Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 134
Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, concernente il regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita';
Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, ed in particolare l'articolo 13, comma 1;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, recante il regolamento sulla riorganizzazione e sul funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 10 maggio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente regolamento disciplina la gestione autonoma delle entrate realizzate a qualsiasi titolo e delle spese sostenute dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.



N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) ».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
1994, n. 681 (Regolamento recante norme sul sistema delle
spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1994, n.
291.
- La legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalita'), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303.
- La legge 1° marzo 2005, n. 32 (Delega al Governo per
il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e
cose), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo
2005, n. 57.
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2004, n. 284:
«1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono emanate le
disposizioni modificative del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681,
ivi comprese quelle relative ai gettoni di presenza, ai
rimborsi delle spese e ad ogni altra indennita', che sono
corrisposti nell'ambito delle risorse effettivamente
disponibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento
ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28
febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio
2009, n. 123 (Regolamento di riorganizzazione e
funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e
per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2009, n. 192.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
(Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 gennaio 2006, n. 6, S.O.



 
Art. 2
Autonomia contabile e finanziaria

1. Le risorse finanziarie del Comitato centrale sono costituite:
a) dalle quote annue di iscrizione all'Albo, al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo stesso, ai sensi dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) dagli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.
2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli della missione «Diritto alla mobilita'», programma «Logistica ed intermodalita' nel trasporto» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Alle spese derivanti dal suo funzionamento provvede il Comitato centrale, utilizzando le risorse di cui al comma 1, lettera a).



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 63 della legge 6 giugno
1974, n. 298:
«Art. 63 (Contributo per l'iscrizione all'albo). - Per
far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del
titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono
soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria
provinciale secondo le modalita' stabilite dal Ministero
dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il
Ministero del tesoro.
La misura annuale del contributo e' stabilita dal
Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il
comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello in cui il contributo si riferisce.
Nel determinare la misura del contributo per ciascun
veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener
conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel
Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi,
nonche' dei mezzi finanziari necessari alla formazione e
tenuta dell'albo.
Il pagamento del contributo si esegue entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si
riferisce.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni nella legge 26 febbraio 1999, n. 40:
«3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.».



 
Art. 3
Attribuzioni del Comitato centrale

1. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e del regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, ed al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali ed il suo regolare funzionamento, il Comitato centrale delibera i programmi dell'attivita' annuale relativi alla gestione amministrativa e contabile ed alla realizzazione delle attivita' inerenti alle seguenti materie: affari generali; iniziative di sostegno alle imprese previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 284 del 2005 e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40; sicurezza e controlli; studi e ricerche; formazione e informazione; certificazione di qualita' delle imprese di autotrasporto.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato centrale collabora con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, con particolare riferimento alle iniziative inerenti la formazione e l'informazione, nonche' la certificazione di qualita', ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284:
«Art. 9. - 1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia
contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione
dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi;
b) [coordinare l'attivita' dei Comitati regionali e
vigilare su di essa];
c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i
provvedimenti dei Comitati regionali;
d) determinare la misura delle quote dovute
annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a
quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle
spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;
e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in
particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla
Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla
formulazione delle strategie di governo del settore
dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione
del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a
partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad
attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese
di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su
progetti di provvedimenti amministrativi in materia di
autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di
certificazione di qualita' delle imprese che effettuano
trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di
rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
f) accreditare gli organismi di certificazione di
qualita' di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 7;
g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il
rispetto dell'uniformita' della regolamentazione e delle
procedure, nonche' la tutela delle professionalita'
esistenti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1,
lettera m);
h) attuare le direttive del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
i) curare attivita' editoriali e di informazione alle
imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti
informatici e telematici;
l) proporre alla Consulta iniziative specifiche,
nell'interesse del settore dell'autotrasporto.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284:
«Art. 12 (Organizzazione e funzionamento). - 1.
L'attivita' e la gestione amministrativa e finanziaria del
Comitato centrale sono curate dal Capo della Segreteria,
nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento
per i trasporti terrestri, che si avvale di dipendenti
dello stesso Dipartimento, nell'ambito dell'attuale
dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti
aree di intervento:
a) affari generali, gestione del personale,
contabilita';
b) iniziative di sostegno alle imprese di
autotrasporto ed alle riduzioni compensate dei pedaggi
autostradali;
c) sicurezza e controlli;
d) studi e ricerche di settore;
e) formazione e informazione;
f) certificazione di qualita'.
2. Con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2, e'
stabilita la dotazione di personale necessaria per il
funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le
connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali
e periferici anche tenuto conto del criterio di delega di
cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 1° marzo
2005, n. 32.».



 
Art. 4
Esercizio finanziario - Disposizioni generali

1. L'esercizio finanziario del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria relativa al funzionamento del Comitato centrale si svolge in base al bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese in termini di competenza e di cassa, approvato dal Comitato stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
3. Il Comitato redige il bilancio di previsione delle entrate, di cui all'articolo 2, e delle spese, con allegata nota programmatica.
4. La redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, nonche' dei relativi allegati, avviene secondo le modalita' stabilite, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicita' previsti dalla vigente normativa, con la delibera di cui all'articolo 8, comma 1.
5. Il bilancio di previsione e la nota programmatica di cui al comma 3 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Al fine di consentire, durante l'anno, il costante monitoraggio dei costi di gestione e, in sede di rendiconto, la verifica dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti sotto il profilo economico e funzionale, il Comitato centrale adotta il sistema unico di contabilita' economica per centri di costo, come previsto dal titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.



Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato); in particolare, il Titolo III reca: Contabilita'
analitica per centri di costo, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.



 
Art. 5
Quote di iscrizione all'Albo

1. Le misure delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori sono determinate con deliberazione del Comitato centrale, tenuto conto del numero, del tipo e della portata dei veicoli circolanti.
2. La deliberazione di cui al comma 1 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il pagamento della quota si riferisce.
3. Il pagamento della quota e' effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, mediante versamento sul conto corrente postale di cui all'articolo 6.
 
Art. 6
Gestione delle entrate del Comitato centrale

1. Le quote di cui all'articolo 5 sono versate sul conto corrente postale intestato al «Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi», secondo le modalita' deliberate dal Comitato stesso, con vincolo di successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Comitato centrale per l'Albo o il Vicepresidente eletto fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, provvede al prelievo delle somme affluite sul conto corrente postale di cui al comma 1 e al successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2.
3. La contabilita' speciale accesa preso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al «Comitato centrale albo autotrasportatori» in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, viene soppressa e le risorse sulla stessa giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284:
«Art. 10 (Composizione). - 1. II Comitato centrale e'
composto dai seguenti membri effettivi, nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
a) un Consigliere di Stato, con la funzione di
Presidente;
b) due Vicepresidenti, dei quali il primo e' eletto
dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
secondo e' eletto dallo stesso Comitato centrale,
nell'ambito dei componenti in rappresentanza delle
associazioni di categoria degli autotrasportatori;
c) quattro rappresentanti, con qualifica
dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per
ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno,
dell'economia e delle finanze, della giustizia,
dell'ambiente e tutela del territorio, delle politiche
comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle
politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive,
e degli affari regionali;
e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre,
rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale,
centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle
regioni a statuto speciale o delle province autonome di
Trento e Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni
di categoria degli autotrasportatori presente nella
Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica,
secondo le modalita' stabilite dall'art. 5, comma 1,
lettera f);
g) quattro rappresentanti delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal
Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.
3. I componenti del Comitato centrale durano in carica
tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere
sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle
Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno
designati.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681:
«Art. 5. - 1. Le quote dovute ai sensi dell'art. 2
della legge 2 maggio 1993, n. 162, e determinate sulla base
delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente
regolamento, nonche' i proventi a qualsiasi titolo
realizzati, devono essere versati su apposito conto
corrente postale intestato al Comitato centrale per l'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi con vincolo di
successivo versamento alla contabilita' speciale di cui al
comma 2.
2. A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il
presidente del Comitato centrale per l'Albo provvede,
mediante postagiro firmato anche da un vice presidente
eletto con le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, della
legge 6 giugno 1974, n. 298, al prelievo delle somme
affluite sul conto corrente postale di cui al comma l,
versandole sulla contabilita' speciale istituita presso la
tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata:
Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori -
gestione Albo nazionale autotrasportatori, al quale
affluiranno le quote associative di cui al comma 1.
3. A valere sui fondi depositati nella predetta
contabilita' speciale, saranno emessi esclusivamente
ordinativi a favore del Tesoro dello Stato con imputazione
ad un capitolo dello stato di previsione delle entrate
statali, da istituire per poi essere successivamente
trasferiti su apposito capitolo di spesa del Ministero dei
trasporti e della navigazione, anch'esso da istituire. Gli
ordinativi saranno firmati dal presidente o da un vice
presidente del Comitato centrale dell'Albo degli
autotrasportatori.».



 
Art. 7
Destinazione delle entrate

1. Le quote d'iscrizione all'Albo versate dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi sono utilizzate esclusivamente per la tenuta dell'Albo nazionale e per le attivita' comunque connesse al funzionamento ed alle attribuzioni del Comitato centrale.
 
Art. 8
Gestione delle spese
del Comitato centrale - Incarichi esterni

1. Il Comitato centrale, nell'ambito delle attribuzioni allo stesso demandate e secondo le modalita' stabilite con delibera emanata di intesa con la Direzione generale per il trasporto e l'intermodalita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza l'impiego delle risorse e ordina le spese nei limiti dei fondi disponibili.
2. Gli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), assegnati dalla normativa vigente al Comitato centrale, sono utilizzati per l'assolvimento dei compiti previsti all'articolo 3, secondo le specifiche finalita' stabilite dalla normativa che disciplina l'assegnazione degli stessi, nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi.
3. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativi diretti firmati dal Presidente del Comitato centrale, o, su delega del Presidente, dal Vicepresidente, o dal capo della segreteria. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Comitato centrale possono essere effettuati anche a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su ordine di accreditamento a favore di un funzionario delegato.
4. Il Ministero vigilante, su richiesta motivata del Comitato centrale, mette a disposizione i profili professionali necessari allo svolgimento delle attribuzioni demandate allo stesso Comitato. Solo ove tali professionalita' non risultino presenti, il Comitato puo' chiedere al Ministro di conferire incarichi di collaborazione, consulenza e studio, determinandone preventivamente l'oggetto, la durata ed il compenso nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. I relativi provvedimenti sono sottoposti all'esame dei competenti organi di controllo.
 
Art. 9
Gettoni di presenza, indennita' per il personale
e rimborsi spese

1. Il Comitato centrale puo' deliberare sui gettoni di presenza e sui rimborsi delle spese da corrispondere ai componenti del Comitato stesso e al capo della segreteria nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili ed in conformita' alla normativa vigente. E' in ogni caso fatto divieto di autorizzare tali spese a valere su risorse di origine diversa da quelle previste all' articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Ai componenti, titolari o supplenti, del Comitato possono essere riconosciuti gettoni di presenza. Per le sedute del Comitato centrale i gettoni sono determinati, sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Ai componenti del Comitato centrale ed al personale in servizio presso la segreteria del Comitato spetta il trattamento di missione previsto dalla normativa vigente.
 
Art. 10
Rendiconto annuale del Comitato centrale

1. Al termine dell'anno finanziario il Comitato centrale redige il rendiconto annuale delle entrate e delle spese, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione sull'attivita' svolta nello stesso anno.
2. La relazione sulla gestione e' illustrativa anche delle modalita' di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
3. Entro il 15 marzo di ogni anno, il Comitato centrale approva il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, che trasmette, unitamente alle relazioni di cui al comma 1, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione.
 
Art. 11
Disposizioni finali

1. Il Comitato centrale stabilisce al proprio interno le regole relative al suo funzionamento per quanto non disciplinato nel presente regolamento, nel rispetto delle precedenti disposizioni e della normativa contabile pubblica, in quanto compatibile.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 luglio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 184
 
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