
Finalita' dell'albo degli esperti

1. L'albo degli esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di disporre di specifiche professionalita' in materia di ricerca e di valorizzazione dell'innovazione per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di ricerca;
 
Art. 2
Aree tematiche dell'albo

1. Per le finalita' di cui all'art. 1 l'albo e' articolato nelle seguenti aree tematiche:
a) Agricoltura ed ambiente (comprese agricoltura biologica, sostenibile e multifunzionale, biodiversita' animale e vegetale);
b) Assestamento forestale e selvicoltura (comprese piante a rapido accrescimento tartuficoltura, prodotti del bosco);
c) Biotecnologie animali e vegetali (inclusa genetica);
d) Cerealicoltura;
e) Colture industriali, officinali e no food (comprese le tecnologie agroindustriali e bioenergie);
f) Frutticoltura (compreso agrumicoltura, fragola, piccoli frutti, frutta secca, castanicoltura, corilicoltura Viticoltura ed enologia e valorizzazione tecnologica della frutta);
g) Olivicoltura ed elaiotecnica;
h) Ortoflorovivaismo (pieno campo e protetto) compreso fungicoltura e valorizzazione tecnologica degli ortaggi;
i) Strategie politiche, economiche e sociali;
j) Zootecnia e industrie di trasformazione di filiera, compreso benessere animale, allevamenti faunistici, zoocolture, apicoltura, foraggicoltura.
 
Art. 3
Esperti gia' iscritti all'albo

1. Gli esperti gia' iscritti all'albo di cui ai decreti ministeriali citati nelle premesse, se ancora interessati, devono inviare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, i curricula aggiornati sulla base della nuova articolazione delle aree. La presentazione da parte degli esperti suddetti dei curricula nei termini previsti da' titolo per l'iscrizione all'albo.
 
Art. 4
Riapertura dei termini per l'iscrizione all'albo

1. Decorso il termine di sessanta giorni l'iscrizione all'albo e' aperta senza scadenza secondo le modalita' di cui agli articoli 5 e 11.
 
Art. 5
Requisiti per l'ammissibilita'

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo;
b) dirigenti di ricerca, ricercatori degli Enti pubblici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modifiche ed integrazioni;
c) professionisti con comprovata esperienza nella valutazione di programmi e progetti di ricerca (es. anche dottori di ricerca e assegnisti di ricerca).
 
Art. 6
Presentazione delle domande

1. Ciascun soggetto puo' presentare domanda per l'inserimento nell'albo degli esperti indicando non piu' di tre aree tematiche di competenza, di cui all'art. 2. Le domande, una per ciascuna area tematica, compilate e sottoscritte, devono essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - ex Direzione Generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi - SVIRIS IV - Programmi nazionali di ricerca e sperimentazione agraria - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
2. Le domande devono essere corredate di curriculum, predisposto secondo l'allegato modello (All. 1).
 
Art. 7
Selezione delle domande

1. Le domande stesse, previa verifica della regolarita' formale, sono valutate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. La selezione degli esperti e' effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ex Direzione Generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi - SVIRIS IV - Programmi nazionali di ricerca e sperimentazione agraria. Tale selezione e' effettuata sulla base di una valutazione atta ad accertare la specifica competenza tecnico-scientifica del richiedente, nonche' la qualificata esperienza di valutazione e gestione della ricerca e sperimentazione, con riferimento alle aree tematiche di cui all'art. 2.
3. La valutazione delle domande e' effettuata tenendo in considerazione il valore complessivo delle esperienze indicate nell'allegato 1;
4. L'esito della selezione e' sottoposto all'esame del comitato di valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione in agricoltura di cui al decreto ministeriale del 31 luglio 2003, n. 406 e successive modificazioni e integrazioni, per l'approvazione. La selezione suddetta e' effettuata, ogni anno, in via ordinaria, nei mesi di aprile ed ottobre.
5. Al termine della procedura, gli esperti valutati positivamente sono inseriti nell'albo con decreto direttoriale. Con successivi decreti direttoriali si provvede all'aggiornamento dell'albo.
 
Art. 8
Compiti degli esperti

1. Gli esperti inseriti nell'albo sono tenuti a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilita' in relazione ai progetti per i quali sono chiamati alla valutazione.
2. In base ai compiti loro affidati di volta in volta dal Ministero, gli esperti sono tenuti a svolgere la valutazione ex ante dei progetti da finanziare e la valutazione, il monitoraggio e la verifica in itinere ed ex post di quelli in atto. Gli esperti incaricati del monitoraggio e della verifica in itinere ed ex post dei progetti di ricerca sono tenuti a redigere due relazioni (secondo la modulistica allegata al presente decreto - Allegato 2 - modificabile in funzione delle esigenze che verranno valutate di volta in volta), in concomitanza del rapporto intermedio e del rapporto finale delle attivita' di ricerca di ogni progetto.
3. Le relazioni di cui al comma 2 devono pervenire all'Amministrazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con la quale l'Amministrazione stessa inoltra richiesta all'esperto incaricato.
4. I criteri per la valutazione sono quelli indicati nel decreto ministeriale del 16 marzo 2010, n. 5708 e successive modificazioni e possono essere integrati da altri elementi specifici che l'Amministrazione ritiene utili.
 
Art. 9
Oneri per la valutazione dei progetti

1. Gli oneri relativi alla valutazione effettuata dagli esperti gravano sulle spese di coordinamento del progetto o, qualora tale voce non sia presente, su quella delle consulenze secondo lo schema di ripartizione sotto riportato:


Importo progetto Compenso
< 250.000 € (0.1 %) max 250 €
250.000-500.000 € (0.07 %) max 350 €
500.000-1.5 milioni € (0.05 %) max 750 €
1.5 -3 milioni € (0.03 %) max 900 €
3-5 milioni € (0.02 %) max 1.000 €
> 5 milioni max 1.200 €

2. I compensi sopra riportati sono calcolati sulla base dell'importo approvato da questa Amministrazione per il progetto. Si precisa altresi' che l'importo del compenso e' comprensivo delle due relazioni e deve intendersi al netto della sola IVA ove prevista. Nel caso in cui vengano incaricati piu' esperti per ogni progetto il compenso deve intendesi riferito al singolo esperto.
 
Art. 10
Componenti comitati di valutazione

1. I componenti del comitato di valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione sono inseriti a richiesta nell'albo, in non piu' di tre aree tematiche da essi indicate.
 
Art. 11
Revoca dell'incarico

1. L'incarico di esperto e' revocato qualora le relazioni non siano redatte secondo la modulistica allegata al presente decreto o non pervengano nei termini stabiliti. In tali casi l'Amministrazione provvede al monitoraggio secondo modalita' individuate di volta in volta.
 
Art. 12
Abrogazioni

1. I decreti ministeriali 21 luglio 2003, n. 375 e 14 dicembre 2004, n. 588, citati nelle premesse sono abrogati.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2010

Il direttore generale: Blasi
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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