Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 14 luglio 2010 |
Iscrizione nell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali, della societa' «Naspex S.r.l.», in Roma. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lett. e) del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»; Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili; Visto l'art. 2 del D.M. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile»; Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale: e' stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicita' dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato D.M. 31ottobre 2006; e' stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle societa' nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonche', per la pubblicita' dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione; Vista l'istanza del 16 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 19 febbraio 2010 n. 26148.E, integrata con posta elettronica prot. DGSIA 16150/E del 15 giugno 2010, con la quale la societa' «Naspex S.r.l», con sede legale in Roma, Via Macchia Palocco n. 95/H, c.f. n. 06772061005, sito internet www.aste24ore.com, ha presentato istanza d'iscrizione della predetta societa' nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicita' presso i distretti di Corte d'appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari e sez dist. Sassari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce e sez dist. Taranto, Messina, Milano, Napoli , Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento e sez. dist. Bolzano, Trieste e Venezia; Letta la sentenza del 6 giugno 2007, n. 8114/07, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, prima sezione di Roma, in accoglimento del ricorso proposto, tra gli altri, dalla societa' Naspex S.r.l., ha annullato l'art. 2, comma 3, del D.M. 31 ottobre 2006; Vista la nota 27 aprile 2010 (rif. prot. m. dg DAG 28 aprile 2010, n. 60607.U), inviata a questo Ufficio per conoscenza, con la quale l'Ufficio I della direzione generale del contenzioso e diritti umani ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato l'esito del giudizio relativo al ricorso proposto dalla societa' Naspex S.r.l; Considerato che occorre adeguarsi al disposto della sentenza sopra citata, in attesa del giudizio definitivo in sede di merito, all'esito del quale l'Amministrazione si riserva ogni opportuno provvedimento conseguente; Considerato che i restanti requisiti posseduti dalla societa' «Naspex S.r.l.» risultano conformi con quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009; Verificati in particolare: il possesso dei requisiti di professionalita' e tecnici l'assenza di situazioni d'incompatibilita' il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito; Visto il parere favorevole espresso dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m. dg DAG 12 luglio 2010, n. 95479.E);
Dispone:
In esecuzione della sentenza del 6 giugno 2007 n. 8114/07, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, prima sezione di Roma - in attesa del giudizio definitivo in sede di merito, all'esito del quale l'Amministrazione si riserva ogni opportuno provvedimento conseguente, l'iscrizione, in via provvisoria, della societa' «Naspex S.r.l.», con sede legale in Roma, Via Macchia Palocco n. 95/H, c.f. n. 06772061005, sito internet www.aste24ore.com, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 31 ottobre 2006. L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento. Dalla data di iscrizione, la societa' e' autorizzata ad effettuare la pubblicita' presso i distretti di Corte d'appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari e sez dist. Sassari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce e sez dist. Taranto, Messina, Milano, Napoli , Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento e sez. dist. Bolzano, Trieste e Venezia. La societa' e' obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Il direttore generale della giustizia civile procedera' ai sensi dell'art. 8 del D.M. 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 comportera' la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto. Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del D.M. 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicita' di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.
Roma, 14 luglio 2010
Il direttore generale: Saragnano |
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