Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2010
Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Lazio».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Ministero Risorse Agricole del 22 novembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Lazio» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda dalla Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Lazio»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 55 dell'8 marzo 2010;
Considerato che e' pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza riguardante contro deduzione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati, da parte dell'Arsial - Regione Lazio, intesa a riformulare l'art. 2 della proposta di disciplinare di produzione;
Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, con il quale e' stata accolta la suddetta istanza;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Lazio» in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Lazio», approvato con Decreto del Ministero Risorse Agricole del 22 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione Geografica Tipica «Lazio», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Lazio» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2010

Il capo dipartimento: Rasi Caldogno
 
ANNESSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«LAZIO»
Art. 1.
Denominazione e vini

L'Indicazione geografica tipica «Lazio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti appresso indicati.

Art. 2.
Base Ampelografica

L'Indicazione geografica tipica «Lazio» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante; passito; vendemmia tardiva; spumante.
I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» bianchi, rossi, rosati, passito, vendemmia tardiva e spumante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010
L'Indicazione geografica tipica «Lazio», con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole, o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Lazio» e' consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di due o tre vitigni, idonei alla coltivazione nella regione Lazio iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010, a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
l'indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.
I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» con la specificazione del/i vitigno/i di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie: spumante, vendemmia tardiva, frizzante, passito e novello, quest'ultimo limitatamente ai rossi.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l' indicazione geografica tipica «Lazio» comprende l'intero territorio della regione Lazio.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la specificazione del/i vitigno/i, ai limiti sotto indicati:
«Lazio» bianco: tonnellate 21;
«Lazio» rosso e rosato: tonnellate 20;
«Lazio» passito: tonnellate 10;
«Lazio» vendemmia tardiva: tonnellate 14.
Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20% previsto dall'art. 1 del DM 2 agosto 1996.
Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» seguita o meno dal riferimento al/i vitigno/i, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico potenziale volumico naturale minimo di:
10% vol per i vini bianchi;
10% vol per i vini rosati;
10% vol per i vini rossi;
16% vol per i vini passiti;
15% vol per i vini da vendemmia tardiva;
9,0% vol per i vini spumante

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nell'articolo 3.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del «passito» che non deve essere superiore al 45%.
Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad Indicazione geografica tipica «Lazio» passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 grammi/litro.
E' ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.
Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Lazio» bianco: 10,50%vol;
«Lazio» rosso: 11% vol;
«Lazio» rosato: 10,50%vol;
«Lazio» novello: 11% vol;
«Lazio» passito: 16% vol e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9%
«Lazio» vendemmia tardiva: 15% e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12%vol;
«Lazio» spumante: 10% vol

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Lazio» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 
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