Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2010
Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del Primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale e' stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente «modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38» che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2007 con cui e' stato approvato il Primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 2007-2009;
Visto l'art. 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) che proroga per l'anno 2010 il Programma triennale di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto 2007;
Considerata altresi' la necessita' di definire strumenti di gestione coerenti con le esigenze di conservazione delle risorse definite dalla vigente normativa comunitaria (Reg. CE n. 2371/02 e Reg. CE n. 1967/06) e in attuazione del I Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura sopra citato;
Visti gli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 84 del 3 aprile 2008;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato;

Decreta:

Art. 1

1. Sono aperti i termini per presentare progetti di ricerca finanziabili a contributo riguardanti lo sviluppo metodologico e scientifico per la messa a punto di strumenti di gestione coerenti con l'esigenza di conservazione delle risorse definite dalla vigente normativa comunitaria (Reg. (CE) n. 2371/02, Reg. (CE) n. 1967/06), attraverso l'attivazione di un net-work nazionale.
La presentazione dei progetti e' riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica.
2. I progetti di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti ivi indicati, purche' le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non configurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.
 
Art. 2

1. I progetti presentati devono essere rispondenti alle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, nonche' agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nel Primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura citato nelle premesse. I progetti devono prevedere lo sviluppo metodologico e scientifico per la messa a punto di strumenti di gestione coerenti con l'esigenza di conservazione delle risorse definite dalla vigente normativa comunitaria (Reg. (CE) n. 2371/02, Reg. (CE) n. 1967/06), attraverso l'attivazione di un net-work nazionale. In particolare, i progetti, mediante lo sviluppo di modelli bio-economici, e della piena applicazione dell'approccio eco sistemico, devono contribuire alla definizione di un supporto metodologico in materia di piani di gestione delle risorse biologiche ed essere finalizzati ad assicurare la sostenibilita' ambientale, economica e sociale dell'attivita' di sfruttamento da parte dell'industria della pesca.
 
Art. 3

1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilita', devono riguardare l'esecuzione delle attivita' indicate al precedente art. 2.
2. I progetti devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:
a) gli obiettivi del progetto in relazione allo stato dell'arte delle problematiche affrontate e delle ricadute applicative dei risultati attesi;
b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attivita' in funzione degli obiettivi;
c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;
d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto;
e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unita' operative coinvolte e del coordinamento delle relative attivita';
f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati;
g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto;
h) la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto.
3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilita', deve riguardare l'esecuzione di attivita' che non costituiscano duplicato di programmi gia' effettuati o in corso di realizzazione e gia' finanziati a totale copertura da altri enti.
4. I costi ammissibili per la realizzazione di ciascun progetto sono quelli indicati all'art. 31 paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
 
Art. 4

1. L'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito e' stabilito nel massimale di € 1.100.000,00.
2. L'importo sopra indicato e' da considerarsi come massimale, essendo soggetto a possibili riduzioni derivanti da superiori esigenze di bilancio dello Stato, in seguito a disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 5

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.
2. L'espletamento dell'istruttoria sara' svolto da una commissione di valutazione appositamente costituita presso l'Amministrazione, il cui compenso sara' determinato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, sul massimale indicato all'art. 4 del presente decreto. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico dei beneficiari.
3. La valutazione dei progetti sara' effettuata sotto il profilo della conformita' della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza alle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 2 del presente decreto.
4. Accertata l'ammissibilita' delle proposte ai sensi del comma precedente i singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:
A) Rilevanza strategica del progetto:
rilevanza degli obiettivi, livello innovativo delle conoscenze acquisibili e suscettibilita' di ricaduta applicativa dei risultati attesi, in termini di sostenibilita' delle attivita' produttive, miglioramento della competitivita' e del benessere socio-economico del mondo produttivo, sostegno all'azione amministrativa, potenziamento del sistema scientifico del settore. In questo ambito di valutazione saranno privilegiate, anche a fini comparativi, le proposte caratterizzate da uno o piu' dei seguenti elementi di merito:
costituzione o consolidamento di gruppi di ricerca coordinati in rete, anche improntati a strategie multidisciplinari tese ad affrontare, in termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili a piu' aree d'intervento;
capacita' di favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.
B) Qualita' tecnico-scientifica della proposta progettuale:
coerenza e validita' scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attivita' di ricerca in rapporto agli obiettivi del progetto (l'inserimento di linee e metodiche di ricerca, fondamentale all'interno del progetto, dovra' risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a favore della sostenibilita' delle attivita' produttive);
competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unita' operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche oggetto del progetto;
validita' del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;
formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attivita' in programma.
In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano gia' prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.
 
Art. 6

1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da concedere a ciascuno di essi saranno stabiliti tenuto conto delle graduatorie di merito che deriveranno dalla valutazione di cui all'art. 5, comma 2.
 
Art. 7

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilita' a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrera' dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concludera' entro trenta giorni.
 
Art. 8

1. Ciascun progetto di ricerca dovra' pervenire all'Amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico, che dovra' risultare anonimo, riportera' in evidenza la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti per l'attivita' di ricerca in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare per l'attuazione del Primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura» e il titolo del progetto.
2. La stesura della proposta di progetto dovra' essere conforme allo schema di cui all'allegato A del presente decreto e dovra' essere indirizzata a: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'Acquacoltura - «Ufficio PEMAC I» - viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.
3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'Ufficio di Segreteria della Direzione generale (dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle ore 13,00), entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sara' gestito dal Ministero con la massima riservatezza nel rispetto della normativa vigente e verra' utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

Roma, 4 agosto 2010

Il direttore generale: Abate
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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