Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 agosto 2010
Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120; VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2009, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2009, recante il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, a seguito della decisione della Commissione europea 2010/42/UE; CONSIDERATO che, nel contesto di un adattamento dinamico della rete Natura 2000, si e' reso necessario un terzo aggiornamento della lista Alpina sia per includere i siti addizionali, proposti come siti di importanza comunitaria ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE dagli Stati Membri a partire dal 2007, che per rispecchiare ogni cambiamento nelle informazioni relative ai siti stessi trasmesse dagli Stati Membri successivamente all'adozione della lista comunitaria iniziale e dei primi due aggiornamenti; CONSIDERATO che per quanto riguarda la regione biogeografica alpina: * le liste dei siti proposti come siti di importanza comunitaria ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE sono stati trasmessi dagli Stati Membri alla Commissione tra marzo 2002 e dicembre 2008; * le liste dei proposti siti sono state accompagnate dalle informazioni relative a ciascun sito fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE del 18 dicembre 1996 della Commissione concernente il formulario informativo per i proposti siti Natura 2000; * le informazioni relative a ciascun sito includono la cartografia piu' recente e aggiornata, la denominazione, la posizione geografica, l'estensione e i dati raccolti in applicazione dei criteri specificati nell'Allegato III alla direttiva 92/43/CEE; CONSIDERATO inoltre che alcuni Stati Membri non hanno proposto siti sufficienti a rispondere ai requisiti della direttiva 92/43/CEE per certi tipi di habitat e specie, cosicche' non si puo' concludere che la rete Natura 2000 sia completa, e che a causa del ritardo nel ricevere le informazioni e nel raggiungere un accordo con gli Stati Membri potra' essere necessaria una successiva revisione del terzo aggiornamento della lista comunitaria per la regione biogeografica Alpina; CONSIDERATO infine che le conoscenze sull'esistenza e la distribuzione di alcuni habitat naturali dell'Allegato I e specie dell'Allegato II alla direttiva 92/43/CEE rimangono incomplete per cui in effetti non si puo' concludere se la rete Natura 2000 sia completa o incompleta e si potrebbe percio' rendere necessaria una revisione della lista comunitaria per la regione biogeografica Alpina; VISTA la decisione della Commissione europea n. 2010/42/UE che stabilisce un terzo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e abroga la decisione 2009/91/EC; Decreta: Art. 1 1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il decreto 30 marzo 2009 citato nelle premesse e' abrogato.
 
Art. 2 1. I formulari standard "Natura 2000" e le cartografie dei siti di importanza comunitaria sono disponibili presso la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per la parte di competenza, presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 3 1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato nell'Allegato A al presente decreto verranno pubblicate con successivi decreti ministeriali.

Roma, 2 agosto 2010

Il Ministro: Prestigiacomo
 
Allegato A
Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) e' identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorita' nazionali competenti conformemente all'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE. La tabella riporta le seguenti informazioni: * codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro; * denominazione del SIC; * presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritaria a norma dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE (*); * superficie del SIC in ettari o lunghezza in km; * coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine). Tutte le informazioni contenute nell'elenco riportato di seguito si basano sui dati presentati, trasmessi e convalidati dall'Italia (IT).

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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