Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2010 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DELLA LEGGE 8 luglio 2010, n. 105
Testo del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 del 9 luglio 2010), coordinato con la legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi.

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti in materia di energia

(( 1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purche' ne siano assicurate l'effettivita' e l'entita'. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o piu' commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresi' le dotazioni di mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari di cui puo' avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo puo' individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilita' nonche' definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, da' impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:
a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche gia' previste a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate».
2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui al salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuita', fino alla data fissata nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia autonoma interessata viene valutato ai fini della cessazione della materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.
3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attivita' agricole utilizzati nelle attivita' agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attivita' agricole, utilizzati nelle attivita' agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati.))




Riferimenti normativi
La sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010,
n. 215, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 23
giugno 2010 - 1° serie speciale.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Interventi urgenti per le reti sull'energia).
- 1. Su proposta del Ministro delo sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro per la
semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri
individua, d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili,
connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla
produzione dell'energia e delle fonti energetiche che
rivestono carattere strategico nazionale, anche in
relazione alla possibile insorgenza di situazioni di
emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni
di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e
che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri
straordinari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in
regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra
commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del
comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con
le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per
l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa
tra commissari straordinari, regioni e province autonome
per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo;
tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di
soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel
relativo finanziamento, purche' ne siano assicurate
l'effettivita' e l'entita'. Ciascun commissario, sentiti
gli enti locali interessati, emana gli atti e i
provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano
rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu'
brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente
fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti
all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del
comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno
o piu' commissari straordinari del Governo. Il medesimo
decreto determina i compiti del commissario e i poteri di
controllo e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri
competenti. Lo stesso decreto, senza che cio' comporti
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
individua altresi' le dotazioni di mezzi e di personale,
nonche' le strutture anche di concessionari di cui puo'
avvalersi il commissario, cui si applica l'art. 2-quinquies
del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai
fini dei relativi oneri. L'incarico e' conferito per il
tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o
revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate
a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono
compiti di alta amministrazione e del conferimento
dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui
al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del
primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia
autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il
Governo puo' individuare gli interventi di cui al comma 1,
dichiararne l'urgenza e l'indifferibilita' nonche' definire
i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a
prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del
Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare
il Presidente della regione o della provincia autonoma
interessata. In tal caso il commissario del Governo,
nominato con le procedure di cui al comma 3, da' impulso
agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che
delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:
a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di
cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2;
b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche gia' previste
a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario
dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse
pubbliche utilizzate.
4-bis. All'art. 17 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «nonche'
dell'amministrazione della giustizia» sono inserite le
seguenti: «e dell'amministrazione finanziaria relativamente
alla gestione del sistema informativo della fiscalita'».
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte
del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite ai sensi dell' articolo 44, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della
restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle
somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione
della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia
accertato il contrasto della misura della confisca con la
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e
con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli
immobili avviene comunque in base alla destinazione
urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle
opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati
siano stati realizzati interventi di riparazione
straordinaria, miglioramenti o addizioni, ne' tiene conto
al valore in essere all'atto della restituzione all'avente
diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese
compiute per la demolizione delle opere abusivamente
realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai
sensi dell' art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assegnato alla
societa' Stretto di Messina Spa un contributo in conto
impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con
proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni gia' disposte. E' nominato un commissario
straordinario delegato ai sensi dell'art. 20 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive
modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al
riavvio delle attivita', anche mediante l'adeguamento dei
contratti stipulati con il contraente generale e con la
societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica
della progettazione definitiva, esecutiva e della
realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione
delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario
ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario
straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta e
trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di
missione di cui all'art. 163, comma 3, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 185 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia
ambientale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 185 (Limiti al campo di applicazione). - 1. Non
rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera;
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative
che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato
liquido;
2) i rifiuti radioattivi;
3) i materiali esplosivi in disuso;
4) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave;
5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli materie
fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose
utilizzate nell'attivita' agricola;
c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non
contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle
norme vigenti, provenienti dalle attivita' di manutenzione
di alvei di scolo ed irrigui;
c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato.
2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle
condizioni della lettera p), comma 1 dell'art. 183:
materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e
potature di manutenzione del verde pubblico e privato,
oppure da attivita' agricole, utilizzati nelle attivita'
agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero
ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o
interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,
materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto
forma di fanghi provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di
prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche
agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti
dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi,
destinate, con specifici accordi, alle strutture di
ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14
agosto 1991, n. 281.».



 
(( Art. 1-bis

Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi
relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas

1. Al fine di sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e' istituito presso l'Acquirente i unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di i conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana i criteri generali i per il funzionamento del sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi attraverso il sistema sono stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del sistema, in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'autorita' medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalita' di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.))
 
(( Art. 1-ter
Interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per
gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW

1. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che:
a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;
b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 42 della legge 23
luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' di nomine
di energie»:
«Art. 42 (Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia
di fonti per la produzione di energia elettrica). - 1.
Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il
numero 7) e' inserito il seguente:
"7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare".
2. Alla lettera c-bis) dell'allegato III alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, dopo le parole: "energia
elettrica" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma".
3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis)
dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale
avviate prima della data di entrata in vigore della
presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti
al momento del loro avvio. Per le medesime procedure
avviate prima della data di entrata in vigore della
presente legge e' fatta salva la facolta' dei proponenti di
richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, che la procedura di
valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformita'
a quanto disposto dal comma 1.
4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1-bis, fonte eolica off-shore, il
coefficiente: "1,10" e' sostituito dal seguente: "1,50";
b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse
diverse da quelle di cui al punto successivo, il
coefficiente: "1,10" e' sostituito dal seguente: "1,30".
5. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
comma 382-ter e' abrogato.
6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6 e' sostituito dal seguente: "6. Biogas
e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione
degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema
integrato di gestione e di controllo previsto dal
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio
2009: 28";
b) il numero 7 e' abrogato;
c) il numero 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli
oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema
integrato di gestione e di controllo previsto dal
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio
2009: 18".
7. All'art. 2, comma 150, lettera c), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui alle tabelle 2 e
3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla tabella 2".
8. All'art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli
impianti, di proprieta' di aziende agricole o gestiti in
connessione con aziende agricole, agro- alimentari, di
allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al
numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge,
l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio
commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva e'
cumulabile con altri incentivi pubblici di natura
nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto
capitale o in conto interessi con capitalizzazione
anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo
dell'investimento"».



 
(( Art. 1-quater

Denunce di inizio attivita' per la realizzazione di impianti di
energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformita' a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A).
«Art. 22 ((L) Interventi subordinati a denuncia di
inizio attivita') (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, commi 7, 8,convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490,in part. articoli 34 ss, e 149). - 1.
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli
interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10
e all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica
ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di agibilita', tali denunce di inizio attivita'
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale e
possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono
essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art.
10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta degli interessati;
in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche'
il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza
di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano
in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le
sanzioni penali previste all'art. 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni
possono individuare con legge gli altri interventi soggetti
a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al
comma 3, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del
comma 5. In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'art. 44 ed e' soggetta all'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 37.».
«Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)
(Disciplina della denuncia di inizio attivita'). - 1. Il
proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attivita', almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e
dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la
conformita' delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli
adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza.
E' comunque salva la facolta' di ripresentare la
denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita' (Contestualmente presenta
ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale con seguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37,
comma 5).».
- Si riporta il testo della tabella A del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita':

Fonte Soglie

1) Eolica 60 kW 2) Solare fotovoltaica 20 kW 3) Idraulica 100 kW 4) Biomasse 200 kW 5) Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW ».



 
(( Art. 1-quinques

Garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Al fine di contrastare le attivita' speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinche' l'istanza per l'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del citato
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). (Omissis).
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle
province delegate dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli
impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui
al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo
da parte della competente autorita' marittima.»



 
(( Art. 1-sexies

Rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico

1. Per far fronte alle criticita' di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale.u'
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
 
(( Art. 1-septies

Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili

1. Il comma 1 dell'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' sostituito dai seguenti:
«1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 e' accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facolta' per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione».
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all'attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacita' di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilita' delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione gia' assegnate.))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 2-sexies del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n, 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,
come modificato dalla presente legge.
«Art. 2-sexies. (Riconoscimento delle tariffe
incentivanti per la produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare) -1.
Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante
criteri e modalita' per incentivare la produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della
fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo
decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31
dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico,
abbiano comunicato all'amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al
Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a, entro la medesima
data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30
giugno 2011.
1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 e'
accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico
abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al
comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle
pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a.,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono
effettuare controlli a campione per la verifica delle
comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la
medesima facolta' per le amministrazioni competenti al
rilascio dell'autorizzazione»;
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero
dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai controlli
di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle
province delegate dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico ,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli
impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui
al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo
da parte della competente autorita' marittima.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L.
23 LUGLIO 2009, N. 99). Il rilascio dell'autorizzazione
costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformita' al progetto approvato e deve contenere ...
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a
carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo
alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero
ambientale. Il termine massimo per la conclusione del
procedimento di cui al presente comma non puo' comunque
essere superiore a centottanta giorni.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la
pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere
connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del
procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la
disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per
i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici.
Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle
disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo,
con particolare riferimento alla valorizzazione delle
tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto. Legislativo 18 maggio
2001, n. 228, art. 14.
8. (Abrogato)
9. Le disposizioni di cui di precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.



 
(( Art. 1-octies

Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili

1. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.))




Riferimenti normativi
- Per il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1-septies.



 
(( Art. 1-novies

Competenze in materia di attivita' sulla rete di trasmissione
elettrica oggetto di DIA

1. All'art. 1-sexies, comma 4-undecies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, le parole: «e notifica» sono sostituite dalle seguenti: «che puo' notificare».))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1-sexies, del decreto
legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1-sexies. (Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto
dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici.) - 1. Al fine di
garantire la sicurezza del sistema energetico e di
promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti
facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente
interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica
comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal
Ministero delle attivita' produttive di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
previa intesa con la regione o le regioni interessate, la
quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme
vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla
risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture
esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire
tali infrastrutture, opere o interventi, in conformita' al
progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto
ambientale e alla verifica della conformita' delle opere al
progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del
presente procedimento unico, le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in merito
all'accertamento della conformita' delle opere alle
prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici
ed edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di
informativa posti a carico del soggetto proponente per
garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema
energetico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il
termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi,
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della
comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione
del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data
della comunicazione dell'avvio del procedimento. AI
procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e le altre amministrazioni interessate
nonche' i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad
eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti.
Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica
della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo
di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
il quale e' prevista la conclusione del procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le
opere di cui al presente articolo siano sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
di tale valutazione costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine
di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le procedure di valutazione di
impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con
la regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della
stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati, in
modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o
dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al primo periodo, si provvede
all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
regole di funzionamento del comitato di cui al presente
comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non
spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con
l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo
prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in
conformita' alla normativa vigente.
4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti,
consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia,
catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino
varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e
che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne
discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti
di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni,
conduttori, funi di guardia, catene, isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione
delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno
delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della
cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di
cubatura strettamente necessari alla collocazione di
apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle
stazioni. stesse. Tale aumento di cubatura non dovra'
superare di piu' del 20 per cento le cubature esistenti
all'interno della stazione elettrica. Tali interventi sono
realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a
condizione che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed
esercizio di linee elettriche, nonche' le norme tecniche
per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce
parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni
interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che
assevera la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla
data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la
copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino
la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei
documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
sviluppo economico che puo' notificare all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
finale, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono
sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al
comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici. In mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici
le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo,
inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici
ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti
tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le
cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse
alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
elettriche di competenza regionale in conformita' ai
principi e ai termini temporali di cui al presente
articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi
di programma con i quali sono definite le modalita'
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle
opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di piu' regioni.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55.
9. All'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del»
sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».



 
Art. 2
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle
partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
(( «1-bis. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuita' e in posizione di terzieta', secondo i principi del diritto dell'Unione europea, l'attuazione dei programmi europei di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo' attribuire, mediante convenzione, le relative funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
1-ter. Alla convenzione di cui al comma 1-bis si fa fronte nell'ambito delle risorse destinate ai programmi europei, relativamente alle funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria», come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Proroga dei termini per il riordino ed il
riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A.). - 1. Il termine per l'attuazione del
piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo
periodo dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' differito al 31 dicembre 2010 in
riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A., per consentire il completamento delle
attivita' connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine
di salvaguardare il loro equilibrio economico e
finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere le
attivita' previste dai contratti di servizio con l'Agenzia,
relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento
alle regioni, fino al subentro di queste ultime
nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia
in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per
garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni, il
Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, definisce le modalita', i termini e
le procedure per il graduale subentro delle regioni, da
completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di
cui al secondo periodo, le attivita' che, in via
transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale
subentro, nonche' le misure e le modalita' del
cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano
l'attuazione dell'art. 1, comma 461, della citata legge n.
296 del 2006, dei progetti regionali in materia di
autoimprenditorialita' e autoimpiego, a valere sulle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate
al Ministero dello sviluppo economico.
1-bis. A completa attuazione di quanto previsto
dall'art. 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo
agroalimentare Spa (ISA) e' versato l'importo di 20 milioni
di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno
2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera
agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si
provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il
Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'art. 18,
comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con
delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA
resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale
dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante
15 per cento a favore delle aree del centro-nord. Entro il
30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attivita', la
societa' ISA e' autorizzata ad acquisire per
incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la
societa' Buonitalia Spa, nonche' ad apportare le modifiche
al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi
sociali le attivita' svolte dalla societa' Buonitalia Spa,
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione
affluiscono alla societa' ISA anche le risorse di cui
all'art. 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80.
1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale
delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto
dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' prorogata l'attivita' della societa' Rete
autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo
apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e
sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo
fine, le azioni della predetta societa' sono cedute a
titolo gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008,
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e
delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista
d'intesa con il Ministero dei trasporti.».



 
(( Art. 3-bis

Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del
Sulcis

1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 38,
comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11 (Sostegno e garanzia dell'attivita'
produttiva). - 1. Il Fondo rotativo nazionale per gli
interventi nel capitale di rischio di cui all'art. 4, comma
106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementato
per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.
2. Sviluppo Italia S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare
le risorse di cui al comma 1 per sottoscrivere ed
acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote
di capitale di imprese produttive che presentino nuovi
programmi di investimento finalizzati ad introdurre
innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con
tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi
mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le
modalita' indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di
cui all'art. 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a
35 milioni di euro per l'anno 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui al
comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
5-6. (Abrogati).
7. All'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 e' abrogato;
b) dopo il comma 61-ter e' aggiunto, in fine, il
seguente:
"61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal
Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a
quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione";
b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole:
"ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" e' inserita
la seguente: ", 23";
b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti
complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti:
"delle garanzie concesse nell'anno a fronte di
finanziamenti erogati";
b-quater) dopo il comma 23 e' inserito il seguente:
"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
effetto a decorrere dall'anno 2004".
8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi
industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di
promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei limiti delle risorse
di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di
crisi del comparto degli elettrodomestici, nonche' al
territorio dei comuni individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli
accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti
economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'art.
1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Per gli interventi di cui al comma 8 e' concesso un
contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il
2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro
per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno
realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati
dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di
societa' o enti strumentali, tenendo conto della quota di
cofinanziamento.
10. (Soppresso).
11. Al fine di consentire lo sviluppo e la
ristrutturazione produttiva delle imprese interessate,
l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le
forniture di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni
tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova
applicazione con riferimento al regime, gia' senza limiti
temporali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che
continua ad
applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre
2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi
attraverso lo strumento convenzionale di cui all'art. 4 del
citato decreto del Presidente della Repubblica.
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con
provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle
produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e
zinco e al ciclo clorosoda, con riferimento ai prezzi
praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei
limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, situati nel territorio della
regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta
tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma
vengono riconosciute a fronte della definizione di un
protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo
sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della
regione Sardegna ed i Ministeri interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e vengono
aggiornate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che incrementa su base annuale i valori nominali delle
tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo
valore risulti piu' elevato, dell'incremento percentuale
del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso
registrato nelle principali borse dell'energia elettrica
europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte.
14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo
1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata
per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la
produzione di energia elettrica con la cattura e lo
stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta. Al
concessionario e' assicurato l'acquisto da parte del
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le
modalita' previste dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la
disponibilita' delle aree e delle infrastrutture necessarie
e assegna, la concessione mediante procedure di gara entro
il 31 dicembre 2011. Il Comitato di coordinamento istituito
ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e
monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto
di produzione di energia elettrica oggetto della
concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per
la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza
della struttura economica e finanziaria del progetto, ai
fini dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico
complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di
tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli
inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo
supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
d) definizione di un piano industriale quinquennale per
lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e
l'esercizio della centrale di produzione dell'energia
elettrica;
e) presentazione di un programma di attivita' per la
cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa
dall'impianto.
14-bis. La gestione temporanea della miniera
carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1
dell'art. 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da
parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2006. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006.
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi
9 e 14-bis, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro per l'anno 2007 e a
65 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come rideterminata dalle tabelle D e F allegate alla
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per
l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'art. 1,
comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e' ridotto di 65 milioni di euro.
14-quater. Le attivita' di produzione e di
commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonche' quelle
di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle
attivita' di commercializzazione al minuto si intendono non
piu' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e
la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti puo'
essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla
predetta amministrazione.



 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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