Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 luglio 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela del Freisa di Chieri, per il tramite della regione Piemonte, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.
 
Art. 2

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
 
Art. 5

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Freisa di Chieri».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 
Annesso
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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