Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 agosto 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico del Vulture» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Aglianico del Vulture, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC «Aglianico del Vulture»;
Visto il parere favorevole della regione Basilicata sulla citata domanda;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 6 aprile 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico del Vulture» in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
 
Art. 2

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2010 i vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.
 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.
 
Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato B i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture».
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2010

Il Capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 

Annesso
Proposta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOC
«Aglianico del Vulture»
Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le tipologie:
«Aglianico del Vulture»;
«Aglianico del Vulture» Spumante.

Art. 2.
Base ampelografia

1. Il vino a DOC «Aglianico del Vulture» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N.

Art. 3.
Zona di produzione uve

1. La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.

Art. 4.
Viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s .l. m.
3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di allevamento della vite.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non puo' essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura, e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Aglianico del Vulture» non deve essere superiore a 10 T/Ha di vigneto in coltura specializzata.
6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
7. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva ottenuta da destinare alla produzione di vino devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino «Aglianico del Vulture», un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol. e, per la tipologia spumante, di 11% vol.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, la spumantizzazione, nonche' l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % . Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine Aglianico del Vulture. Oltre detto limite decade il diritto alla DOC per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
4. Il vino a D.O.C. «Aglianico del Vulture» deve essere immesso al consumo a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
5. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia, ai sensi delle norme comunitarie, e la durata del procedimento di elaborazione non deve essere inferiore a mesi 9.

Art. 6.
Caratteristiche del vino al consumo

1. Il vino a DOC «Aglianico del Vulture», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
Sapore: dal secco all'abboccato, giustamente tannico e sapido, per l'abboccato il contenuto zuccherino non deve superare i 10 g per litro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
2. Il vino a DOC «Aglianico del Vulture» Spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato; con l'evoluzione puo' assumere riflessi aranciati;
spuma: fine e persistente;
odore: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: tipico e caratteristico, da brut a extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. E' consentito, altresi', alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unita' amministrative, contrade o frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare.
4. Per i vini di cui all'Art.1, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione dell'uva, e' obbligatoria, ad eccezione della tipologia spumante.

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 6; per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
 
Allegato A
Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma
3

1. Accovatura
2. Acqua Rossa
3. Boreano
4. Braida
5. Caggiano
6. Caldara
7. Cappa Bianca
8. Carcarola
9. Casano
10. Castagno
11. Catavatto
12. Celentino
13. Cerentino
14. Ciaulino
15. Colignelli
16. Colle Nero
17. Colonnello
18. Cugno di Atella
19. Finocchiaro
20. Fiumarella
21. Fontana Maruggia
22. Gaudo
23. Gelosia
24. Giardino
25. Gorizza
26. Iatta
27. Incoronata
28. La Balconara
29. La Solagna del Principe
30. La Torre
31. Le Querce
32. Macarico
33. Macchiarulo
34. Monte
35. Monte Lapis
36. Musanna
37. Notarchirico
38. Padula
39. Pantagniuolo
40. Pescarelle
41. Piani dell'Incoronata
42. Piani di Camera
43. Piano del Cerro
44. Piano del Duca
45. Piano dell'Altare
46. Piano di Carro
47. Piano di Croce
48. Piano Regio
49. Pipoli
50. Rotondo
51. San Francesco
52. San Martino
53. San Paolo
54. San Savino
55. Sansaniello
56. Santa Maria
57. Serra del Capitolo
58. Serra del Monaco
59. Serra del Prete
60. Serra del Tesoro
61. Serra del Trono
62. Serra della Noce
63. Serra Macinella
64. Serro di Granato
65. Settanni
66. Sterpara
67. Valla del Titolo
68. Vallone della Noce
69. Vigne di Perrone
70. Vizzarro
 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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