Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI SALERNO
DECRETO 3 agosto 2010
Modificazioni allo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6 «Autonomia delle universita'» e l'art. 16 «Universita'»;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n. 4649, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1996; modificato con decreto rettorale 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997; con decreto rettorale 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2000; con decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2003; con decreto rettorale 30 dicembre 2008, n. 4522, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta del 6 aprile 2010 con la quale e' stata istituita una apposita commissione con la funzione di redigere una proposta organica di revisione statutaria;
Vista la delibera del senato accademico del 29 giugno 2010 con la quale, acquisiti i pareri dei diversi organi di Ateneo competenti in materia, sono state approvate all'unanimita' le modifiche dello statuto e le relative norme finali e transitorie;
Vista la nota rettorale, prot. n. 31219/2010 con la quale e' stata inviata la predetta delibera al Ministero dell'universita' e della ricerca per l'esercizio del controllo di legittimita' e di merito previsto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;
Vista la nota, prot. n. 2618/2010, con la quale il Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto proposte con la predetta deliberazione;
Considerato che le modifiche apportate allo statuto comportano l'abrogazione e l'inserimento di nuovi articoli e commi;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla riarticolazione dello statuto con le conseguenti nuove numerazioni e rubricazioni degli articoli; nonche' agli adeguamenti meramente formali e terminologici del testo che risultino conseguenza diretta e immediata delle modifiche approvate;

Decreta:

Art. 1

1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n. 4649, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1996, come successivamente modificato e integrato, e' ulteriormente modificato e integrato come di seguito riportato:

l'art. 22, e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attivita'. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento generale delle attivita' scientifiche e didattiche.»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma 2:
«2. Il rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia. In particolare il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attivita';
b) esercita, previo parere dei presidi di facolta', riuniti in collegio, il potere disciplinare nei confronti dei professori, dei ricercatori e degli studenti, secondo le vigenti disposizioni;
c) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;
d) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura;
e) predispone nelle linee fondamentali il Documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e sulla base dell'analisi annuale e pluriennale delle risorse finanziarie disponibili, predisposta dal consiglio di amministrazione;
f) sulla base del Documento di programmazione strategica, predispone il programma annuale di attivita' dell'Ateneo;
g) predispone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
h) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale di cui all'art. 62;
i) stipula i contratti e le convenzioni che non siano di competenza delle altre strutture autonome decentrate e del direttore generale;
j) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste dalla legge;
k) in caso di necessita', adotta provvedimenti d'urgenza, e ne riferisce, per la ratifica, al consiglio d'amministrazione o al senato accademico nella prima seduta successiva;
l) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto.»;

i successivi commi 2, 3, 4, 5, 6, sono rinumerati, rispettivamente, 3, 4, 5, 6 e 7;
all'art. 23, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il rettore e' eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le universita' italiane, in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Il rettore e' nominato dal Ministro. Dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.»;
l'art. 24 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il senato accademico determina la politica e gli indirizzi culturali dell'Universita'; ha funzioni normative, di indirizzo, di governo e di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo in relazione alle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo; svolge funzioni di coordinamento e di raccordo delle strutture scientifiche e didattiche; svolge funzione di raccordo con le istituzioni territoriali.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In particolare, il senato accademico:
a) approva il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sulla base dell'analisi annuale e pluriennale delle risorse finanziarie disponibili, predisposta dal consiglio di amministrazione;
b) approva la programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, sulla base dell'analisi annuale e pluriennale delle risorse finanziarie disponibili, predisposta dal consiglio di amministrazione;
c) approva il programma annuale di attivita' dell'Ateneo di cui all'art. 7, comma 3;
d) determina, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, i criteri per la definizione dei fabbisogni e per la relativa assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulla base dei risultati di qualita' conseguiti e delle relazioni del nucleo di valutazione di Ateneo, tenuto conto della programmazione didattica e scientifica presentata dai consigli delle strutture;
e) esprime parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'universita';
f) delibera l'offerta formativa annuale previo parere del consiglio di amministrazione per quanto riguarda la compatibilita' di bilancio;
g) delibera il manifesto degli studi dell'Ateneo;
h) delibera in merito alla costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture per la didattica e la ricerca e i servizi, sentito il collegio dei direttori di dipartimento e previo parere del consiglio di amministrazione;
i) determina, sentito il collegio dei direttori di dipartimento, i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;
j) approva lo statuto, i regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, nonche' i regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
k) approva, sentiti il collegio dei direttori di dipartimento e il consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo;
l) delibera sulle proposte di cui al punto b), comma 2, art. 28;
m) ratifica i decreti d'urgenza emanati dal rettore;
n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.»;
l'art. 25 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il senato accademico e' cosi' costituito:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il prorettore vicario;
c) i presidi di facolta';
d) il presidente del collegio dei direttori di dipartimento;
e) il presidente dell'Azienda per il diritto allo studio;
f) nove rappresentanti delle aggregazioni di aree scientifico-disciplinari del Consiglio universitario nazionale, indicate all'allegato n. 1 al presente statuto, di cui quattro sono direttori di dipartimento, uno per ciascuna delle quattro aggregazioni delle aree;
g) il presidente del consiglio degli studenti e quattro rappresentanti eletti degli studenti;
h) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;
i) il presidente della regione Campania;
j) il presidente della provincia di Avellino;
k) il presidente della provincia di Salerno;
l) il sindaco del comune di Avellino;
m) il sindaco del comune di Baronissi;
n) il sindaco del comune di Fisciano;
o) il sindaco del comune di Mercato S. Severino;
p) il sindaco del comune di Salerno;
q) un rappresentante del Ministero competente in materia di istruzione universitaria.
Partecipa alle sedute senza diritto di voto il direttore generale.»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 3, 4 e 5:
«3. Le rappresentanze elettive di cui al comma 1 durano in carica quattro anni fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni; il loro mandato puo' essere rinnovato per una sola volta.
4. L'esercizio delle funzioni delle rappresentanze di cui al comma 1 e individuate ai punti da i) a q) non sono delegabili.
5. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione e' valida se e' presente la maggioranza dei membri di cui alle lettere da a) ad h).»;
l'art. 26 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle scelte programmatiche e di pianificazione strategica stabilite dal senato accademico, svolge funzioni attuative e di vigilanza delle attivita' relative alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ateneo.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il consiglio di amministrazione ha, inoltre, i seguenti compiti:
a) su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, sentito il collegio dei direttori di dipartimento; attua le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in corso d'anno;
b) previo parere del Senato Accademico, approva il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa trasmettendola alle strutture che godono di autonomia finanziaria e di spesa;
c) predispone l'analisi annuale e pluriennale delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 24, comma 2, lettera a) e b);
d) trasmette al Ministero il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
e) esprime parere circa la compatibilita' finanziaria dell'offerta formativa annuale;
f) delibera il piano edilizio dell'Ateneo e assegna le risorse per i relativi interventi attuativi;
g) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio mobile ed immobile e vigila sulla legittimita' degli atti relativi all'acquisizione e all'impiego delle risorse;
h) in base ai criteri determinati dal senato accademico, definisce i fabbisogni e delibera la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
i) esercita le funzioni previste dalla legge per la gestione del personale tecnico-amministrativo;
j) su proposta del rettore conferisce l'incarico di direttore generale;
k) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
l) approva il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi;
m) determina, sentito il senato accademico, l'ammontare delle tasse e contributi richiesti agli studenti;
n) sentiti il senato accademico e il consiglio degli studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto allo studio;
o) ratifica i decreti d'urgenza emanati dal rettore;
p) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.»;
l'art. 27 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio di amministrazione e' cosi' costituito:
a) il rettore, che lo presiede;
b) quattro docenti eletti uno per ciascuna delle aggregazioni di aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1;
c) due rappresentanti eletti degli studenti;
d) un rappresentate eletto del personale tecnico-amministrativo;
e) due componenti in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello scelti dal senato accademico mediante avvisi pubblici o su indicazione di fondazioni bancarie di rilievo regionale, nazionale o internazionale.
Partecipa alle sedute senza diritto di voto il direttore generale.»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma 2:
«2. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e' di durata quadriennale fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; il mandato e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta.»;
il comma 2 e' rinumerato 3 ed e' sostituito dal seguente:
«3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione e' convocato e presieduto dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.»;
l'art. 32 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo. E' nominato con decreto del rettore ed e' composto da:
a) un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un membro effettivo e uno supplente scelti in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Almeno due membri del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Non puo' far parte del collegio chi abbia, o abbia avuto nei precedenti tre anni solari, rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'Ateneo.»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il mandato dei componenti del collegio dura quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.»;
l'art. 33 e' modificato come segue:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il nucleo e' composto da cinque membri esterni esperti nel campo della valutazione, nominati dal rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Il mandato dei componenti del nucleo dura quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.»;
al comma 3 e' inserita la seguente lettera:
«a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni dell'amministrazione ed effettua la valutazione della performance della struttura amministrativa e dei sistemi premiali;»;
le lettere a) e b) sono rinumerate, rispettivamente, b) e c);
il titolo III e' rinominato come segue: «Strutture e articolazioni interne dell'Ateneo»;
l'art. 35 e' soppresso;
l'art. 36 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I dipartimenti sono le strutture organizzative fondamentali per lo svolgimento della ricerca scientifica.»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti due commi:
«2. I dipartimenti riuniscono settori di ricerca omogenei per finalita' o metodo, raggruppati in base ad un ampio progetto scientifico e culturale, coerente con le attivita' didattiche e formative al cui svolgimento i dipartimenti concorrono.
3. Nei dipartimenti si svolgono di norma tutte le attivita' di ricerca ivi comprese quelle rivolte all'esterno, di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione.»;
il comma 2 e' rinumerato 4;
il comma 3 e' rinumerato 5 ed e' sostituito dal seguente:
«5. La costituzione, la modificazione e lo scioglimento dei dipartimenti sono deliberati dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento.»;
dopo il comma 3 (ora 5) e' inserito il seguente comma 6:
«6. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni scientificamente omogenee, qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno. La costituzione di sezioni e' deliberata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti; con analoga maggioranza, puo' deliberarne la disattivazione. Per le sezioni e' comunque esclusa l'autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa.»;
il comma 4 e' rinumerato 7 ed e' sostituito dal seguente:
«7. I dipartimenti in particolare:
a) promuovono e coordinano le attivita' di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca;
b) concorrono con le strutture didattiche alla organizzazione e allo svolgimento delle attivita' didattiche dei corsi di studio, nonche' delle attivita' di formazione permanente, nei settori scientifico-culturali di interesse;
c) promuovono l'istituzione, l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di dottorato di ricerca d'intesa con le scuole dottorali;
d) esercitano tutte le altre attribuzioni che sono ad essi demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonche' dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo.»;
l'art. 37 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. A ciascun dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore alle quarantacinque unita' e non inferiore alle trentacinque unita' per i dipartimenti che raggruppano settori scientifico-disciplinari omogenei e consolidati nella loro specificita'.»;
al comma 2, primo periodo, la parola «esistenti» e' cassata;
i successivi commi 4 e 5 sono soppressi;
all'art. 38, il comma 1 e' modificato come segue:
«1. Sono organi del dipartimento:
a) il direttore;
b) il consiglio di dipartimento;
c) la giunta di dipartimento quando prevista dal regolamento di dipartimento.»;
l'art. 39 e' rinumerato 40 ed e' modificato come segue:
i commi 1 e 2 sono soppressi;
il comma 3 e' rinumerato 1 ed e' sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento.»;
dopo il comma 3 (ora 1) sono inseriti i seguenti due commi:
«2. Il consiglio di dipartimento in particolare:
a) approva il regolamento del dipartimento;
b) promuove il potenziamento delle attivita' scientifiche e di supporto alla didattica sia attraverso l'utilizzazione ed il coordinamento ottimale del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative;
c) organizza i servizi forniti dal dipartimento e decide l'acquisto di attrezzature;
d) concorre alla definizione del documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
e) formula proposte agli organi di governo dell'Ateneo circa la programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato;
f) concorre alla determinazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
g) approva il piano di programmazione annuale delle ricerche e delle attivita' del dipartimento;
h) definisce e mette in atto le procedure per la valutazione delle attivita' del dipartimento e approva la relazione annuale sullo stato della ricerca e delle attivita' svolte;
i) in base al piano di programmazione annuale delle ricerche e delle attivita' del dipartimento e alla relazione annuale sullo stato della ricerca e dell'attivita' svolte avanza richieste per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, di risorse finanziarie e di spazi;
j) in base al piano di programmazione annuale delle ricerche e delle attivita' del dipartimento definisce i criteri generali per l'utilizzo dei fondi disponibili nel bilancio;
k) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni in corso d'anno e il conto consuntivo predisposti dal direttore;
l) approva le convenzioni e i contratti proposti al dipartimento, verificandone le possibilita' di svolgimento e la congruenza con le finalita' istituzionali;
m) esprime pareri e formula proposte alle strutture didattiche, alla cui attivita' concorre, in merito alla richiesta e alla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore nonche', nella composizione prevista dalla legge, alla relativa chiamata per i settori disciplinari afferenti al dipartimento;
l) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca al cui svolgimento il dipartimento concorre d'intesa con le relative scuole dottorali;
o) formula proposte in ordine all'adesione a consorzi e societa' aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;
p) approva la stipula di convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per le attivita' di propria competenza;
q) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del dipartimento.
3. Il consiglio di dipartimento e' costituito dai professori, dai ricercatori, da almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e, senza diritto di voto, dal capo ufficio della struttura amministrativa di riferimento del dipartimento; del consiglio puo' anche fare parte una rappresentanza dei dottorandi.»;
l'art. 40 e' rinumerato 39 ed e' modificato come segue:
i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;
il comma 4 e' rinumerato 1 ed e' sostituito dal seguente:
«1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne sovrintende e promuove le attivita'; cura i rapporti istituzionali del dipartimento con le altre strutture dell'Ateneo; ha la responsabilita', in solido con il capo ufficio della struttura amministrativa di riferimento del dipartimento, della gestione amministrativa e contabile del dipartimento.»;
il comma 5 e' rinumerato 2 ed e' sostituito dal seguente:
«2. In particolare, il direttore:
a) convoca e presiede il consiglio di dipartimento e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni;
b) vigila, nell'ambito del dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari;
c) predispone, avvalendosi del capo ufficio della struttura amministrativa di riferimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone all'approvazione del consiglio;
d) redige il piano di programmazione annuale delle ricerche e delle attivita' del dipartimento e lo sottopone all'approvazione del consiglio;
e) redige la relazione annuale sullo stato della ricerca e delle attivita' svolte, la sottopone all'approvazione del consiglio e la trasmette al nucleo di valutazione di Ateneo;
f) sovrintende all'erogazione dei servizi amministrativi e di supporto alla ricerca e alla didattica gestiti dal dipartimento;
g) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni.»;
dopo il comma 5 (ora 2) sono inseriti i seguenti commi:
«3. Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno, di norma, di prima fascia ed e' nominato con decreto del rettore.
4. Partecipano alla votazione del direttore tutti i componenti del consiglio di dipartimento. Le modalita' per le votazioni sono contenute nel regolamento di dipartimento.
5. Il direttore dura in carica tre anni a decorrere dalla data della nomina e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. Il direttore, terminato il secondo mandato, non puo' essere rieletto prima che siano trascorsi tre anni.»;
il comma 7 e' soppresso;
il comma 8 e' rinumerato 7;
all'art. 42, il comma 1 e' modificato come segue:
la parola «dieci» e' sostituita dalla seguente: «venti»;
l'art. 43 e' modificato come segue:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I dipartimenti e i centri interdipartimentali o interuniversitari, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni, svolgono attivita' di ricerca, consulenza, progettazione e formazione mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, nel rispetto dei principi dell'art 9 del presente statuto.»;
al comma 2, dopo la parola «dipartimento» sono inserite le parole «o dal centro»;
i commi 3 e 5 sono soppressi;
il comma 4 e' rinumerato 3;
all'art. 51, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il preside dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Il preside, terminato l'ultimo mandato, puo' essere rieletto solo dopo un quadriennio.»;
l'art. 62 e' rubricato «direttore generale» ed e' sostituito dal seguente:
«1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, esplica l'attivita' di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e della didattica.
2. Il direttore generale in particolare:
a) coadiuva il rettore e gli organi accademici per gli aspetti di propria competenza;
b) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive generali definite dal rettore, dal consiglio di amministrazione e dagli organi accademici;
c) cura l'attuazione, per gli aspetti di propria competenza, delle delibere e dei provvedimenti adottati dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione vigilando sull'esecuzione degli stessi;
d) in attuazione dei piani generali di organizzazione e finanziari approvati dal consiglio di amministrazione, definisce l'organizzazione degli uffici e stabilisce le misure necessarie per l'adozione dei relativi atti; attribuisce incarichi e responsabilita' ai dirigenti, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
e) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalla normativa vigente;
f) propone le risorse e i profili professionali relativi al personale tecnico-amministrativo necessari al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
h) predispone annualmente una relazione sull'attivita' e lo stato della struttura amministrativo-gestionale dell'Ateneo e la sottopone al rettore;
i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti o dagli organi di governo dell'Ateneo.
3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, a soggetto individuato tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
4. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile. per gravi motivi, il direttore generale puo' essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.».
 
Art. 2

1. Le norme di revisione dello statuto di cui al precedente art. 1, fanno salvi i diritti quesiti dei componenti eletti negli organi di Ateneo. Gli stessi conservano la titolarita' delle funzioni cui sono destinati per elezione, sicche' le norme di revisione non produrranno effetti sui mandati elettivi in corso fino ad esaurimento degli stessi.
2. Al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dipartimenti attualmente esistenti sono disattivati. I nuovi dipartimenti sono istituiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche di statuto, sulla base di progetti presentati al senato accademico per l'approvazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.
3. Al testo dello statuto sono apportati gli adeguamenti meramente formali e terminologici che risultano conseguenza diretta ed immediata delle modifiche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 
Art. 3

1. Il testo integrale dello statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, cosi' come risultante dalle modifiche apportate, e' allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Fisciano, 3 agosto 2010

Il rettore: Pasquino
Avvertenza:
Il testo dello statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, come integrato dalle modifiche apportate dal decreto rettorale 3 agosto 2010 rep. n. 2414 e' pubblicato e disponibile sul sito www.unisa.it
 
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