Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 130
Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Parte di provvedimento in formato grafico


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

e ad interim Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano




Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art.87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 30, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia:
«6. Al fine di garantire la competitivita' dei clienti
industriali finali dei settori dell'industria
manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e
costante utilizzo di gas, il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedere alla revisione delle norme previste ai
commi 2 e 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del gas
naturale maggiormente concorrenziale;
b) definire misure che promuovano l'incontro della
domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro
aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire
l'effettivo trasferimento dei benefici della
concorrenzialita' del mercato anche agli stessi clienti
finali industriali.
7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, lo schema del decreto legislativo di
cui al comma 6 e' trasmesso alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il
termine per l'esercizio della delega e' differito di un
periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non
eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 6. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, il decreto legislativo puo' comunque essere
emanato.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita', e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e'
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
S.O.
Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
La direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno
del gas naturale, e' Pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio
1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144 recante Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali.
«Art.41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1.
Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del
gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di
trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e'
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per dare
attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, e ridefinire
conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema
nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio
di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas
naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i
relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la
sicurezza del medesimo, l'interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente
ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado
di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere
infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano
dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e
indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno
1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi
operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui
siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o
altra approvazione per costruire o gestire impianti o
infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e
trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi
relativi ad opere di trasporto, di importazione e di
stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove
infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo
razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del
mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella
loro contabilita' interna conti separati per le attivita'
di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e
conti consolidati per le attivita' non rientranti nel
settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o
distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie
condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato
nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione
europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione
dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per
localita', sia per facilitare la transizione del settore
italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per
assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di
reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, uguali condizioni di competizione sul mercato
europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.»
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del
settore energetico nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia,
e' Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004,
n. 215.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 17 della legge
4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge Comunitaria
2009:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.»
«Art. 17 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia,
nonche' in materia di recupero di rifiuti). - 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della
presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in
capo allo Stato mediante la promozione congiunta di
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili
per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore
e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla
lettera c), anche attraverso la regolazione da parte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base
di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo
economico;
b) nel definire il Piano di azione nazionale, da
adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi
nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili
consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricita' e
del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo
all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi
in base a criteri che tengano conto del rapporto
costi-benefici;
c) favorire le iniziative di cooperazione per
trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri
e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle
regioni e di operatori privati, secondo criteri di
efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli
obiettivi nazionali;
d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di
autorizzazione, di certificazione e di concessione di
licenze, compresa la pianificazione del territorio, i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche
sulla base delle specificita' di ciascuna tipologia di
impianto e dei siti di installazione, prevedendo
l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio
attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli
impianti per la produzione di energia elettrica con
capacita' di generazione non superiore ad un MW elettrico
di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle
fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in
sede di pianificazione, progettazione, costruzione e
ristrutturazione di aree residenziali industriali o
commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture
urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e
sistemi di produzione di elettricita', calore e freddo da
fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi
di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili
nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche
mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo
dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare
la dispacciabilita' di tutta l'energia producibile dagli
impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli
oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e
distribuzione dell'energia;
f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche
da rispettare affinche' le apparecchiature e i sistemi per
l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei
regimi di sostegno;
g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione
tra autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo in
particolare alla istituzione di un meccanismo di
trasferimento statistico tra le regioni di quote di
produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del
rispetto della ripartizione di cui all'art. 2, comma 167,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'attuazione di
quanto disposto all'art. 2, comma 170, della medesima legge
24 dicembre 2007, n. 244;
h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio
energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale
delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione e
il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio
2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico
degli utenti, una revisione degli incentivi per la
produzione di energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere,
compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, la realizzazione e
l'utilizzazione di impianti in asservimento alle attivita'
agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime
attivita';
l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio
disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di
energia, compresi i consumi, al fine di disporre di
informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri
adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e
all'attuazione di quanto previsto alla lettera g).
2. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la
promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di
conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali
obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol
etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni
vinicole si considera ricompreso nell'ambito della
definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per
scopi energetici diversi dal trasporto, compresi
l'elettricita', il riscaldamento e il raffreddamento,
prodotti a partire dalla biomassa, di cui alla direttiva
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di
energia elettrica mediante impianti di potenza nominale
media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema
elettrico, l'entita' della tariffa di 28 euro cent/kWh di
cui al numero 6 della tabella 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, si applica anche
all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla
distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui
all'art. 103-tervicies del regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, del 22 ottobre 2007. La presente
disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, ne' incrementi delle tariffe a
carico degli utenti.
3. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo e' tenuto
a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2 della presente legge, in quanto compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi
transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore
efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla
sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo
sostenibile;
b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della
realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di
trasporto di energia elettrica, della rilevanza
dell'infrastruttura stessa per il mercato interno
dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli
obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie
applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonche' di mancato
rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche
dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate
alla competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non
superiori a euro 154.937.069,73;
d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
normativo, al processo di aggregazione delle piccole
imprese di distribuzione di energia elettrica, per
favorirne l'efficienza e la terzieta';
e) prevedere misure atte a garantire che imprese di
distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate
non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla
loro attivita' di gestione delle reti di distribuzione
ostacolando cosi' le dinamiche concorrenziali del mercato;
f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione
dell'energia elettrica predispongano un piano decennale di
sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta
esistenti e previste, contenente misure atte a garantire
l'adeguatezza del sistema;
g) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo
svolgimento delle proprie attivita', attraverso il sistema
di totale autofinanziamento previsto dall'art. 2, comma 38,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il
contributo versato dai soggetti operanti nei settori di
competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di
funzionamento della stessa;
h) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive
competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e
collaborino tra loro anche mediante lo scambio di
informazioni, senza che sia opponibile il segreto
d'ufficio.
4. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che
abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2 della presente legge, in quanto compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi
transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore
efficienza, prezzi competitivi e piu' elevati livelli di
servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli
approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e
regionale, in uno spirito di solidarieta' tra gli Stati
membri, in particolare in casi di crisi del sistema
energetico;
c) promuovere la realizzazione di capacita'
bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine
di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito
del sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto
dispongano di sistemi integrati a livello di due o piu'
Stati membri per l'assegnazione della capacita' e per il
controllo della sicurezza delle reti;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto
presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato
sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste,
contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del
sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire
l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo
misure in favore della concorrenza con effetti analoghi ai
programmi di cessione del gas;
g) assoggettare le transazioni su contratti di
fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di
trasparenza nella disciplina degli scambi;
h) assicurare una efficace separazione tra le attivita'
di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e
le altre attivita' del settore del gas naturale;
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza
ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando
l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di
misurazione intelligenti, anche ai fini della
diversificazione dei prezzi di fornitura;
l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento
autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del
sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa
per il mercato interno del gas naturale e della sua
coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali
e comunitari;
m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli
approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il
livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi
disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso di
programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei
picchi della domanda nonche' delle possibili carenze di
fornitura;
n) introdurre misure che garantiscano maggiore
disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas naturale,
anche favorendo l'accesso a parita' di condizioni di una
pluralita' di operatori nella gestione delle nuove
attivita' di stoccaggio e valutando la possibilita' di
ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla
normativa vigente;
o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie
applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonche' di mancato
rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas
naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie
assegnate alla competenza dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro
2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;
p) prevedere che i clienti non civili con consumi
inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili
siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di
apposita tutela in termini di condizioni economiche loro
applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura;
q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore
del gas naturale, anche demandando all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di
appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,
della disciplina del bilanciamento di merito economico;
r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della
direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, misure che, ai fini
dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del
gas naturale, consentano la definizione di un'unica
controparte indipendente a livello nazionale;
s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
normativo, al processo di aggregazione delle piccole
imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne
l'efficienza e la terzieta';
t) prevedere misure atte a garantire che imprese di
distribuzione verticalmente integrate non siano in
condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita'
di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le
dinamiche concorrenziali del mercato;
u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, che, nella situazione a regime, al
termine della durata delle nuove concessioni di
distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'art.
14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i
meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con
i criteri posti alla base della definizione delle
rispettive tariffe;
v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo
svolgimento delle proprie attivita', attraverso il sistema
di totale autofinanziamento previsto dall'art. 2, comma 38,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il
contributo versato dai soggetti operanti nei settori di
competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di
funzionamento della stessa;
z) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive
competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e
collaborino tra loro anche mediante lo scambio di
informazioni, senza che sia opponibile il segreto
d'ufficio.
5. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del
14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati
membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2 della presente legge, in quanto compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) mantenere un livello elevato di sicurezza
nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo
affidabile e trasparente che assicuri la disponibilita' e
l'accessibilita' fisica delle scorte petrolifere di
sicurezza e specifiche;
b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli
obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di
sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il
sistema comunitario e quello vigente nell'ambito
dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di
stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel
settore, sottoposto alla vigilanza e al controllo del
Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e
con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano
importato o immesso in consumo petrolio o prodotti
petroliferi in Italia;
d) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio si
faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della
detenzione e del trasporto delle scorte specifiche di
prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle
statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e
commerciali;
e) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio
possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di
trasporto di scorte di sicurezza e commerciali in favore
dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non
integrati verticalmente nella filiera del petrolio e possa
assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della
concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio;
f) garantire la possibilita' di reagire con rapidita'
in caso di difficolta' dell'approvvigionamento di petrolio
greggio o di prodotti petroliferi.
6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento dell'Organismo di cui al comma 5 sono posti a
carico dei soggetti che importano o immettono in consumo
petrolio o prodotti petroliferi in Italia. Dall'attuazione
del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
7. Ai fini delle attivita' di recupero relative alla
formazione di rilevati e al riutilizzo per recuperi
ambientali, di cui alla lettera c) del punto 13.6.3
dell'allegato 1, suballegato 1, al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi
derivanti dalle produzioni di acidi organici, in
particolare di acido tartarico naturale derivante dai
sottoprodotti vitivinicoli, e in cui la presenza di
sostanza organica rappresenta un elemento costituente il
rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno
inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal quale, secondo il metodo previsto nell'allegato
3 al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, non e' richiesto il parametro del "COD".»
Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 125, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
2007, n. 139.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 23
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla strategia
energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le
emissioni di CO2:
«Art. 7 (Strategia energetica nazionale). - 1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia
energetica nazionale», che indica le priorita' per il breve
ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure
necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di
mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitivita' del sistema
energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella
prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e
dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti
di produzione di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta
generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo
nel settore energetico e partecipazione ad accordi
internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli
usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al
comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, una Conferenza nazionale
dell'energia e dell'ambiente.
3. (abrogato).
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 10-ter, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, relativo
al blocco e riduzione delle tariffe:
«10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia,
che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per
promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie
del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure
con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali
europei dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari
dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di
lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione
degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado
di integrazione con i mercati sottostanti.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, relativo a «Riduzione del
costo dell'energia per imprese e famiglie»:
«Art. 3 (Riduzione del costo dell'energia per imprese e
famiglie). - 1. Al fine di promuovere l'efficienza e la
concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva
dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro
quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
adotta con decreto, in conformita' al comma 10-ter
dell'art. 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010,
ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso
nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite
societa' controllate, controllanti o controllate da una
medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas
naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad
offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume
di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile
su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilita'
contrattuale, mediante procedure concorrenziali non
discriminatorie alle condizioni e modalita' determinate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel
rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente
il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 e'
fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo
economico su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi
medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un
riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la
struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal
cedente, verificati dalla citata Autorita' sulla base degli
elementi previsti nei contratti di approvvigionamento
rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi
per i corrispondenti periodi di competenza. L'eventuale
differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto
dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto
cedente e' destinata a vantaggio dei clienti finali
industriali che, sulla base del profilo medio di consumo
degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di
utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal
Ministro dello sviluppo economico su proposta della
medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti.
3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei
volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali
di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas
naturale misure di degressivita' che tengano conto della
struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di
utilizzo a valere dall'inizio del primo periodo di
regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas
naturale, adottando gli opportuni meccanismi di
flessibilita' a vantaggio dei clienti finali, anche
industriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo
economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema
del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio
ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel
rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli
approvvigionamenti e delle forniture.
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli
adempimenti di cui al presente articolo, i relativi
provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino
all'adozione dei medesimi provvedimenti da parte dei
soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di
cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto del
Ministro delle attivita' produttive 24 ottobre 2005,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti
agricoli, da' diritto all'emissione dei certificati
previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni,
limitatamente alla quota di energia termica effettivamente
utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non
si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del
settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve
tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati
di cui al comma 4-bis del presente articolo.
4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali
l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualita' ed
efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno
di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di
riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di
cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n.
10. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei
costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di
distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare
valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati
alla qualita' del servizio. I costi sostenuti per la
copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti
perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa
conguaglio per il settore elettrico.».
Nota all'art. 1:
Per l'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009,
n. 99, si vedano le note alle premesse.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164.
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) «cliente finale»: il consumatore che acquista gas
per uso proprio;
b) «cliente grossista»: la persona fisica o giuridica
che acquista e vende gas naturale e che non svolge
attivita' di trasporto o distribuzione all'interno o
all'esterno del sistema in cui e' stabilita od opera;
c) «cliente idoneo»: la persona fisica o giuridica che
ha la capacita', per effetto del presente decreto, di
stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con
qualsiasi produttore, importatore, distributore o
grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di
accesso al sistema;
d) «clienti»: i clienti grossisti o finali di gas
naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas
naturale;
e) «codice di rete»: codice contenente regole e
modalita' per la gestione e il funzionamento della rete;
f) «codice di stoccaggio»: codice contenente regole e
modalita' per la gestione e il funzionamento di un sistema
di stoccaggio;
g) «cogenerazione»: la produzione combinata di energia
elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas;
h) «coltivazione»: l'estrazione di gas naturale da
giacimenti;
i) «cushion gas»: quantitativo minimo indispensabile di
gas presente o inserito nei giacimenti in fase di
stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel
giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione
dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le
caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
j) «dispacciamento»: l'attivita' diretta ad impartire
disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato
degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete
di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;
k) «dispacciamento passante»: l'attivita' di cui alla
lettera j), condizionata unicamente da eventuali
impedimenti o vincoli di rete;
l) «disponibilita' di punta giornaliera»: quantita' di
gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di
stoccaggio nell'ambito di un giorno;
m) «disponibilita' di punta oraria»: quantita' di gas
naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di
stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24
ore;
n) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale
attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai
clienti;
o) «fornitura»: la consegna o la vendita di gas
naturale;
p) «impianto di GNL»: un impianto utilizzato per le
operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico,
stoccaggio e rigassificazione di GNL;
q) «impianto di stoccaggio»: l'impianto utilizzato per
lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da
una impresa di gas naturale, ad esclusione della parte di
impianto utilizzato per attivita' di coltivazione;
r) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi
dell'art. 2359, comma 1°, del codice civile;
s) «impresa controllata»: una impresa controllata ai
sensi dell'art. 2359, commi 1° e 2°, del codice civile;
t) «impresa di gas naturale»: la persona fisica o
giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua
almeno una delle seguenti attivita': importazione,
esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione,
vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso
il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e
che risulta responsabile per i compiti commerciali,
tecnici, o di manutenzione legati alle predette attivita';
u) «impresa di gas naturale integrata orizzontalmente»:
un'impresa che svolge almeno una delle attivita' di
importazione, esportazione, coltivazione, trasporto,
distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una
attivita' che non rientra nel settore del gas naturale;
v) «impresa di gas naturale integrata verticalmente»:
un'impresa di gas naturale che svolge due o piu' delle
seguenti attivita': importazione, esportazione,
coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o
vendita di gas naturale;
w) «linea diretta»: un gasdotto che rifornisce un
centro di consumo in modo complementare al sistema
interconnesso;
x) «periodo di punta giornaliera»: il periodo compreso
tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di
punta stagionale;
y) «periodo di punta stagionale»: il periodo compreso
tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
z) «programmazione a lungo termine»: l'individuazione
degli approvvigionamenti e della capacita' di trasporto
delle imprese di gas naturale necessarie al fine di
soddisfare la domanda di gas naturale del sistema,
diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti
nel lungo termine;
aa) «rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti
upstream)»: ogni gasdotto o rete di gasdotti costruiti o
gestiti quale parte di un progetto di coltivazione di
idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per
trasportare gas naturale da uno o piu' impianti di
coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento
oppure ad un terminale costiero;
bb) «servizi accessori»: i servizi necessari per la
gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali,
esemplificativamente, i servizi di regolazione della
pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;
cc) «sicurezza»: la sicurezza di approvvigionamento e
di consegna ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica;
dd) «sistema interconnesso»: un insieme di sistemi
reciprocamente collegati;
ee) «sistema»: le reti di trasporto, di distribuzione,
gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio
nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano
in base ad atti internazionali di proprieta' o gestiti
dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che
forniscono servizi accessori, nonche' quelli di imprese
collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla
distribuzione;
ff) «stoccaggio di modulazione»: lo stoccaggio
finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento
giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
gg) «stoccaggio minerario»: lo stoccaggio necessario
per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento
ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale
nel territorio italiano;
hh) «stoccaggio strategico»: lo stoccaggio finalizzato
a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli
approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;
ii) «trasporto»: il trasporto di gas naturale
attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di
coltivazione e le reti di distribuzione;
jj) «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica
che rifornisce o e' rifornita dal sistema;
kk) «working gas»: quantitativo di gas presente nei
giacimenti in fase di stoccaggio che puo' essere messo a
disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini
dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico,
compresa la parte di gas producibile, ma in tempi piu'
lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che
risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta
che possono essere richieste dalla variabilita' della
domanda in termini giornalieri ed orari.».
Note all'art. 3:
- Per l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78 si vedano le note alle premesse.
- La legge 10 ottobre 1990 n. 287 recante Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato, e' Pubblicata nella
Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240.
Note all'art. 5:
- Per l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 10 ottobre 1990, n.287
si vedano le note all'art. 3.
Nota all'art. 6:
La legge 3 agosto 2007, n. 125 di Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 18 giugno 2007, n. 73, recante
misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie
in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, e'
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2007, n. 188.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti alla legge 23 agosto 2004, n. 239
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il comma 558, dell'art.2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244:
«558. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti
titolari, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attivita' di
stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita'
geologiche profonde, o comunque autorizzati
all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di
stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni
nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di
stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il
mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo
pari all'1 per cento del valore della capacita' complessiva
autorizzata di stoccaggio di gas naturale.».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera
ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164:
«1. Ai fini del presente decreto si intende per
(omissis)
ee) «sistema»: le reti di trasporto, di
distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati
nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al
diritto italiano in base ad atti internazionali di
proprieta' o gestiti dalle imprese di gas naturale,
compresi gli impianti che forniscono servizi accessori,
nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare
accesso al trasporto e alla distribuzione;»
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, Pubblicato nella Gazz. Uff.
31 marzo 1999, n. 75:
«Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato). - 1. La
gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un
gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa'
per azioni, costituita dal gestore della rete di
trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il
mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori,
assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata
disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del
mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno
dalla data della propria costituzione, e' approvata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel
rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del
mercato in ordine al bilanciamento della domanda e
dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di
energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto
dall'art. 6».



 
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