Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 agosto 2010
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Aglianico del Vulture Superiore» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico del Vulture» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela Aglianico del Vulture , intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia «Aglianico del Vulture Superiore» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Basilicata, in merito alla richiesta del Consorzio sopra indicato, di riconoscimento della denominazione di origine controllata e «Aglianico del Vulture Superiore» e del relativo disciplinare di produzione;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 6 aprile 2010;
Vista l'istanza presentata dagli interessati nei modi e nei termini previsti, intesa ad ottenere alcune integrazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di che trattasi;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, con il quale, la suddetta istanza e' stata respinta dal Comitato medesimo confermando, in merito, il proprio parere e la proposta di disciplinare di produzione della DOCG in questione cosi' come pubblicati nella sopra citata Gazzetta Ufficiale - seria generale - n. 79 del 6 aprile 2010;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Aglianico del Vulture Superiore» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. La tipologia di vino a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture Superiore», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 e successive modifiche, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.
 
Art. 2

1. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti della DOC «Aglianico del Vulture Superiore», di cui al D.P.R. 18 febbraio 1971 e successive modifiche, richiamati in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOCG «Aglianico del Vulture Superiore», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture Superiore» ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
 
Art. 4

1. All'allegato B sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore».
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 

Annesso
Disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Aglianico del Vulture
Superiore»
Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» e' riservata al vino gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«Aglianico del Vulture Superiore»;
«Aglianico del Vulture Superiore» riserva.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s .l. m. iscritti in apposito Albo.
3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di allevamento della vite.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non puo' essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura e l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» non deve essere superiore a tonnellate 8 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20 % i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.
8. Per i nuovi impianti e' consentita la produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire dalla primavera del 5° anno successivo all'anno di impianto.
9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 1 titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13%.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
4. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» non puo' essere immesso al consumo prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 12 mesi in contenitori di legno e almeno 12 mesi in bottiglia.
5. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» puo' fregiarsi della qualificazione «Riserva» solo se immesso al consumo a partire dal 1° novembre del quinto anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno e almeno 24 mesi in bottiglia.

Art. 6.
Caratteristiche del vino al consumo

1. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente; equilibrato con l'invecchiamento, in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 %;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
2. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» Riserva all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato, con l'invecchiamento puo' assumere riflessi aranciati;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente, equilibrato ed armonico con l'invecchiamento; in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 %;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato e similari».
2. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge.
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.
4. E' consentito, altresi', alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unita' amministrative, contrade o frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare.
5. Per i vini di cui al presente disciplinare e' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro aventi capacita' fino a 3 litri.
2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
 
Allegato A
Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma
4

1. Accovatura
2. Acqua Rossa
3. Boreano
4. Braida
5. Caggiano
6. Caldara
7. Cappa Bianca
8. Carcarola
9. Casano
10. Castagno
11. Catavatto
12. Celentino
13. Cerentino
14. Ciaulino
15. Colignelli
16. Colle Nero
17. Colonnello
18. Cugno di Atella
19. Finocchiaro
20. Fiumarella
21. Fontana Maruggia
22. Gaudo
23. Gelosia
24. Giardino
25. Gorizza
26. Iatta
27. Incoronata
28. La Balconara
29. La Solagna del Principe
30. La Torre
31. Le Querce
32. Macarico
33. Macchiarulo
34. Monte
35. Monte Lapis
36. Musanna
37. Notarchirico
38. Padula
39. Pantagniuolo
40. Pescarelle
41. Piani dell'Incoronata
42. Piani di Camera
43. Piano del Cerro
44. Piano del Duca
45. Piano dell'Altare
46. Piano di Carro
47. Piano di Croce
48. Piano Regio
49. Pipoli
50. Rotondo
51. San Francesco
52. San Martino
53. San Paolo
54. San Savino
55. Sansaniello
56. Santa Maria
57. Serra del Capitolo
58. Serra del Monaco
59. Serra del Prete
60. Serra del Tesoro
61. Serra del Trono
62. Serra della Noce
63. Serra Macinella
64. Serro di Granato
65. Settanni
66. Sterpara
67. Valla del Titolo
68. Vallone della Noce
69. Vigne di Perrone
70. Vizzarro
 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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