Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 agosto 2010
Obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti ubicati in Paesi a fiscalita' privilegiata.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosi' detti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, di tale decreto, il quale prevede che i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosi' detti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, il quale prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni realizzate con controparti stabilite in specifici Paesi c.d. black list, o rientranti nell'ambito di specifici settori di attivita' svolte nei Paesi stessi, ovvero possono essere incluse nell'obbligo di comunicazione le operazioni realizzate con controparti stabilite in Paesi diversi da quelli elencati nelle c.d. black list, ovvero rientranti nell'ambito di specifici settori di attivita' o da specifiche tipologie di soggetti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 aprile 2010, n. 88, con il quale sono stati definiti le modalita' ed i termini per l'effettuazione della comunicazione ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale prevede che la comunicazione sia effettuata tramite apposito modello approvato, con le istruzioni per la compilazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010 recanti, rispettivamente, l'approvazione del modello per l'effettuazione delle comunicazioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180, il quale ha modificato le liste degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 sopracitati, escludendo dalle medesime Cipro, Malta e la Corea del Sud;
Ritenuto che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 possa essere escluso per le operazioni realizzate dal 1° luglio 2010 al 4 agosto 2010 con controparti stabilite in detti Paesi;
Considerata la necessita', al fine di prevenire e contrastare i fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, di estendere l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per le prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list.
Considerata l'opportunita' stabilire un differimento dei termini per la comunicazione delle operazioni effettuate nei mesi di luglio ed agosto 2010 in modo da fornire agli operatori un periodo di tempo idoneo ad assicurare il necessario adeguamento, anche tecnologico, connesso ai nuovi obblighi tributari;

Decreta:

Art. 1
Esclusione territoriale dall'obbligo di comunicazione

1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le operazioni realizzate, dal 1° luglio 2010 al 4 agosto 2010, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei seguenti Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, prima delle modifiche operate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180:
1) Cipro;
2) Malta;
3) Corea del Sud.
 
Art. 2

Esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni relative a
specifici settori di attivita'

1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le attivita' con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell'ambito di dette attivita'.
 
Art. 3

Estensione dell'obbligo di comunicazione per specifici settori di
attivita'

1. L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' esteso alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, diversi da quelli esclusi ai sensi dell'art. 1.
 
Art. 4
Efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.
2. Le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° settembre 2010.
3. In deroga a quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 marzo 2010, i modelli di comunicazione relativi ai periodi mensili di luglio ed agosto 2010 sono presentati entro il 2 novembre 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro: Tremonti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone