Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 luglio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Blanco Castillo Indira Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Blanco Castillo Indira Maria, nata a Santo Domingo l'11 novembre 1971, cittadina domenicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui e' in possesso, conseguito in Santo Domingo, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Titulo de Doctor en Derecho», conseguito presso l'«Universidad Iberoamericana» in data 17 novembre 1994;
Considerato che l'istante e' in possesso dell'autorizzazione alla professione di Avvocato, rilasciata dalla Presidenza della Repubblica Domenicana il 10 marzo 1995;
Considerato che la sig.ra Blanco Castillo e' iscritta presso il «Colegio de Abogados della Repubblica Domenicana» dal 27 aprile 1995;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 aprile 2010;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 8 gennaio 2007, con scadenza l'8 giugno 2012 per motivi famigliari;
Visto l'art. 49 comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Blanco Castillo Indira Maria, nata a Santo Domingo l'11 novembre 1971, cittadina domenicana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto dei flussi migratori.
2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale (scritte ed orali) sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
3. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra tutte quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale.
La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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