Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 2 agosto 2010
Modificazioni allo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 815 del 16 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1534 dell'8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 24 aprile 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 5491 dell'11 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 1ยบ dicembre 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 40498 del 9 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 18 giugno 2009, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo
Vista la delibera del senato accademico del 29 aprile 2010;
Vista la propria nota del 25 maggio 2010 Prot. 30205, ricevuta in data 31 maggio, con la quale e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, universita' e della ricerca la documentazione relativa alla modifica statutaria per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Considerato che decorsi sesssanta giorni dalla ricezione della citata nota, il Ministero non ha formulato alcuna osservazione;
Visto l'art. 6, comma 9, della legge n. 168/89;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo:
(Omissis).
Art. 1
Natura e finalita'

(Omissis).
3-bis. L'Universita' degli studi di Palermo si dota di un Codice etico che contenga i principi fondamentali applicati all'attivita' didattica e di ricerca dell'intera Comunita' Accademica.
Il rispetto delle norme del Codice etico e' affidato alla Commissione di garanzia.
(Omissis).
 
Art. 9 bis
Elegibilita' negli organi di governo
e nelle strutture didattiche e di ricerca

(Omissis).
2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano gia' ricoperto, con continuita', la medesima carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata di cinque anni.
2-bis. Se l'eletto viene nominato in corso d'anno al periodo che segue l'elezione verra' aggiunta la parte di anno ove la stessa sia inferiore a sei mesi, mentre il mandato verra' ridotto di tale parte ove la stessa sia superiore a sei mesi.
(Omissis).
 
Art. 14
Il Rettore

(Omissis).
3. Il Rettore e' eletto tra i docenti dell'Ateneo, con una anzianita' nei ruoli della docenza di almeno cinque anni, che all'atto della candidatura siano professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, e che abbiano depositato, presso l'Ufficio elettorale dell'Universita', la propria candidatura. Il Rettore dura in carica cinque anni accademici e non e' immediatamente rieleggibile.
(Omissis).
 
Art. 18
Preside di facolta'

(Omissis).
5. Il Preside e' eletto tra i professori straordinari e i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo della facolta'. In prima votazione e' richiesta la maggioranza degli aventi diritto mentre nelle successive e' richiesta la maggioranza semplice. Il Preside dura in carica cinque anni accademici e non e' immediatamente rieleggibile.
(Omissis).
 
Art. 24
Direttore di Dipartimento

(Omissis).
2. Il Direttore del Dipartimento e' eletto tra i professori straordinari o ordinari, di ruolo e fuori ruolo, con regime d'impegno a tempo pieno, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed e' nominato con decreto del Rettore. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
La carica e' incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione.
(Omissis).
 
Art. 58
Norme transitorie

(Omissis).
7. Il mandato del Rettore in carica all'atto della presente modifica di statuto viene prorogato sino al completamento del quinto anno di carica e non puo' superare la durata di cinque anni, a meno che la maggioranza assoluta del corpo elettorale non sottoscriva entro tre mesi dalla pubblicazione della presente modifica di statuto la richiesta al Decano di procedere a nuove elezioni. In tal caso il mandato del Rettore gia' eletto per il primo triennio, che intenda ricandidarsi, non potra' comunque superare la durata di cinque anni.
Il mandato dei Presidi in carica per il primo triennio all'atto della presente modifica di statuto viene prorogato sino al completamento del quinto anno di carica, a meno che la maggioranza assoluta del corpo elettorale non sottoscriva almeno quattro mesi prima della scadenza la richiesta al Decano di procedere a nuove elezioni. In tal caso il mandato del Preside gia' eletto per il primo triennio, che intenda ricandidarsi, non potra' comunque superare la durata di cinque anni.
I ricercatori a tempo determinato godono, durante il loro servizio, di tutte le prerogative proprie dei ricercatori a tempo indeterminato.

Palermo, 2 agosto 2010

Il rettore: Lagalla
 
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